Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24726 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 05/11/2020), n.24726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26062/2015 R.G. proposto da

Gorla & Adpress s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Cartesio n. 2,

presso lo studio dell’avv. Matteo Moroni, che la rappresenta e

difende unitamente all’avv. Paolo Brignolo Gorla giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 876/30/15, depositata il 10 marzo 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 876/30/15 del 10/03/2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dalla Gorla & Adpress s.r.l. (di seguito Gorla) avverso la sentenza n. 282/26/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento, analitico-induttivo, era stato emesso in ragione dello scostamento dallo studio di settore applicabile all’attività svolta dalla società contribuente;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello di Gorla osservando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) dall’applicazione dello studio di settore, corrispondente alla attività svolta dalla società contribuente, si evinceva uno scostamento rispetto ai ricavi dichiarati, con conseguente legittimità dell’accertamento, non avendo l’appellante dimostrato la congruità del ricavo dichiarato; b) non vi era stata violazione del contraddittorio, avendo l’Ufficio regolarmente convocato la società contribuente e il legale rappresentante della stessa non si era presentato;

2. Gorla impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. va pregiudizialmente rilevato che il ricorso è ammissibile, diversamente da quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate;

1.1. in primo luogo, il ricorso è tempestivo in quanto passato per la notifica in data 09/10/2015, così come si evince dal talloncino apposto in calce all’originale da parte dell’Ufficio UNEP di Milano, e, cioè, tre giorni prima della data di scadenza del termine semestrale (12/10/2015);

1.2. secondariamente, l’atto è stato legittimamente notificato all’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale II di Milano, in quanto la notificazione del ricorso per cassazione può essere effettuata alternativamente presso la sede centrale ovvero presso le sedi periferiche dell’Amministrazione finanziaria (Cass. S.U. n. 3116 del 14/02/2006);

2. con il primo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, che sarebbero stati completamente trascurati dalla sentenza impugnata;

3. il motivo è fondato nei termini che seguono;

3.1. la CTR ha affermato che non v’è stata nella fattispecie alcuna violazione del diritto al contraddittorio, avendo l’Ufficio regolarmente convocato la società contribuente senza che il legale rappresentante si sia mai presentato;

3.2. peraltro, dalla semplice lettura dell’avviso di accertamento, integralmente allegato al ricorso ai fini del rispetto del principio di specificità, risulta che l’avviso di convocazione della società contribuente sia stato notificato in data 01/07/2010 e, cioè, tra giorni dopo la data del 28/06/2010, fissata per la comparizione del legale rappresentante presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria;

3.3. l’esame di tale circostanza di fatto, sicuramente decisiva ai fini della decisione in ordine al rispetto del contraddittorio endoprocedimentale (la società contribuente non avrebbe potuto presentarsi per chiarire la propria posizione in una data antecedente a quella in cui è pervenuta la formale convocazione), è stato del tutto omessa dalla CTR, sebbene specificamente sottoposto alla sua attenzione, sicchè nemmeno può ritenersi la sussistenza di una doppia conforme di merito sulla questione;

4. con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, evidenziando l’illegittimità di un accertamento fondato unicamente sugli studi di settore;

5. il motivo resta assorbito in ragione dell’accoglimento del primo;

6. in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivo accolto Campania e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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