Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24726 del 04/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24726 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 26475-2012 proposto da:
GIUNTINI SILIO SNTSLI35T28G491N, PINI PAOLA,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CASTELLUCCI
ANDREA giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

BIANCALANI FABIO,nella sua qualità già di titolare firmatario
dell’impresa individuale BFM DI BIANCALINI FABIO,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA,2, presso lo
studio dell’avvocato DI BIAGIO MARIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato BAMBAGIONI FRANCO MASSIMO giusta procura in
calce alla memoria difensiva;
– resistente –

Data pubblicazione: 04/11/2013

nonchè contro
NEW EDILE SOCIETA’ COOPERATIVA, IMMOBILIARE
FOVERCLEX SRL, UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

FIRENZE, depositata il 22/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Ric. 2012 n. 26475 sez. M3 – ud. 10-10-2013
-2-

avverso l’ordinanza N. R.G. 3937/2011 del TRIBUNALE di

R.g.n. 26475-12 (c.c. 10.10.2013)

Ritenuto quanto segue:
§1. Silio Giuntini e Paola Pini hanno proposto istanza di regolamento di competenza,
contro la Immobiliare Foverclex s.r.l. (già Durante & saporito Costruzioni s.r.1.), la New
Edile Società Cooperativa, Fabio Biancalani, quale titolare dell’impresa omonima, e contro
la Unipol Assicurazioni s.p.a. (già U.G.F. Assicurazioni s.p.a.), avverso l’ordinanza del 2
ottobre 2012, con cui il Tribunale di Firenze, investito da essi ricorrenti di una domanda
intesa ad ottenere nella misura di E 3.704.00 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi) il

risarcimento dei danni sofferti ad un loro appartamento in conseguenza di lavori eseguiti
nei locali sottostanti dalla New Edile Società Cooperativa su committenza della Durante &
Saporito Costruzioni s.r.l. e materialmente da Fabio Biancalani (che chiamava in causa la
U.G.F. Assicurazioni s.p.a.), nonché la condanna al pagamento delle spese di un
accertamento tecnico preventivo anteriormente esperito, indicate in E 1.520,48 per le spese
della c.t.u. ed in E 883,81 per il rimborso delle spese sostenute per il consulente tecnico di
parte, ha declinato la competenza per ragioni di valore a beneficio del Giudice di Pace di
Firenze.
§1.1. La declinatoria di competenza è stata fatta dal Tribunale sull’assunto che alla
somma domandata a titolo di risarcimento dei danni non potesse sommarsi quanto richiesto
per le spese dell’accertamento tecnico preventivo. Il Tribunale è pervenuto a tale
conclusione dichiarando espressamente di volersi discostare da Cass. n. 15571 del 2001, a
suo dire “pronuncia isolata” e dando rilievo alla giurisprudenza che esclude che dette
spese, in quanto non computabili nell’ambito della liquidazione del danno, siano
suscettibili di rivalutazione monetaria [vengono citate Cass. n. 12759 del 1993, n. 1690 del
2000 e n. 15672 del 2005], nonché alla circostanza che le spese in questione sarebbero
assimilabili a quelle oggetto della condanna alle spese processuali.
§2. All’istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria soltanto il
Biancalani.
§3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-ter
c.p.c. è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue
conclusioni ed all’esito è stata fissata l’adunanza della Corte e le conclusioni sono state
notificate agli avvocati delle parti costituite.
§4. I ricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato quanto segue:
§1. Nell’istanza di regolamento di competenza si argomenta che Cass. n. 15571 del
2001 non sarebbe affatto una pronuncia isolata ed all’uopo si evidenzia che proprio quella
3
Est. Cons. laffae1e Frasca

R.g.n. 26475-12 (c.c. 10.10.2013)

sentenza, nell’osservare che <> citò i precedenti di cui a Cass. n. 4108 del 1975, n. 6901 del
1982, n. 812 del 1973 e n. 250 del 1972). Si ribadisce, quindi, la validità della ragione
giustificativa di detto orientamento e si evoca Cass. n. 26592 del 2009. In fine si rileva che
nessun significato ai fini della individuazione della competenza per valore poteva rivestire
l’indicazione del valore fatta ai fini del contributo unificato.

§2. Il Pubblico Ministero ha concluso in principalità per il rigetto dell’istanza di
regolamento di competenza, adducendo che sarebbe opportuno un ripensamento
dell’orientamento dal quale il Tribunale si è discostato, in quanto il suo presupposto, cioè
che il procedimento di accertamento tecnico preventivo è autonomo, si sminuirebbe di
significato rispetto al dato della funzionalizzazione del medesimo e, quindi, delle spese
dell’accertamento tecnico al giudizio di merito. Sarebbe, poi, da dar rilievo al fatto che il
giudice di merito debba utilizzare come criterio per stabilire chi debba farsi carico delle
spese dell’accertamento quello della soccombenza, non diversamente dal criterio usato per
le spese giudiziali del giudizio di merito. Il Pubblico Ministero ha, poi, evocato una affinità
del caso con quello della liquidazione delle spese della prova delegata ed ha rilevato che un
ulteriore argomento favorevole a favore della tesi accolta dal Tribunale fiorentino si
coglierebbe nel collegamento (art. 699 c.p.c.) con la causa di merito del procedimento di
accertamento in corso di causa di merito anche nei casi in cui detta causa è sospesa o
interrotta. In subordine il Pubblico Ministero ha sollecitato una rimessione alle Sezioni
Unite perché Esse avallino il superamento dell’orientamento tradizionale.
§3. Il Collegio ritiene che l’orientamento tradizionale debba essere confermato.
Queste le ragioni.
§3.1. Nel sistema del procedimento cautelare uniforme, introdotto dalla 1. n. 353 del
1990, la competenza sul procedimento di accertamento tecnico preventivo è rimasta
regolata come in precedenza, cioè riferita al giudice competente per la causa di merito, cui
l’istruzione richiesta è strumentale.
L’art. 669 quaterdecies c.p.c. aveva previsto l’applicabilità dell’art. 669 septies

c.p.c. al detto procedimento e ciò comportava che il giudice che ne fosse stato investito
doveva provvedere sulle spese in caso di rigetto dell’istanza e una discussione su tale
statuizione diventava possibile con l’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. Peraltro,
introdotta da Corte cost. n. 144 del 2008 la reclamabilità ai sensi dell’art. 669 terdecies

c.p.c. del provvedimento di rigetto dell’istanza di accertamento tecnico preventivo si era
4
Est. Con. Raffaele Frasca

R.g.n. 26475-12 (c.c. 10.10.2013)

venuto a porre il problema del concorso dei rimedi fra il reclamo e l’opposizione de qua.
Soppresso ora il rimedio dell’opposizione dall’art. 50 della 1. n. 69 del 2009, il
provvedimento sulle spese accessorio al rigetto l’istanza di accertamento è confluito nella
disciplina generale del provvedimento sulle spese accessorio al rigetto dell’istanza
cautelare, siccome ricostruita da Cass. n. 11370 del 2011.
§3.2. Nessuna innovazione legislativa si è verificata rispetto al sistema originario del
codice per quanto attiene all’ipotesi di accoglimento dell’istanza di accertamento tecnico

preventivo.
E’ rimasta ferma la regola implicita che le spese dovessero essere anticipate
dall’istante e non potessero essere liquidate a suo favore.
Regola che era similare a quella accolta o/im per il procedimento cautelare uniforme
nel tessuto normativo originariamente introdotto dalla 1. n. 353 del 1990 e che,
successivamente, dopo le modifiche apportate nell’art. 669-octies c.p.c. dal d.l. n. 35 del
2005, convertito, con modificazioni nella 1. n. 80 del 2005 dal d.lgs., e, quindi,
l’introduzione di una disciplina del provvedimento cautelare anticipatorio non
contemplante la fissazione del termine per l’inizio del giudizio di merito, nonché dopo
l’ulteriore novità rappresentata dall’inserimento del settimo comma nello stesso articolo da
parte della 1. n. 69 del 2009, è rimasta limitata al procedimento cautelare uniforme per le
sole misure meramente strumentali e non anticipatorie e che è nel senso che le spese non si
liquidano.
§3.3. I riferimenti alla disciplina del procedimento cautelare uniforme si sono fatti
per evidenziare che la soluzione della questione proposta dal regolamento in esame è
suscettibile di influenzare anche il problema dell’eventuale cumulo delle spese sostenute
tanto nel procedimento cautelare uniforme che porti ad una misura meramente strumentale,
quanto in quello che porti ad una misura anticipatoria, ancorché nel primo caso le spese
non si liquidino e nel secondo invece si liquidino.
E ciò nonostante che per i provvedimenti cautelari diversi dall’accertamento tecnico
preventivo non sia mai competente il giudice di pace, ma sempre il giudice togato, sicché
in essi è palese che quando in relazione ad una domanda di merito riconducibile alla
competenza del giudice di pace per ragioni di valore si chieda una misura cautelare, tanto
solo strumentale (esempio: sequestro), tanto anticipatoria (esempio: un provvedimento
d’urgenza ex art. 700 anticipatorio), ancorché nella prima ipotesi, in caso di accoglimento,
le spese dell’istante non debbano liquidarsi e nel secondo sì, ai fini della individuazione
della competenza sull’azione di merito cui la cautela è correlata si pone l’identico
5
Est. Coàs. RfaeIe Frasca

R.g.n. 26475-12 (c.c. 10.10.2013)

problema del se, ai fini del valore, le spese non liquidate nel primo caso e quelle liquidate
nel secondo debbano computarsi ai sensi dell’art. 10 c.p.c., cioè incidano sulla competenza.
§3.4. A fini della soluzione del problema, rimanendo in ambito di accertamento
tecnico preventivo, va rilevato che nessuna influenza può avere la circostanza che l’istanza
di accertamento tecnico preventivo sia stata proposta ad un certo giudice sull’assunto che
esso fosse competente nel merito e che lo svolgimento del procedimento sia seguito senza
che si sia messa in discussione la competenza cautelare così individuata.

Nel caso di specie, pertanto, non si potrebbe risolvere il problema della competenza
assumendo che, essendosi svolto l’accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di
Firenze (e ciò nel presupposto che i danni fossero riconducibili alla sua competenza per
valore) la questione di competenza ai fini del merito fosse ormai definita e non più
ridiscutibile una volta iniziata l’azione di merito.
In proposito, anche per l’accertamento tecnico preventivo valgono i principi per cui
lo svolgimento del procedimento cautelare senza contestazioni sulla competenza cautelare
siccome individuata in relazione alla causa di merito non determina alcuna incidenza ai fini
della questione di competenza relativa al giudizio di merito, instaurato nel termine
concesso dal giudice per le misure cautelari strumentali e autonomamente per quelle
anticipatorie (si veda Cass. (ord.) n. 2505 del 2010, secondo cui «L’omessa rilevazione
dell’incompetenza (derogabile od inderogabile) da parte del giudice o l’omessa
proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti nel procedimento cautelare “ante
causam” non determina il definitivo consolidamento della competenza in capo all’ufficio
adito anche ai fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio cautelare il
regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al rilievo d’ufficio dell’incompetenza,
stabilito dall’art. 38 cod. proc. civ., in quanto applicabile esclusivamente al giudizio a
cognizione piena. Ne consegue che il giudizio proposto ai sensi degli artt. 669 octies e

novies cod. proc. civ., all’esito della fase cautelare ante causam, può essere validamente
instaurato davanti al giudice competente, ancorché diverso da quello della cautela.>>; in
senso conforme Cass. (ord.) n. 24869 del 2010).
Principio, quello ricordato, il quale comporta che, qualora si adisca il tribunale
instando una misura cautelare strumentale o anticipatoria di una causa di merito che si
indici di competenza del giudice di pace, una volta concessa la cautela, il giudizio di
merito (tanto nel caso di misura strumentale, quanto in quello di misura anticipatoria)
debba iniziarsi dinanzi al giudice competente senza alcun vincolo rispetto a quel che si era
sostenuto in sede cautelare e, quindi, dinanzi al tribunale.
6
Est. Cons.lRaffaele Frasca

R.g.n. 26475-12 (c.c. 10.10.2013)

§3.4. Quanto si è notato sottende che, quando si inizia il giudizio di merito il
problema della competenza sull’azione di merito si pone ex novo e si pone secondo la
regola che presiede all’individuazione del valore della domanda, siccome espressa dall’art.
10 c.p.c.
Poiché la richiesta di vedesi riconoscere le spese sostenute per lo svolgimento del
procedimento di accertamento tecnico preventivo, in quanto esse non possono e non
debbono essere liquidate dal giudice che ne è stato investito, ma possono essere richieste

solo se si inizia l’azione di merito e nell’ambito del giudizio di merito (salva una
regolazione per accordo convenzionale), il loro ammontare è oggetto della domanda in non
diversa guisa di quanto si domanda nel merito e tale partecipazione al concetto della
domanda è tanto evidente che, se esse non si chiedono (e, quindi, se non se ne chiede la
liquidazione), il giudice di merito, che riconosca fondata la domanda di merito non
potrebbe riconoscerle e provvedere su di esse, come invece, è pacifico debba fare sulle
spese giudiziali, la cui liquidazione prescinde — com’è noto – da una domanda di parte.
Ne segue che non si comprende come esse, se, perché vengano liquidate, è
necessario che siano domandate e non è sufficiente la proposizione dell’azione di merito,
debbano sfuggire all’operare, ai fini dell’individuazione del valore, del principio
individuatore del valore della domanda stessa.
La necessità che siano oggetto di domanda fa aggio completamente sul fatto che si
tratta di spese sostenute per lo svolgimento dell’azione in giudizio e ciò per l’assorbente
ragione che tale circostanze assume solo rilievo di fatto storico che si deduce con la
distinta domanda inerente il merito e la loro ripetizione in quanto giustificata dal suo
accoglimento.
Ne deriva che l’incidenza ai fini del valore della causa, siccome giustificata
dall’orientamento tradizionale nel senso che la ragione risulta <> (Cass. n. 12759 del 1993; in uno stesso ordine di idee Cass. n.
1690 del 2000 e n. 15672 del 2005, pure evocate dall’ordinanza impugnata).
La sopravalutazione discende dal fatto che le spese dell’accertamento sono pur

sempre spese sostenute per lo svolgimento dell’azione in giudizio e, quindi, la loro
giustificazione non può sfuggire, in punto di quantificazione, alle regole che il costo del
processo ha in generale, che non prevedono che i compensi degli avvocati e quelli per i
compensi dei consulenti tecnici e degli altri ausiliari e comunque le spese vive siano
soggette all’applicazione di regole come quelle dell’art. 1224 c.c. Si spiega così perché non
siano rivalutabili. Mentre, che il giudice dell’azione di merito possa esercitare il potere di
compensazione pure quanto ad esse trova spiegazione nel fatto che sempre di spese per
l’azione esse sono, il che giustifica che siano soggette a quel potere in non diversa guisa da
quelle delle spese dell’attività inerente il giudizio di merito.
Le argomentazioni del Pubblico Ministero sono superate dal rilievo del principio
della domanda, siccome sopra sottolineato, oltre che da quelle appena svolte.
§3.5. La perdurante validità dell’orientamento tradizionale si giustifica anche
per le misure cautelari meramente strumentali in genere, emesse a conclusione del
procedimento cautelare uniforme, mentre, a proposito delle misure cautelari
anticipatorie, comporta che, ove il giudizio di merito sia iniziato dal soggetto contro
cui è stata pronunciata la misura cautelare, ai fini del valore della causa per la
competenza, strutturandosi la domanda come di accertamento negativo del diritto
cautelato, il valore di tale domanda terrà conto anche dell’importo delle spese
liquidate ne provvedimento in cumulo con quanto oggetto della misura cautelare
riguardo al merito.
La stessa notazione può farsi per il caso in cui, negata una misura di
accertamento tecnico preventivo o altra misura cautelare e condannato alle spese che
l’aveva domandata, costui inizi il giudizio di merito e chieda di ridiscutere come
conseguenza anche tale condanna.
§4. Da quanto osservato discende che deve essere ribadito, in funzione
dell’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza, il seguente principio di
diritto: <>.
Ne segue che dev’essere dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze, davanti
al quale il giudizio sarà riassunto nel termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito
della presente.

motivi per compensarle, posto che egli, che aveva già formulato l’eccezione di
incompetenza, ha insistito nel suo fondamento anche in questa sede.
La liquidazione è fatta ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.

P. Q. M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Firenze, con termine per la
riassunzione di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna il
resistente alla rifusione delle spese del giudizio di regolamento di competenza, liquidate in
euro milleottocento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3 il 10
ottobre 2013.

§5. Le spese seguono la soccombenza a carico del resistente, atteso che non ricorrono

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