Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24726 del 02/12/2016
Cassazione civile sez. II, 02/12/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 02/12/2016), n.24726
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CRRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22593-2013 proposto da:
COMUNE RIPA TEATINA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA SUSA 1, presso lo studio dell’avvocato IDA DI DOMENICA,
rappresentato e difeso dall’avvocato NOBILE RANIERI;
– ricorrente –
contro
D.C.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 369/2013 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata
il 02/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’estinzione del
procedimento per intervenuta rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che il Comune di Ripa Teatina ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 369 del 2013 del Tribunale di Chieti che ha rigettato l’appello proposto dallo stesso Comune contro la sentenza n. 413 del 2010 con la quale il Giudice di Pace di Chieti aveva annullato il verbale di contestazione reso dalla Polizia Municipale del Comune di Ripa Teatina relativa alla violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8 e compensava le spese giudiziali tra le parti.
D.C.L. intimato in questa fase del giudizio di cassazione non ha svolto attività giudiziale.
Considerato che:
l’avv. Ranieri Nobile il 22 aprile 2016 ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al proposto ricorso per cassazione a firma del Sindaco del Comune di Ripa Teatina, R.I., giusta Delib. Giunta Comunale n. 40 del 2016.
Ritenuto che la rinunzia al ricorso comporta l’estinzione del processo di cassazione, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1) e dell’art. 390 cit. codice.
Non occorre pronunziare sulle spese del giudizio di cassazione (art. 391 c.p.c., u.c.) dato che D.C.L. intimato in questa fase non ha svolto attività giudiziale.
P.Q.M.
Su conforme richiesta del P.M.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 27 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016