Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24725 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. II, 23/11/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3966/2006 proposto da:

C.A. (OMISSIS), C.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALARIA 22

7, presso lo studio dell’avvocato JASONNA Stefania, rappresentati e

difesi dagli avvocati PROCACCINI Ernesto, RIANNA ARTURO, MAZZELLA

FRANCESCO;

– ricorrenti –

contro

P.M. (OMISSIS), G.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, CAIO MARIO 27,

presso lo studio dell’avvocato MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO,

rappresentati e difesi dall’avvocato ZIPOLINI Romano;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1129/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato ATIGENTI Mario, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PROCACCINI Ernesto, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dalla narrativa del provvedimento impugnato si ricava che con sentenza dell’8.7.2003 il Tribunale di Lucca condannava P. M. ed G.E. al risarcimento dei danni in favore di A. e C.G., eredi di C.A. M., danni che, operate le compensazioni con quanto dovuto dagli attori in restituzione delle somme percepite, liquidava in Euro 10.000,00. Tale sentenza, impugnata dai P. – G., i quali sostenevano l’erroneità del calcolo sia dell’indennità di occupazione, sia del dare/avere fra le parti, e dai C., che con appello incidentale lamentavano l’omessa considerazione da parte del giudice di primo grado di una transazione intervenuta fra le parti, era riformata dalla Corte d’appello di Firenze, che, accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale, aveva condannato i C. al pagamento della somma di Euro 52.477,11, con gli interessi dal 31.8.2001, compensato interamente le spese del primo grado, ripartendo al 50% quelle di c.t.u., e posto a carico degli appellati le spese del secondo giudizio.

Osservava la Corte fiorentina che le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. in primo grado erano state ritenute esaurienti dalle parti, che le avevano accettate. Notava, quindi, che il Tribunale si era discostato dalle determinazioni del c.t.u. in ordine alla quantificazione dell’indennità di occupazione dell’immobile oggetto di causa, effettuata sulla base dell’equo canone, affermando che tale stima doveva essere aumentata rispetto a quanto liquidato dal c.t.u., tenuto conto del fatto che l’immobile era situato in zona turistica, in frazione (OMISSIS). Operazione, quest’ultima, che la Corte territoriale riteneva non condivisibile dal momento che l’occupazione aveva carattere stabile e non stagionale, e che in tal modo il primo giudice aveva finito per sommare due valutazioni.

Quanto al calcolo del dare e avere, la Corte toscana osservava che il primo giudice non aveva tenuto conto del fatto che le parti avevano condiviso sia il calcolo delle somme indicate nella relazione del c.t.u. sia il procedimento seguito da quest’ultimo per giungere alla loro attualizzazione; e non aveva considerato, altresì, con riferimento al mutuo, le somme erogate da ciascuna delle parti in linea capitale, operando così un’implicita compensazione. Inoltre, il Tribunale non aveva considerato che i C. avevano proposto la loro domanda di condanna dei convenuti al pagamento di quanto versato all’Istituto di credito fondiario soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, senza che il contraddittorio fosse accertato dai P. – G..

In ordine all’appello incidentale, la Corte fiorentina osservava, infine, che la transazione invocata dai C., avente ad oggetto la definizione della lite in corso, non aveva avuto esito perchè i P. – G. non avevano effettuato i versamenti nei termini indicati, sicchè la transazione stessa, in virtù di apposita clausola risolutiva, era divenuta inefficace.

Per la cassazione di detta sentenza ricorrono C.G. ed A., formulando sette motivi d’impugnazione, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso P.M. ed G. E..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., artt. 101, 134, 156, 157, 158 e 159 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, lamentando la violazione del diritto di difesa per non essere stata data comunicazione al loro difensore dell’ordinanza istruttoria resa fuori udienza, con la quale era stato nominato il c.t.u., con la conseguenza che essi nè personalmente, nè a mezzo del proprio difensore avevano potuto partecipare all’udienza in cui era stato conferito l’incarico e formulati i quesiti.

2. – Il secondo motivo nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 156, 157, 158, 159 e 191 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, deduce la nullità della consulenza tecnica per mancata partecipazione del difensore degli odierni ricorrenti all’udienza di conferimento dell’incarico al c.t.u., dovuta all’omessa comunicazione dell’ordinanza istruttoria di nomina dell’ausiliario.

3. – Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 116 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Negano i ricorrenti di aver accettato le conclusioni del c.t.u., e sostengono, invece, di aver sempre e tempestivamente contestato le conclusioni cui era pervenuto l’ausiliario del giudice, chiedendone la convocazione a chiarimenti.

4. – Con il quarto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt.1218, 1223, 1453, 1458, 2033 c.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per aver la Corte d’appello in assenza di un’apposita domanda resti tutoria da parte dei convenuti, domanda non compresa in quella di risoluzione del contratto, condannato i C., previa compensazione del debito risarcitorio, alla restituzione delle somme versate in relazione al preliminare di vendita per cui è causa. Inoltre, parte ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha compensato con il credito risarcitorio dei C. il controcredito dei P. – G. erroneamente determinato sommando al capitale gli interessi legali decorrenti dalla data dei singoli versamenti, mentre gli interessi avrebbero dovuto decorrere semmai dalla data di risoluzione del contratto o in subordine da quella della domanda, in base alla regola che presiede all’indebito oggettivo.

5. – Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamentando che la Corte d’appello abbia ritenuto tardiva una domanda – quella di condanna dei convenuti al pagamento delle somme versate dalla dante causa degli attori all’Istituto di credito fondiario – in realtà proposta nell’atto di citazione di primo grado.

6. – Con il sesto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nella parte in cui la sentenza di secondo grado ha rigettato l’appello incidentale ritenendo, immotivatamente secondo i ricorrenti, inefficace la transazione stipula fra le parti.

7. – Con il settimo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1453 e 1458 c.c., e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè nel valutare l’utilità che C.M.C., dante causa degli attori, avrebbe tratto dall’immobile in oggetto, la Corte d’appello si è limitata a considerare soltanto l’indennità di occupazione, calcolata sulla base dell’equo canone, mentre avrebbe dovuto far riferimento alle effettive e concrete capacità dell’immobile di produrre reddito e alla concreta utilità che i C. avrebbero potuto conseguire dai fondo.

8. – I primi due motivi – speculari e, quindi, da esaminare congiuntamente – sono infondati.

La costante giurisprudenza di questa Corte in tema di consulenza tecnica d’ufficio, è nel senso che l’omesso avviso dell’inizio delle operazioni del consulente, da effettuarsi ai sensi dell’art. 91 disp. att. c.p.c., configura un caso di nullità relativa, che la parte interessata è onerata a far valere nella prima istanza o difesa utile successiva al deposito della relazione dell’ausiliario del giudice, verificandosi, in caso di mancata proposizione tempestiva della relativa eccezione, la sanatoria della suddetta nullità (Cass. nn. 746/11, 7243/06, 10870/99 e 1457/95); che eventuali irritualità dell’espletamento della consulenza tecnica ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza che è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità (Cass. nn. 13428/07 e 15874/10); e che, inoltre, la mancata rilevazione di una nullità da parte del giudice di primo grado comporta la formazione, in seno alla resa pronuncia di merito, di una sottostante ed implicita statuizione di regolarità formale del processo, rimediabile soltanto attraverso il tempestivo esperimento dei rituali mezzi di impugnazione (non totalmente devolutivi) dell’appello e del ricorso per cassazione, il cui utile esercizio postula una specifica, espressa deduzione dell’errore che si assume viziare la pronuncia impugnata, pena la formazione di un giudicato (cosiddetto “interno”), ostativo, per il giudice del gravame, ad ogni ulteriore verifica ex officio della regolarità del primo giudizio (salve le ipotesi tassativamente previste dagli artt. 354 e 375 cod. proc. civ.) (Cass. n. 8232/97).

8.1. – Nello specifico, parte ricorrente non ha indicato in quale atto del processo di primo grado avrebbe dedotto la nullità delle operazioni tecniche svolte dal c.t.u., nè ha allegato di averla fatta valere nel giudizio d’appello mediante apposito motivo di censura, di cui non v’è traccia nella sentenza impugnata, con la conseguenza che la relativa questione è preclusa in questa sede per la formazione del giudicato interno sul regolare esperimento dell’attività del consulente tecnico d’ufficio.

9. – Anche il terzo motivo è infondato, sia per difetto del prerequisito di autosufficienza, sia perchè non coglie il senso della decisione impugnata.

9.1. – Sotto il primo aspetto, occorre ribadire che ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata “pacifica” tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass. n. 15961/07). Allo stesso modo, vale la proposizione inversa – applicabile alla fattispecie – per cui è onere del ricorrente, il quale lamenti che il giudice d’appello abbia ritenuto pacifica una circostanza in realtà contestata, indicare in quale atto processuale e con quale modalità espressiva sia stata effettuata la contestazione.

9.2. – Sotto il secondo, va rilevato che la sentenza impugnata più che dare per pacifico un fatto sostanziale controverso, ha considerato un fatto processuale, costituito dalle affermazioni del c.t.u., secondo il quale le parti avevano concordato sia sulle somme da elaborare, sia sul metodo da seguire nell’attualizzarle, per condividere le conclusioni cui era pervenuto l’ausiliario, senza per ciò sostenere che queste ultime fossero state di per sè accettate dalle parti. E contro tali conclusioni fatte proprie dalla Corte d’appello parte ricorrente non oppone che le diverse valutazioni operate dal proprio c.t.p., senza isolare in maniera puntuale e analitica una o più specifiche questioni rispetto alle quali la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella denunciata carenza o contradditorietà motivazionale.

10. – Il quarto e il quinto motivo, da esaminare insieme, sono infondati essendosi formato il giudicato interno sulle relative questioni.

10.1. – Infatti, come si ricava dalla pronuncia impugnata, la sentenza di primo grado aveva riconosciuto il diritto dei P. – G. alla restituzione di quanto essi avevano versato (direttamente o tramite accollo interno di ratei del mutuo contratto dalla parte promittente venditrice) a titolo di prezzo, compensandolo con il credito dei C. per danni subiti e per l’occupazione medio tempore dell’immobile promesso, pervenendo così alla liquidazione della somma di Euro 10.000,00, attualizzata e inclusiva di interessi fino al 31.8.2001, data dell’espletato incarico tecnico.

Contro tale sentenza gli odierni ricorrenti hanno proposto appello incidentale in ordine alla sola mancata considerazione da parte del giudice di prime cure della transazione del 12.4.1994 (v. pag. 8 della sentenza della curia fiorentina), e la Corte d’appello (rigettato l’appello incidentale) si è limitata a variare la somma risultante dalla compensazione e ad applicare ad essa gli interessi ulteriori a decorrere da quest’ultima data. Ne deriva che tanto sul diritto alle restituzioni, quanto su quello agli interessi anteriori al 31.8.2001, quale che ne sia stata la data di decorrenza fissata dal Tribunale, si è formato il giudicato interno, non essendo stata tale statuizione investita nè dall’appello principale, nè da quello incidentale.

11. – Il sesto motivo è inammissibile perchè non contiene alcuna critica specifica alla sentenza impugnata, ma si limita a censurare apoditticamente il mancato accoglimento dell’appello incidentale, eludendo il confronto con le ragioni addotte dalla Corte territoriale. Conseguentemente, la censura difetta del requisito di specificità imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, sotto comminatoria d’inammissibilità.

12. – Infine, il settimo motivo è infondato.

E’ fermo indirizzo di questa Corte che il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti (v. Cass. nn. 1754/07 e 3881/06).

Le obiezioni mosse dai ricorrenti alla sentenza impugnata consistono nell’allegazione, peraltro generica, di ulteriori elementi di giudizio che avrebbero potuto essere considerati proficuamente ai fini della quantificazione del danno; ma tale possibilità costituisce null’altro che una variabile tra le tante astrattamente apprezzabili dal giudice di merito, nell’ambito di un accertamento di puro fatto che, se motivato in maniera congrua ed esente da vizi logici e giuridici, non è censurabile in sede di legittimità.

11. – Per le considerazioni fin qui svolte, il ricorso è infondato e va respinto.

12. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese che liquida in 2.700,00 di cui 800,00 Euro per esborso oltre spese generali forfetarie di studio come da tariffa professionale approvata, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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