Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24725 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 05/11/2020), n.24725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 690/2015 R.G. proposto da

Silvestri s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza della Libertà n.

20, presso lo studio dell’avv. Marco Orlando, rappresentata e difesa

dall’avv. Nicola Pignatiello giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

e nei confronti di

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 4754/32/14, depositata il 16 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 4754/32/14 del 16/05/2014, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dalla Silvestri s.r.l. in liquidazione (di seguito Silvestri) e accoglieva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 177/18/13 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento, analitico-induttivo, era stato emesso in ragione di attività non dichiarate da parte della società contribuente, come evincibile da plurimi elementi indiziari;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello della società contribuente e l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate osservando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) la caparra confirmatoria ricevuta a seguito della stipula del contratto preliminare del 15/04/2008 avrebbe dovuto essere appostata a sopravvenienza attiva a seguito della mancata conclusione dell’affare, non risultando alcun contenzioso sulla restituzione della stessa; b) l’assenza nell’inventario del dettaglio delle rimanenze di magazzino inficiava gravemente la contabilità sociale mettendone in dubbio l’attendibilità; c) a ciò dovevano aggiungersi una serie di ulteriori elementi indiziari indicativi della antieconomicità della gestione, non idoneamente contestati dalla società contribuente;

2. Silvestri impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. l’Agenzia delle entrate si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1, mentre il Ministero dell’economia e delle finanze restava intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. va pregiudizialmente dichiarata la carenza di legittimazione passiva a resistere nel presente giudizio del Ministero della economia e delle finanze, cui erroneamente è stato notificato il ricorso, essendo legittimata passivamente unicamente l’Agenzia delle entrate;

2. con il primo motivo di ricorso Silvestri deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1385,2423 e 2423 bis c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che, diversamente da quanto rappresentato dall’Ufficio, la caparra confirmatoria era stata correttamente esposta al passivo del bilancio in quanto la somma ricevuta avrebbe potuto ancora essere richiesta giudizialmente dal promittente acquirente;

3. il motivo è infondato;

3.1. la CTR ha evidenziato che: a) il contratto preliminare per cui è stata prevista la caparra confirmatoria non è stato adempiuto con la stipulazione del rogito notarile nel termine essenziale del 30/07/2008; b) in ragione della funzione propria della caparra, le somme versate vengono acquisite dal promittente venditore, cioè da Silvestri, a titolo di risarcimento del danno; c) la società contribuente non ha offerto prova dell’esistenza di un contenzioso con il promissario acquirente in ordine alla destinazione della caparra; d) l’acquisizione della caparra a titolo risarcitorio implica la necessità dell’iscrizione a bilancio di una sopravvenienza attiva;

3.2. Silvestri deduce che ragioni di prudenza in ordine al possibile contenzioso hanno giustificato la non appostazione a bilancio della sopravvenienza, ma, a fronte delle plausibili contestazioni dell’Ufficio, tali ragioni non risultano essere state dimostrate; anzi, come evidenziato dalla sentenza impugnata, non è stato dimostrato alcun contenzioso, nemmeno potenziale, con la società acquirente;

3.3. in altri termini, posto che l’acquisizione della caparra consegue ipso iure allo scioglimento del preliminare di vendita per fatto imputabile all’acquirente e che detta acquisizione costituisce una sopravvenienza attiva, la ricostruzione dell’Ufficio non è contestabile sotto il profilo della violazione di legge, ma semmai Silvestri avrebbe dovuto comprovare l’effettiva esistenza di quelle affermate ragioni di prudenza che avrebbero consigliato di appostare diversamente in bilancio le somme versate dalla società acquirente;

3.3.1. in assenza di tale prova, che la CTR ha ritenuto insussistente senza che tale conclusione sia stata impugnata dalla società contribuente, la ricostruzione in diritto del giudice di appello non viola in alcun modo le norme indicate da parte ricorrente;

4. con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 14 e 39 (rectius, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), nonchè degli artt. 2214 e 2217 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto: a) l’avviso di accertamento è fondato su presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; b) nelle motivazioni dell’avviso di accertamento non è stato dato atto delle osservazioni di parte ricorrente;

5. con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che l’Amministrazione finanziaria non avrebbe valutato le eccezioni del contribuente;

6. i motivi, che possono essere unitariamente considerati in quanto involgenti questioni in parte coincidenti, sono inammissibili e, comunque, infondati;

6.1. i motivi sono inammissibili perchè Silvestri denuncia sostanzialmente la correttezza della motivazione dell’avviso di accertamento – e, dunque, la sua legittimità – senza trascriverne il contenuto rilevante ai fini della censura, in palese violazione del principio di specificità;

6.2. i motivi sono comunque infondati perchè, da un lato, la CTR dà ampiamente conto delle presunzioni che sorreggono l’avviso di accertamento, che si risolvono essenzialmente in gravi irregolarità, con conseguente inattendibilità della contabilità, e nella antieconomicità della gestione (sulla sufficienza di tali elementi ai fini dell’accertamento analitico-induttivo cfr., da ultimo, Cass. n. 27552 del 30/10/2018; Cass. n. 22347 del 13/09/2018; Cass. n. 8923 del 11/04/2018);

6.2.1. dall’altro, non vertendosi in materia di accertamento a mezzo studi di settore, l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di valutare le osservazioni del contribuente, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo (Cass. n. 8378 del 31/03/2017; Cass. n. 3583 del 24/02/2016);

7. in conclusione, il ricorso va rigettato; nulla per le spese in ragione della mancata costituzione delle parti intimate;

7.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

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