Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24725 del 04/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24725 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 21170-2012 proposto da:
SEMERARO ROBERTO SMRRRT73A05F027F, elettivamente
domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso
lo studio degli avvocati DI PAOLA ONOFRIO e CARMINE
LATTARULO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in
calce al ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente contro
AXA ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, ‘VIA VESPASIANO
17/A, presso lo studio dell’avvocato INCANNO’ GIUSEPPE, che la
rappresenta e difende, giusta delega in calce alla memoria difensiva;
– resistente nonché contro

Data pubblicazione: 04/11/2013

MERLOTTI ROBERTA, MERCURI LORIS;
– intimati avverso la sentenza n. 943/2012 del TRIBUNALE di TARANTO del
7.5.2012, depositata 1’8/05/2012;

10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il Procuratore Generale M persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS.

Ric. 2012 n. 21170 sez. M3 – ud. 10-10-2013
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

R.g.n. 21170-12 (c.c. 10.10.2013)

Ritenuto quanto segue:
§1. Roberto Semeraro ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la
AXA Assicurazioni s.p.a., Roberta Merlotti e Loris Mercuri avverso la sentenza dell’8
maggio 2012, con cui il Tribunale di Taranto ha rigettato il suo appello avverso la sentenza
con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva declinato la propria competenza per
territorio e dichiarato quella del Giudice di Pace di Arezzo sulla controversia introdotta da
esso ricorrente nel dicembre del 2009, per ottenere il risarcimento dei danni sofferti in

conseguenza di un sinistro stradale occorso nel giugno del 2008 sulla strada provinciale 71
Cortona-Camucia fra la sua autovettura ed un’autovettura di proprietà della Merlotti,
condotta dal Mercuri e assicurata per la r.c.a. dalla AXA.
Il Giudice di Pace declinava la competenza a seguito dell’eccezione formulata sia
dalla A3CA sia dagli altri due convenuti.
§2. All’istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria soltanto la
AXA.
§3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-ter
c.p.c. è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue
conclusioni ed all’esito è stata fissata l’adunanza della Corte e le conclusioni sono state
notificate agli avvocati delle parti costituite.
§4. Parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato quanto segue:
§1. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità o comunque
l’infondatezza dell’istanza di regolamento di competenza, a sostegno della quale il
ricorrente ha fatto valere in primo luogo l’incompletezza dell’eccezione di incompetenza
formulata dinanzi al Giudice di Pace, adducendo che tale controeccezione era stata fatta
valere con l’appello e che il Tribunale l’ha erroneamente disattesa.
§2. Il Collegio, previo rilievo che la sentenza è stata correttamente impugnata con
l’istanza di regolamento di competenza, in quanto il Tribunale, nel rigettare l’appello, ha
confermato la declinatoria di incompetenza resa dal giudice di pace e, dunque, ha reso una
pronuncia soltanto sulla competenza (Cass. n. 22959 del 2010), osserva che non sono
condivisibili le conclusioni del Pubblico Ministero, le cui considerazioni non sono
pertinenti alle emergenze degli atti, le quali rivelano che effettivamente l’eccezione di
incompetenza era stata formulata in modo incompleto.
Invero, dal’esame delle comparse di risposta depositate davanti al Giudice di Pace
rispettivamente dall’AXA e congiuntamente dalla Merlotti e dal Mercuri emerge che
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Est. Cons. Itaffaele Frasca

R.g.n. 21170-12 (c.c. 10.10.2013)

effettivamente l’eccezione di incompetenza, prospettata con deduzioni di identico tenore,
venne articolata in modo incompleto.
Infatti, non solo la contestazione del forum destinatae solutionis, pur generica, venne
formulata senza l’indicazione del foro, diverso da quello di Taranto, che sarebbe stato
competente, ma, inoltre, la stessa contestazione dei possibili fori applicabili con
riferimento all’art. 19 per la società assicuratrice e per le due persone fisiche ai sensi
dell’art. 18 c.p.c. venne prospetta in modo incompleto.

§2.1. Sotto il primo aspetto, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dal
ricorrente, il forum destinatae solutionis venne contestato, dato che in entrambe le
comparse si legge quanto segue: «Non è competente [il giudice adito] nemmeno
[secondo] l’alternativo forum destinatae solutionis poiché trattasi di credito assolutamente
non certo, giammai liquido e men che mai esigibile». Tale deduzione implicava in modo
manifesto la negazione della competenza anche secondo tale criterio concorrente, operante
ai sensi del’art. 20 c.p.c., ma — ed è profilo che la Corte rileva nell’esercizio dei suoi poteri
di statuizione sulla competenza – non accompagnandosi alla indicazione del diverso foro
competente rendeva l’eccezione in parte qua come non proposta, giusta il chiaro dettato
dell’art. 38, primo comma, c.p.c., il quale, in caso di fori concorrenti, impone che la pur
espressa contestazione di tutti i fori sia accompagnata per ognuno dall’indicazione del
diverso foro esistente. Nella specie per ognuno dei tre convenuti si sarebbe dovuto indicare
il forum destinatae solutionis ed anche l’omessa indicazione per uno determinava che
l’eccezione dovesse reputarsi per non proposta (ex multis, Cass. n. 17399 del 2007:
«L’indicazione del foro ritenuto competente da parte del convenuto che eccepisce
l’incompetenza per territorio del giudice adito è imposta dall’art. 38, secondo comma, cod.
proc. civ. in funzione dell’eventuale adesione dell’attore, dalla quale deriva la
cancellazione della causa dal ruolo. Ne consegue che l’erronea indicazione di detto foro
non rende per ciò stesso irrituale l’eccezione, comportando soltanto che il giudice adito, in
difetto di adesione della controparte alla indicazione stessa, provvede alla individuazione
del giudice competente in base ai criteri di collegamento previsti dalla legge. In altri
termini, una volta che la parte ha correttamente e tempestivamente eccepito l’incompetenza
territoriale del giudice adito sulla base dei vari criteri di collegamento da applicare per
individuare tale competenza territoriale, l’erronea indicazione del giudice competente non
rende irrituale l’eccezione, provvedendo il giudice della decisione ad individuare sulla base
del criterio esatto di collegamento, indicato dal convenuto, il giudice esatto.»).
Tanto sarebbe stato sufficiente a radicare la competenza.
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Est. Cons.

le Frasca

R.g.n. 21170-12 (c.c. 10.10.2013)

§2.2. Ma l’eccezione formulata dai convenuti era incompleta per quanto attiene sia al
foro generale della AXA, sia ai fori generali delle due persone fisiche convenute.
Quanto alla prima la contestazione ebbe luogo solo per il foro della sede, mentre per
le due persone fisiche ebbe luogo solo per quanto afferiva alla residenza.
Ora, riguardo alla società operava il principio di diritto secondo cui «In caso di
eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata
contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento

indicato nell’art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. — cioè dell’inesistenza nel
luogo di competenza del giudice adito dall’attore di un suo stabilimento e di un suo
rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda —
comporta l’incompletezza dell’eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta,
con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito. >> (Cass. n. 21899 del
2008, seguita da numerose conformi).
Rispetto alle due persone fisiche qui intimate operava il principio di diritto secondo
cui «In tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle
controversie in materia di obbligazioni, sia convenuta una persona fisica, la contestazione
da parte di quest’ultima della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente
necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento, oltre che
ai fori speciali concorrenti, di cui all’art. 20 cod. proc. civ., anche in riferimento ad
entrambi i fori generali di cui al precedente art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza che
al domicilio, poiché quest’ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo
rispetto a quello della residenza. Peraltro, il convenuto non è esentato dal suddetto onere
neppure in caso di indicazione, nella citazione, della sua residenza ovvero del suo
domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia
perché nella prima ipotesi l’individuazione della residenza non può lasciar presumere la
coincidenza con essa del domicilio (atteso che l’art. 163, n 2., cod. proc. civ. prevede
l’indicazione alternativa dell’una e dell’altro), sia perché in entrambe le ipotesi il secondo
comma, secondo inciso, dell’art. 38 cod. proc. civ. esclude ogni operatività del principio di
ammissione, onerando il convenuto eccipiente in ogni caso di una specifica contestazione,
là dove gli impone di indicare il giudice competente e, quindi, in caso di concorrenza di
fori, di contestare ed indicare tutti i fori possibilmente concorrenti. >> (Cass. (ord.) n.
24277 del 2008, seguita da numerose conformi).
In ragione del cumulo di domande nei confronti dei tre convenuti i ricordati principi
si riassumevano in quello secondo « Qualora venga proposto un cumulo di domande ai
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Est. Cobs. Raffaele Frasca

R.g.n. 21170-12 (c.c. 10.10.2013)

sensi dell’art. 33 cod. proc. civ., l’eccezione formulata da alcuno o da alcuni dei convenuti,
purché abbia contestato l’esistenza della competenza territoriale ai sensi di detta norma
riguardo a tutti i convenuti, compresi quelli non eccipienti o che abbiano formulato
l’eccezione in modo tardivo o comunque inammissibile, estende i suoi effetti all’intero
cumulo, con la conseguenza che il giudice, ove ravvisi fondata l’eccezione, deve declinare
la competenza sull’intera controversia e non soltanto sulla domanda contro il convenuto o i
convenuti eccipienti.>> (Cass. (ord.) n. 16007 del 2011).

Sia la Axa sia i convenuti Merlotti e Mercuri avrebbero dovuto contestare la
competenza con riferimento al foro della rappresentanza per la prima ed il foro del
domicilio per i secondi.
§2.3. Ne segue che il Giudice di Pace ha erroneamente declinato la competenza ed il
motivo di appello in ordine alla incompletezza dell’eccezione avrebbe dovuto essere
considerato fondato dal Tribunale, che, in conseguenza, ritenuta la competenza del primo
giudice, stante l’effetto devolutivo dell’appello, avrebbe dovuto esaminare nel merito la
controversia.
Previa valutazione di esistenza della competenza del Giudice di Pace di Taranto in
primo grado, le parti vanno rimesse dinanzi al Tribunale di Taranto in grado di appello,
giusta il principio secondo cui «L’erronea dichiarazione di incompetenza da parte del
giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice,
tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., poiché il terzo comma del
menzionato articolo 353, che quella rimessione prevedeva nel solo caso in cui il pretore, in
riforma della sentenza del conciliatore, avesse dichiarato la competenza, è stato
esplicitamente abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1993, dall’art. 89 della legge 26
novembre 1990, n. 353. Pertanto, quando il giudice d’appello ritenga errata la pronunzia di
incompetenza emessa dal giudice di primo grado, deve decidere la causa nel merito e, nel
caso in cui la sentenza di secondo grado sia cassata, la Corte di cassazione deve rinviare la
causa al giudice di appello, restando esclusa la possibilità di rimettere la causa al primo
giudice.>> (ex multis, Cass. n. 12455 del 2010).
Il Tribunale provvederà a decidere sul merito della controversia.
§3. Le spese seguono la soccombenza a carico della resistente e si liquidano in
dispositivo ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.

P. Q. M.

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Est. Cons. tRaffaele Frasca

R.g.n. 21170-12 (c.c. 10.10.2013)

La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Taranto in primo grado e,
visto l’art. 49 c.p.c. rimette le parti davanti al Tribunale di Taranto perché decida sulla
controversia in grado di appello nel merito. Fissa per la riassunzione di mesi tre dalla
comunicazione del deposito della presente. Condanna la resistente alla rifusione al
ricorrente delle spese del giudizio di regolamento di competenza, liquidate in euro duemila,
di cui duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-?, il 10

ottobre 2013.

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