Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24725 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. II, 03/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 03/10/2019), n.24725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10914/2015 R.G. proposto da:

AZIMUT BENETTI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. Denise D’Anniballe e dall’avv. Luca

Pardini, con domicilio eletto in Roma, Via Belli n. 36.

– ricorrente –

contro

N.D., rappresentato e difeso dall’avv. Arcangelo

Bruno, con domicilio eletto in Roma, via Gregorio VII n. 154.

– controricorrente –

e

GRANAI PRESTIGE YACHTING, in liquidazione, in persona del legale

rappresentante p.t..

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce – sezione

distaccata di Taranto – n. 493/2014, depositata in data 16.12.2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15.5.2019 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso, chiedendo il rigetto

del ricorso.

Uditi l’avv. Luca Pardini e l’avv. Vincenzo Marchianò, per delega

dell’avv. Bruno Arcangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Lecce, pronunciando sull’impugnazione proposta dalla Azimut Benetti s.p.a., ha confermato la sentenza di primo grado con cui la ricorrente e la Granai Prestige Yachting erano state condannate al risarcimento del danno, liquidato in Euro 49.942,65, per i fenomeni di osmosi alla carena dell’imbarcazione (OMISSIS), prodotta dalla Azimut, acquistata dalla Italease s.p.a. e ceduta in locazione finanziaria dalla Granai Prestige Yachting a N.D..

Quest’ultimo, dopo l’espletamento di un accertamento tecnico preventivo volto a rilevare le cause dei difetti dell’imbarcazione, aveva adito il Tribunale chiedendo la condanna delle convenute all’eliminazione dei vizi e al risarcimento del danno provocato dal deprezzamento dell’imbarcazione e dal mancato utilizzo del bene durante il periodo delle riparazioni, oltre al pagamento delle spese di consulenza preventiva e di quelle del giudizio di merito.

La sentenza di secondo grado ha respinto l’eccezione di nullità della consulenza preventiva a causa della mancata convocazione delle parti e, nel merito, ha stabilito che la sussistenza dei fenomeni di osmosi alla carena era stato accertato dal c.t.u. e che le riparazioni effettuate dall’impresa costruttrice nella primavera del 2007 avevano accentuato i problemi in maniera significativa, anzichè risolverli.

La cassazione di questa sentenza è chiesta dall’Azimut Benetti s.p.a. sulla base di quattro motivi.

N.D. ha depositato controricorso mentre la Granai Prestige Yachting non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa o contraddittoria motivazione e la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la sentenza abbia del tutto omesso di considerare che la ricorrente aveva proposto di eliminare i difetti dell’imbarcazione mediante il trattamento anti-osmosi denominato “(OMISSIS)”, incontrando tuttavia l’immotivata opposizione del resistente, benchè tale trattamento avrebbe sicuramente eliminato le bolle apparse sulla carena della barca.

Tale fatto decisivo, emerso inconfutabilmente dall’istruttoria e confermato anche dalla consulenza tecnica d’ufficio, avrebbe condotto, ove valutato, a respingere la domanda di risarcimento, non potendo ascriversi all’impresa costruttrice alcun inadempimento.

Il motivo è infondato.

La censura prospetta elementi di fatto tutt’altro che decisivi, posto che, come accertato dal giudice di merito, il fallimento degli interventi di riparazione eseguiti nel 2007, che, a parere del giudice di merito, avevano aggravato i danni anzichè risolverli, era dipeso non solo dall’inadeguatezza del gel coat utilizzato ma da una pluralità di fattori (mancata asciugatura del laminato e mancata osservanza delle caratteristiche ambientali di temperatura e umidità in cui erano stati eseguiti; cfr. sentenza pag. 4).

Per altro verso, neppure il ricorso allega elementi utili per ritenere che il metodo proposto dall’impresa fosse l’unico capace di garantire il risultato, tanto più che quest’ultima aveva comunque acconsentito ad eseguire le riparazioni con le modalità concordate con il resistente, assicurando che, per almeno un biennio, i fenomeni denunciati non si sarebbero ripresentati.

Non sussiste, per quanto detto, l’omesso esame di un fatto decisivo, posto inoltre che le circostanze asseritamente non valutate erano già state oggetto della pronuncia di primo grado (nel punto in cui aveva stabilito che la tipologia di intervento proposta dalla Azimut era inefficace, prevedendo l’impiego di resine superficiali di cui non era documentata l’efficienza: cfr. sentenza pag. 3-4), e che la stessa Corte di appello ha, a sua volta, accertato la dipendenza dei difetti da una “poco accurata lavorazione in fase di costruzione e di riparazione ovvero in una cattiva qualità dei materiali impiegati” (cfr. sentenza di appello, pag. 4), con accertamento in fatto incompatibile con l’assunto secondo cui il fallimento degli interventi di riparazione era dipeso dal rifiuto del resistente di utilizzare il sistema acqua stop (OMISSIS).

Giova ribadire che ad integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando le difese non espressamente esaminate risultino incompatibili con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.

2. Il secondo motivo denuncia – testualmente – la violazione di norme di diritto e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver il giudice di merito omesso di stabilire a che titolo la ricorrente dovesse rispondere del danno e senza considerare che dell’imbarcazione era stata riparata da impresa di fiducia della Azimut, per cui quest’ultima poteva rispondere del risarcimento solo in base alla garanzia prestata dopo aver eseguito le riparazioni, il cui esito era però dipeso dal rifiuto del N. di utilizzare il metodo suggerito dall’impresa.

Il motivo non merita accoglimento.

Già in primo grado la ricorrente era stata condannata a risarcire il danno in qualità di impresa costruttrice (cfr. sentenza di primo grado pag. 1 e sentenza di appello pag. 3), e ciò era sufficiente per individuare il titolo della responsabilità dedotta in causa, responsabilità che non discendeva, quindi, dall’estensione dell’originaria garanzia convenzionale (di cui non vi è menzione nella sentenza e che non risulta dedotta a fondamento della domanda risarcitoria) nè dall’imperfetta esecuzione delle riparazioni.

Difatti l’aver realizzato un bene affetto da vizi destinato ad essere commercializzato costituiva di per sè un illecito extracontrattuale, fonte di responsabilità verso i successivi utilizzatori o acquirenti ai sensi dell’art. 2043 c.c., non occorrendo – in proposito – ulteriori puntualizzazioni rispetto a quanto già evidenziato, sia pure sinteticamente (cfr. svolgimento del processo della sentenza, pag. 3)dalla Corte distrettuale, essendo comunque irrilevante che la riparazione fosse stata eseguita da impresa incaricata dalla stessa ricorrente, del cui operato (oltre che del fatto proprio) quest’ultima era tenuta, in ogni caso, a rispondere ex art. 2049 c.c. (Cass. 5428/2002; Cass. 10274/1995; Cass. 26514/2009; Cass. 11612/2005).

3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 112,115 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione, lamentando che la sentenza abbia ritenuto incontestata la quantificazione del risarcimento operata dal consulente ed abbia riconosciuto sussistente il danno da deprezzamento dell’imbarcazione, trascurando che la liquidazione dei costi di riparazione aveva integralmente ripristinato il valore di mercato del bene.

Il deprezzamento non poteva esser calcolato sul valore di un’imbarcazione nuova, dato che al momento della pronuncia erano già trascorso un rilevante lasso temporale dall’insorgenza dei difetti.

In ogni caso, la Corte di appello non poteva limitarsi a ritenere inammissibili le contestazioni sollevate dalla ricorrente, trattandosi di argomentazioni difensive deducibili in sede di impugnazione.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito, pur avendo erroneamente ritenuto inammissibili le contestazioni sollevate in secondo grado in merito alla quantificazione del danno, le ha però esaminate anche nel merito (cfr. sentenza pag. 4), confermando le conclusioni raggiunte dal tribunale sulla base degli accertamenti del c.t.u..

Già il primo giudice aveva, difatti, ritenuto che la consulenza fosse supportata da dati cronologici e riscontri obiettivi che ne dimostravano l’assoluta condivisibilità (cfr. sentenza di primo grado, pag. 3 e controricorso pag. 11), per cui è da escludere che la sentenza di appello ne abbia recepito le conclusioni in applicazione del principio di non contestazione.

Quanto al danno da deprezzamento, è pacifico che l’imbarcazione era stata venduta come nuova di fabbrica e che i difetti si erano manifestati dopo un anno dalla messa in mare e il fatto che le riparazioni ne avessero reintegrato il valore originario è deduzione di merito che la sentenza ha implicitamente disatteso, confermando quanto già ritenuto dal giudice di primo grado sulla base della relazione del consulente, secondo cui il fatto che la barca fosse stata riparata era agevolmente riconoscibile da un acquirente attento alla sussistenza di difetti di costruzione ed aveva quindi determinato siffatta tipologia di pregiudizio.

Inoltre, proprio il fatto che l’imbarcazione fosse nuova consentiva di quantificare il danno sul valore iniziale, posto che la riparazione per equivalente deve stimare la perdita risarcibile con riferimento al momento dell’illecito dannoso, salvo ad adeguarne il valore tenendo conto della svalutazione nel periodo intercorrente dalla data del fatto dannoso all’effettiva riparazione, e del ritardo con cui il danneggiato consegue l’equivalente pecuniario.

4. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 24 Cost., artt. 156,194 e 669 bis c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione, per aver la sentenza escluso la nullità della consulenza benchè il c.t.u. non avesse comunicato la data di inizio delle operazioni con sufficiente anticipo ed avesse tenuto una condotta non rispettosa degli impegni delle parti e dei consulente di fiducia, avendo fissato la prosecuzione delle operazioni per il 17.11.2009, salvo poi a richiedere un’anticipazione e a disporne nuovamente il differimento al 20.11.2009.

Inoltre il consulente non avrebbe relazionato sul rifiuto dell’acquirente di effettuare la riparazione con il metodo “(OMISSIS)” e avrebbe omesso di esperire il tentativo di conciliazione, pur dinanzi alla dichiarata disponibilità dell’Azimut di concorrere nei costi di riparazione.

Il motivo è infondato.

Come ha accertato la Corte di merito e come è confermato in ricorso, il difensore della Azimut era stata convocato telefonicamente lo stesso giorno fissato per il primo sopralluogo ed aveva presenziato all’inizio delle operazioni, differite ad altra data per il prosieguo.

Non consta che le attività si siano esaurite in un unico sopralluogo presso il cantiere o che sin dalla prima convocazione il c.t.u. avesse assunto conclusioni senza interloquire con le parti, dato che il ricorso indica quali attività siano state compiute nel primo incontro in violazione del diritto di difesa.

Difatti, ai sensi dell’art. 194 c.p.c., comma 2 e art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1, alle parti va data comunicazione del giorno, dell’ora e del luogo di inizio delle operazioni peritali, ma l’omissione (anche di una) di simili comunicazioni non dà luogo alla

nullità della consulenza stessa, salvo che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa. Tale pregiudizio qualora risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all’indagine o di esplicare in essa le attività ritenute opportune (Cass. 14532/2016; Cass. 8227/2006; Cass. 5093/2001).

La stessa violazione dell’obbligo di avviso ai consulenti di parte non inficia la consulenza ove questi ultimi avrebbero potuto essere avvisati dal difensore della parte, ed è comunque deduzione che va tempestivamente operata ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2 (Cass. 2824/1983).

Parimenti, qualora il consulente di ufficio rinvii le operazioni ad una data determinata, provvedendo a darne comunicazione alle parti e successivamente proceda ad un’ulteriore operazione peritale in data anticipata rispetto a quella fissata e ometta di darne avviso, l’inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza sempre che abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio alle facoltà difensive delle parti (Cass. 18598/2008).

Infine, riguardo al fatto che il consulente non avrebbe espletato il tentativo di conciliazione nè trascritto integralmente le circostanze dichiarate dalle parti, il motivo, oltre a sollevare questioni che non sono oggetto della sentenza, non indica dove e quando siano state sottoposte all’esame del giudice di merito e se i vizi della consulenza siano stati oggetto di rituale eccezione nella prima difesa successiva al deposito della relazione (Cass. 15747/2018; Cass. 2251/2013).

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, pari ad Euro 200,00 per esborsi, ed Euro 5300,00 per compenso, oltre ad iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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