Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24725 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. II, 02/12/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 02/12/2016), n.24725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23575-2013 proposto da:

T.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS),

presso lo studio dell’avv. CARLO CONGEDO, che la rappresenta e

difende come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI LECCE – UFFICIO TERRTTORIALE DEL GOVERNO, in persona

del Prefetto pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 93/2013 del Tribunale di Lecce, sede

distaccata di Galatina, depositata il 21/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Mario Antonio Scino per l’Avvocatura dello Stato,

che si riporta agli atti e alle conclusioni assunte;

udito il sostituto procuratore generale, RUSSO Libertino Alberto, che

conclude per l’inammissibilità del ricorso con condanna alle spese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.C. impugna la sentenza in epigrafe che ha respinto il suo gravame avverso la decisione del giudice di pace di Galatina, che aveva in parte accolto la sua opposizione a due ordinanze ingiunzione della locale prefettura relative a violazioni della disciplina sugli assegni. Il giudice di pace aveva confermato la validità ed efficacia delle sanzioni principali, annullando solo quelle accessorie.

2. Precisa la ricorrente che le sanzioni irrogate riguardavano: la prima (76432) la violazione della L. n. 386 del 1990, art. 1 (emissione di assegni in difetto di autorizzazione del trattario); la seconda (76454) la violazione della L. n. 386 del 1990, art. 2 (emissione di assegni in difetto di provvista).

Chiarisce di aver prospettato come motivi di impugnazione:

a) “l’erroneità della sentenza di primo grado in punto di applicazione/interpretazione della L. n. 689 del 1981 in ordine ai termini di emissione dell’ordinanza-ingiunzione”; b) “l’omessa motivazione in ordine alla eccepita illegittima contestazione della violazione della L. n. 386 del 1990, artt. 1 e 2”; c) “omessa motivazione in ordine alla contestazione della illegittima determinazione delle sanzioni pecuniarie”. In particolare, evidenziava che: a) la data degli assegni (tranne che in un caso) era anteriore a quella di revoca dell’autorizzazione del trattario (con effetti dal 7 luglio 2006), con la conseguenza che “alla data di emissione riportata sui titoli non era ancora decorso il termine di cui al citato art. 8 per il pagamento dei primi assegni assoggettati a protesto, tutti recanti la data del 30 aprile 2006”; b) tutti gli assegni erano postdatati ed emessi nella sua qualità di amministratrice della Probox s.r.l. a pagamento di merce fornita; gli assegni risultavano non validi come tali, dovendosi invece ritenere come altrettanti riconoscimenti di debito; c) gli assegni dovevano ritenersi nulli per la mancata indicazione del luogo di emissione. Di conseguenza, non potevano essere assoggettati al protesto e dar poi luogo alle sanzioni comminate.

3. Il Tribunale rigettava il gravame.

4. La ricorrente formula due articolati motivi con riguardo alle sanzioni e alla loro determinazione. Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va rigettato.

1. Col primo motivo si deduce: “Violazione di norme di diritto in ordine alla eccepita illegittima contestazione della violazione della L. n. 386 del 1990, art. 1 e 2 (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Osserva la ricorrente che il Tribunale nella sua sintetica motivazione non aveva adeguatamente considerato che: a) l’art. 1 della legge in questione deve “essere coordinato con il disposto dell’art. 9 bis citata Legge, che individua il momento in cui deve ritenersi revocata l’autorizzazione del trattario”. Dal “combinato disposto delle citate norme discende chiaramente che il comportamento sanzionato è esclusivamente quello della emissione dell’assegno successivamente alla intervenuta revoca dell’autorizzazione”, risultando “del tutto irrilevante la circostanza in cui fa invece riferimento il giudice di appello – che l’assegno venga presentato all’incasso dal prenditore dopo tale revoca”. Tutti gli assegni, oggetto della contestazione, recavano data di emissione anteriore al 7 luglio 2006 (ad eccezione dell’assegno n. (OMISSIS) di Euro 12.351,00). Inoltre, gli assegni erano stati emessi “molti mesi prima di tale evento, trattandosi di assegni postdatati, spediti in anticipo alle ditte fornitrici in pagamento delle relative forniture”.

Ricorda che la giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere che “la data successiva non induce di per sè la nullità dell’assegno bancario, atteso che al creditore è espressamente consentito di esigere immediatamente il suo pagamento” con la conseguenza che “il momento della sua emissione deve essere necessariamente identificato con quello della sua materiale consegna al prenditore”.

Il giudice dell’appello invece ha ritenuto che si dovesse tener conto della data della presentazione del titolo per il pagamento, senza considerare che “la presentazione del titolo dipenda non già dal traente, ma dal prenditore”. Di conseguenza, il traente “nel consegnare un assegno postdatato, non può assumersi consapevolmente – come pure pretenderebbe il giudice di appello “il rischio della sopravvenienza di un difetto di autorizzazione all’emissione al momento della presentazione”; e ciò per l’ovvia considerazione che tale rischio non è normativamente previsto, essendo punito non già il fatto della presentazione di un assegno dopo la revoca dell’autorizzazione del trattario, ma il fatto della sua emissione dopo tale momento”.

Inoltre, rileva la ricorrente, “alcun rilievo è stato dato dall’impugnata sentenza alla disciplina di cui al citato R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 1 e 2”, posto che mancando l’indicazione del luogo di emissione degli assegni, tali assegni dovevano ritenersi nulli.

1.1 – Il motivo è infondato alla luce dei consolidati e condivisi principi, più volte affermati da questa Corte, secondo cui:

a) “La violazione amministrativa per l’emissione di assegno senza provvista, di cui alla L. n. 386 del 1990, art. 2 come sostituito dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 29, non si consuma nel momento dell’emissione dell’assegno senza che presso il trattario vi sia provvista sufficiente (diversamente dal reato di emissione di assegni bancari privi di provvista, già previsto dal R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116), ma quando l’assegno, presentato in tempo utile, non viene pagato per difetto di provvista” (Cass. n. 18345 del 23/08/2006 – Rv. 592677);

b) In materia di responsabilità amministrativa connessa all’emissione di assegni privi di provvista (…) sussiste l’elemento psicologico della colpa, con conseguente impossibilità di invocare l’errore scusabile, nella condotta del procuratore di una società di capitali che abbia emesso assegni in assenza della autorizzazione della banca trattaria, a nulla rilevando che in alcuni titoli manchi la data o la stessa sia postergata, giacchè in tal caso il traente assume su di sè il rischio della revoca di detta autorizzazione, al momento in cui gli assegni vengono presentati per la riscossione”. (Cass. n. 9788 del 04/05/2011, Rv. 617898).

2 – Col secondo motivo si deduce: Violazione di norme di diritto in ordine alla eccepita illegittima determinazione delle sanzioni pecuniarie (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il giudice dell’appello ha errato nel ritenere che “corretti appaiono i criteri utilizzati dalla Prefettura per la determinazione delle sanzioni pecuniarie, avendo fatto applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 8 e trattandosi di reiterazione delle violazioni”, posto che il combinato disposto degli artt. 8 e 8-bis avrebbe consentito di applicare la continuazione tra le violazioni, stante lo “stretto collegamento anche di natura temporale tra le violazioni contestate, che ne testimonia la sostanziale unitarietà”. La Prefettura avrebbe dovuto irrogare, “con riferimento ad entrambe le violazioni (quella della L. n. 386 del 1990, artt. 1 e 2), o quantomeno con riguardo alla violazione di ognuna di dette disposizioni, un’unica sanzione per tutti gli assegni per i quali vi era stata contestazione, ovviamente ben più mite di quella risultante dalla somma di sanzioni applicata dalla Prefettura”. Osserva che “l’art. 8-bis è per sua intrinseca natura incompatibile con la figura della reiterazione, avendo la funzione di escluderla al ricorrere di determinate circostanze (ossia la commissione delle violazioni in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria)”.

Rileva, inoltre la ricorrente la “omessa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 11”, posto che “l’unico parametro di cui la stessa (prefettura, ndr) ha tenuto conto nella determinazione della misura della sanzione è stato quello dell’ammontare degli assegni emessi. Ne discende che nell’affermare la correttezza dell’operato della Prefettura, il giudice di appello ha evidentemente omesso ogni esame delle circostanze di fatto che la suddetta disposizione gli imponeva di valutare, benchè le stesse gli fossero state chiaramente evidenziate e documentate”. Era stato evidenziato che la ricorrente: a) “aveva emesso i titoli per cui è causa non già a titolo personale, ma nella sua qualità di amministratrice unica di Probox nell’ambito della ordinaria attività della società, avente ad oggetto il commercio al dettaglio di capi di abbigliamento”; b) “si era trattato di titoli emessi molti mesi prima della loro presentazione all’incasso, quando non era preventivabile da parte dell’odierna ricorrente nè la mancanza di provvista, nè tantomeno la revoca dell’autorizzazione del trattario; c) “le ditte creditrici in cui favore erano stati emessi gli assegni, avevano avuto modo di sottoporre a pignoramento – al fine di soddisfare il loro credito – grandi quantità di merce di proprietà della società”; d) “a seguito del fallimento di Probox, la curatela non aveva inteso intentare azione di responsabilità nei confronti dell’amministratrice”; e) “dopo la sfortunata esperienza con Probox, non aveva più avuto modo di svolgere alcuna attività lavorativa, risultando da oltre quattro anni inoccupata e priva di redditi”.

Le sanzioni risultavano anche “manifestamente incongruenti”, posto che l’ordinanza ingiunzione “ha ingiunto per ben quattro volte la sanzione pecuniaria di Euro 2.065,00, pur trattandosi di soli sette assegni recanti data di emissione ricompresa nell’arco di soli due mesi. Di tali titoli ben quattro recano, addirittura, una data diversa di un sol giorno, atteso che due titoli risultano emessi il 30 maggio ed altri due il 31 maggio 2006”. Rileva quindi l’incongruenza della “graduazione della sanzione posto che, con riferimento all’unico assegno emesso il (OMISSIS), è stata ingiunta la medesima sanzione pecuniaria (di Euro 2.065,00) che era stata irrogata con riferimento alle coppie di assegni recanti le altre date ((OMISSIS))”. Aggiunge che “analoga situazione si registra con riferimento all’ordinanza relativa alla violazione della L. n. 386 del 1990, art. 2 atteso che per il solo assegno emesso in data (OMISSIS) è stata ingiunta la medesima sanzione pecuniaria, pari ad Euro 2.065,00, irrogata con riferimento ai 12 titoli recanti la data del (OMISSIS)”.

2.1 – Anche il secondo motivo è infondato alla luce dei consolidati e condivisi principi, più volte affermati da questa Corte, secondo cui:

a) sull’applicazione della continuazione alle varie violazioni: In tema di sanzioni amministrative, allorchè siano poste in essere inequivocabilmente per condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l’istituto della continuazione di cui all’art. 81 c.p., comma 2, ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8 il quale richiede l’unicità dell’azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. La disciplina stabilita dal citato art. 8 non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all’art. 8-bis medesima legge, che, salve le ipotesi eccezionali del comma 2, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione” (Cass. n. 26434 del 16/12/2014, Rv. 633932).

b) sulla congruità della sanzione:

“In tema di opposizione a sanzione amministrativa, nel caso di contestazione della misura della stessa, il giudice è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l’entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l’esistenza di alcune di esse, purchè motivi in ordine all’apprezzamento della sostanziale ininfluenza sulla complessiva gravità dei fatti di quelle ritenute insussistenti”. (Cass. 6778 del 02/04/2015, Rv. 634748);

Sul punto il giudice ha motivato condividendo l’apprezzamento dell’amministrazione sul punto, dopo averne controllato la corretta applicazione delle norme.

3. Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 700,00 (settecento) Euro per compensi oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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