Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24724 del 04/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24724 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 20625-2012 proposto da:
AZIENDA OSPEDALIERA “BIANCHI MELACRINO’
MORELLI”, in persona del Commissario Straordinario legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COSSERIA, 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,
rappresentata e difesa dall’avvocato DE TOMMASI MARIO giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

P.A. SANITA’ E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SRL;
– intimata –

avverso l’ordinanza n. R.G. 1729/2011 del TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA del 30/05/2012, depositata il 16/06/2012;

Data pubblicazione: 04/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
è solo presente l’Avvocato De Tommasi Mario difensore della
ricorrente;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

k
Ric. 2012 n. 20625 sez. M3 – ud. 10-10-2013
-2-

R.g.n. 20625-12 (c.c. 10.10.2013)

Ritenuto quanto segue:
§1. L’Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrinò Morelli” di Reggio Calabria ha
proposto istanza di regolamento di competenza contro la s.r.l. P.A. Sanità e Pubblica
Amministrazione avverso l’ordinanza del 16 giugno 2012, con la quale il Tribunale di
Reggio Calabria ha dichiarato la litispendenza fra una domanda di risarcimento danni per
un inadempimento contrattuale proposta da essa ricorrente contro detta s.r.l. e quella
proposta in via riconvenzionale da essa ricorrente in un giudizio di opposizione ad un

decreto ingiuntivo dalla s.r.l. nei suoi confronti, pendente sempre davanti allo stesso
Tribunale.
§2. All’istanza di regolamento di competenza non v’è stata resistenza della società
intimata.
§3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-ter
c.p.c. è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue
conclusioni ed all’esito è stata fissata l’adunanza della Corte e le conclusioni sono state
notificate alla parte costituita.
Considerato quanto segue:
§1. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento dell’istanza di regolamento
di competenza, adducendo che erroneamente il Tribunale ha applicato la nozione di
litispendenza e, quindi, l’art. 39 c.p.c. alla relazione fra i due giudizi, mentre essa non
ricorre fra due giudizi pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario.
Le conclusioni del Pubblico Ministero sono da condividere, giusta 1 consolidato
principio di diritto, secondo cui <> (Cass. (ord.) n. 9510
del 2010).
Il Tribunale, dunque, invece che applicare la disciplina dell’art. 39, primo comma,
c.p.c. avrebbe dovuto rimettere il fascicolo al presidente del tribunale, ai fini dell’adozione
dei provvedimenti previsti dal secondo comma dell’art. 273 c.p.c., sempre che fra i due
giudizi, quello introdotto con la riconvenzionale e l’altro vi fosse identità, punto contestato
dalla qui ricorrente. In alternativa avrebbe dovuto fare applicazione dell’art. 274, secondo
comma, c.p.c.

3
Est. Co s. Raffaele Frasca

R.g.n. 20625-12 (c.c. 10.10.2013)

§2. L’ordinanza impugnata dev’essere, dunque, caducata ed è dichiarata la
competenza del Tribunale di Reggio Calabria, dinanzi al quale il giudizio sarà riassunto nel
termine di cui all’art. 50 c.p.c. A seguito della riassunzione si potrà provvedere ai sensi
dell’art. 273, secondo comma, c.p.c. o comunque dell’art. 274, secondo comma, c.p.c., per
il caso che non si ravvisi fra i due giudizi identità, bensì soltanto connessione.
§3. Le spese del giudizio di regolamento di competenza seguono la soccombenza e si

P. Q. M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Calabria. Fissa per la
riassunzione il termine di cui all’art. 50 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del
deposito della presente. Condanna l’intimata alla rifusione alla ricorrente delle spese del
giudizio di regolamento di competenza, liquidate in euro seimilaquattrocento, di cui
duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile- , il 10
ottobre 2013.

liquidano in dispositivo.

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