Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24723 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 05/11/2020), n.24723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12766/2014 R.G. proposto da

U.G., in proprio e quale socio amministratore della

cessata società U.G. & Co. s.n.c., domiciliato in

Salerno, Via Luigi Guercio, n. 44, presso lo studio dell’Avv. Carlo

Nunziante Cesaro, che lo rappresenta e difende per procura stesa a

margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione distaccata di Salerno, n. 287/9/2013, depositata

il 4 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre

2019 dal Consigliere Dott. D’Orazio Luigi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da U.G., in proprio e nella qualità della società U.G. & C s.n.c, cessata, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva rigettato il ricorso del contribuente proposto contro l’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle entrate per l’anno 2005 nei confronti della società e notificato ai soci, dopo la cancellazione della stessa. Il giudice di appello evidenziava, per quel che ancora qui rileva, che la cancellazione della società dal registro delle imprese, trattandosi di una società di persone, comportava l’applicazione dell’art. 2312 c.c., e non dell’art. 2495 c.c., applicabile solo alle società di capitali; sicchè i soci di una società di persone erano solidalmente ed illimitatamente responsabili delle obbligazioni contratte dalla società anche dopo “lo scioglimento della stessa”. L’estinzione della società di persone determinava un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingueva, ma si trasferiva ai soci. Inoltre, si evidenziava nella motivazione della sentenza di appello che, quanto al “merito della vicenda”, trattandosi di operazioni di vendita di articoli “fuori moda”, incombeva sul contribuente fornire la prova di tale circostanza, mentre ben poteva l’Agenzia delle entrate utilizzare l’accertamento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), trattandosi di un comportamento contrario ai canoni dell’economica (vendita sotto costo). La cessione dei beni, peraltro, era stata effettuata in favore di una società di capitali di cui l’ U. era titolare di una quota pari al 50 %.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Giuseppe U., in proprio e nella qualità di socio amministratore della cessata società U.G. & C s.n.c..

3.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

4.In data 6-11-2019 la ricorrente U.G. & Co. s.n.c. ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese, avendo aderito alla adesione agevolata di cui alla L. n. 225 del 2016 ed avendo provveduto al pagamento delle cinque rate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con un unico motivo di impugnazione il socio deduce “violazione di legge (combinato disposto artt. 2495 c.c., comma 2 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.)” in quanto la società era cessata sin dal 2007, mentre l’avviso di accertamento era stato emesso nell’anno 2010, per l’anno 2005. L’atto impositivo non poteva essere notificato ad un soggetto giuridico non più esistente, trattandosi “di mero exscamotage la notificazione del predetto atto, emesso a carico della società, ai singoli soci nonchè al Sig. U.G. quale rappresentante legale”. Occorre, dunque, stabilire se il debito tributario accertato in capo alla società di persone sia annoverabile tra quei rapporti pendenti che o sono stati trascurati nella fase della liquidazione o solo in seguito se ne sia scoperta l’esistenza (sopravvenienza). L’art. 2495 c.c., e la sua interpretazione da parte della Cassazione (sentenza 6070/2013), inducono a ritenere che i principi di cui alla stessa riguardano debiti preesistenti alla fase della liquidazione, da tenere distinti dai “rapporti neanche ipotizzabili e/o prevedibili” nella fase di liquidazione, come, appunto, un debito tributario accertato dopo oltre tre anni dall’estinzione della società.Per tale tipo di rapporto non vale la ricostruzione in termine di “successione” prospettata dalla giurisprudenza di legittimità. Inoltre, la responsabilità per maggiori imposte accertate nel 2010 doveva essere determinata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, con l’adozione di “apposito atto”

1.1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

1.2.Invero, la U.G. & Co s.n.c. ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese, avendo aderito alla adesione agevolata di cui alla L. n. 225 del 2016 ed avendo provveduto al pagamento delle cinque rate.

Per questa Corte la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a determinare l’estinzione del giudizio se non notificata alle controparti costituite o comunicata ai loro difensori con apposizione del visto, ma vale comunque a far venire meno l’interesse alla decisione, determinando l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso (Cass., 21 giugno 2016, n. 12743).

2.Non è luogo a provvedere sulle spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass., sez. VI, 3 ottobre 2018, n. 24083).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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