Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24723 del 04/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24723 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 15483-2012 proposto da:
MONTERSINO CRISTIAN, personalmente ed in qualità di titolare
dell’omonima azienda agricola, elettivamente domicliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato RAVA MARIO giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
CANNIZZARO LUCIA;
– intimata avverso il provvedimento n. R.G. 1285/11 del TRIBUNALE di ALBA
DEL 10/05/2012, depositato il 18/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

Data pubblicazione: 04/11/2013

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Ric. 2012 n. 15483 sez. M3 – ud. 10-10-2013
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R.g.n. 15483-12 (c.c. 10.10.2013)

Ritenuto quanto segue:
§1. Cristian Montersino ha proposto istanza di regolamento di competenza contro
Lucia Camizzaro avverso l’ordinanza del 18 maggio 2012, con la quale il Tribunale di
Alba, investito dalla Cannizzaro di un procedimento sommario ai sensi dell’art. 702-bis
c.p.c., per ottenere la condanna di esso ricorrente al rilascio di un fondo sulla base di
sentenza di riscatto agrario passata in cosa giudicata, dopo avere – con un’ordinanza resa il
26 gennaio 2012, a scioglimento della riserva assunta nella prima udienza del 22 dicembre

2011 — previa valutazione di fondatezza dell’eccezione di sussistenza della competenza per
materia della Sezione Specializzata Agraria dello stesso Tribunale, proposta dal qui
ricorrente, disposto il mutamento del rito processuale e la trasmissione al Presidente del
Tribunale del fascicolo per la trattazione da parte della Sezione Specializzata Agraria, ha
revocato – re melius perpensa, provvedendo fuori dall’udienza – detta ordinanza e, previa
valutazione di sussistenza della competenza secondo il rito sommario e, dunque, di
necessità della prosecuzione del processo dinanzi a sé, ha fissato per la discussione,
«considerata la sommarietà del rito e la necessità di provvedere con immediatezza>>,
l’udienza del 3 agosto 2012.
§2. All’istanza di regolamento di competenza non v’è stata resistenza della
Caimizzaro.
§3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-ter
c.p.c. è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue
conclusioni ed all’esito è stata fissata l’adunanza della Corte e le conclusioni sono state
notificate alla parte costituita.
§4. La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato quanto segue:
§1. Nell’istanza di regolamento di competenza si è sostenuto in primo luogo che con
l’ordinanza impugnata il Tribunale avrebbe revocato illegittimamente, in violazione
dell’art. 44 c.p.c., l’ordinanza con cui aveva disposto il cambiamento e rimesso il fascicolo
al Presidente del Tribunale e ciò perché con quella ordinanza egli aveva dichiarato la
propria incompetenza e la mancanza di proposizione di un’istanza di regolamento contro di
essa aveva reso incontestabile la declinatoria di competenza. In secondo luogo si è
sostenuto che effettivamente la competenza sulla controversia sarebbe della Sezione
Specializzata agraria.
§2. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità dell’istanza di
regolamento di competenza.
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Est. Consi Raffaele Frasca

R.g.n. 15483-12 (c.c. 10.10.2013)

Tali conclusioni sono state espresse adducendo: che l’ordinanza di mutamento del
rito non era stata impugnata e nemmeno era impugnabile; che l’ordinanza qui impugnata
era stata emessa in una situazione in cui non risultava adottato alcun provvedimento del
presidente del Tribunale e dunque, riesaminandosi il fascicolo; che l’ordinanza impugnata
non rappresenterebbe una decisione sulla competenza, in quanto adottata senza che il
Tribunale abbia invitato le parti a precisare le conclusioni, bensì soltanto una valutazione
del tutto provvisoria sulla competenza resa ai sensi dell’art. 187, terzo comma, c.p.c.

dell’inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza, ma ritiene che esse
debbano giustificarsi sulla base di altre ragioni.
Preliminarmente ci si deve interrogare sulla natura dell’ordinanza del 26 gennaio
2012, con la quale il Tribunale ebbe a rilevare la sussistenza della competenza della
Sezione Specializzata Agraria e, previo mutamento del rito, dispose la rimessione del
fascicolo al Presidente dello stesso Tribunale per l’assegnazione alla Sezione Specializzata.
Detta ordinanza, al contrario di quanto sostiene il ricorrente non fu una decisione
declinatoria della competenza a beneficio della Sezione Specializzata Agraria del
Tribunale, come avrebbe dovuto essere ai sensi dell’art. 702-ter, primo comma, c.p.c.
Non lo fu per l’assorbente ragione che il Tribunale non considerò la questione della
sussistenza della competenza della Sezione Specializzata Agraria dello stesso Tribunale,
pur qualificandola come di competenza, come se fosse stata una questione che doveva
essere trattata come questione di rito interna all’ufficio, tanto che dispose il mutamento del
rito e la rimessione al Presidente del Tribunale, evidentemente perché assegnasse il
fascicolo alla Sezione.
Ora è stato già affermato, in un caso similare (Cass. (ord.) n. 18673 del 2010), quanto
segue: <> di cui è investito, si
deve automaticamente escludere che il detto tribunale possa pronunciare ordinanze
non definitive su questioni di rito o di merito aventi natura decisoria e, dunque,
impugnabili, di modo che se dette ordinanza siano pronunciate si intendono
necessariamente prive di natura decisoria e, dunque le relative questioni restano da
decidere con l’ordinanza definitiva del processo. Ne segue che, se il tribunale
pronunci un’ordinanza nella quale esamini una questione di competenza ritenendosi
competente deve sez’altro e per ciò solo escludersi che tale decisione sia impugnabile
con il regolamento di competenza.>>.
L’applicazione di tale principio di diritto comporta l’inammissibilità dell’istanza di
regolamento.
Le considerazioni che sono state svolte per approdare all’esposto principio di diritto
assorbono anche i rilievi svolti nella memoria della ricorrente.
§5. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento.

Est. Cons.tRaffaele Frasca

sommario di cui all’art. 702-bis e ss. c.p.c. è escluso che il giudice posa pronunciare

R.g.n. 15483-12 (c.c. 10.10.2013)

Il giudizio andrà riassunto, nel termine di cui all’art. 50 c.p.c., dinanzi al Tribunale di
Asti, essendo stato soppresso quello di Alba dal 13 settembre scorso.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Fissa per la
riassunzione dinanzi al Tribunale di Asti il termine di cui all’art. 50 c.p.c. con decorrenza
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 10
ottobre 2013.

della comunicazione del deposito della presente per entrambe le parti.

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