Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24723 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. II, 03/10/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 03/10/2019), n.24723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20362-2015 proposto da:

A.D.G., rappresentato e difeso dagli Avvocati

ALESSANDRA GIOVANNETTI e GIAN CARLO BOVETTI, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio della prima in ROMA, VIA PIEMONTE 39;

– ricorrente –

contro

D.G., e B.O., rappresentati e difesi dagli

Avvocati GIOVANNI MARIA DALMASSO e FILIPPO TORNABUONI ed

elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI 77;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 470/2014 e la sentenza n. 1377/2015 entrambe

della CORTE di APPELLO di TORINO, pubblicate rispettivamente il

7/03/2014 ed il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

3/04/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 26.7.2004, A.D.G. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Mondovì B.O. e D.G. esponendo: di essere proprietario di terreni siti in Comune di (OMISSIS) (in Catasto al F. (OMISSIS)), che formano un unico corpo che circoscrive i mappali (OMISSIS), sui quali insistono tre edifici destinati a stalla, porticati e altri vani pertinenziali di proprietà dei convenuti; che i convenuti, senza titolo e/o diritto, avevano posto in essere varie turbative, tra cui un’indebita pratica di passaggio di persone, mezzi e bestiame dalle stalle dei medesimi ai terreni dell’attore, esercitata tramite aperture realizzate nelle stalle che si affacciavano sui terreni di proprietà dell’ A., oltre ad avere pavimentato porzioni del fondo di proprietà attorea, ad avere occupato parte del suddetto terreno con depositi di attrezzi e macchinari e ad avere realizzato un deposito di letame e paddock di stabulazione libera all’aperto che, specie in caso di pioggia, invadevano il fondo dell’attore.

Ciò premesso, l’attore chiedeva la condanna dei convenuti all’eliminazione delle illecite situazioni lamentate e al risarcimento dei danni.

Si costituivano in giudizio i convenuti contestando le domande attoree.

Espletata CTU e prove testimoniali, con sentenza n. 416/2010, depositata in data 23.11.2010, il Tribunale di Mondovì accoglieva la domanda attorea limitatamente alla doglianza inerente il confluire dei liquami, ordinando l’esecuzione delle opere di cui alla CTU e condannando i convenuti al ristoro dei danni, liquidati equitativamente in Euro 1.500,00; respingeva ogni altra domanda e compensava le spese di lite e di CTU. In particolare, il Tribunale riteneva che i convenuti avessero provato l’esistenza di una servitù convenzionale, costituita con rogito Notaio S. del 21.7.1981, ove erano individuati come fondi serventi il mappale (OMISSIS), di proprietà dell’attore e una striscia perimetrale della larghezza di m. 4, circostante i fondi dei convenuti.

Avverso detta sentenza proponeva appello l’ A.; resistevano i B.- D., chiedendo il rigetto del gravame.

Con sentenza n. 470/2014, depositata in data 7.3.2014, la Corte d’Appello di Torino rigettava l’appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado e condannando l’appellante alle spese di lite.

Avverso detta sentenza l’ A. proponeva revocazione, previo accoglimento dell’istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per Cassazione.

Con sentenza n. 1377/2015, depositata in data 14.7.2015, la Corte d’Appello di Torino dichiarava inammissibile la domanda proposta dall’ A., condannandolo alle spese di lite.

Avverso la sentenza n. 470/2014 l’ A. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi; resistono i D.- B. con controricorso.

Il ricorrente propone ricorso per cassazione anche nei confronti della sentenza n. 1377/2015 della Corte d’Appello di Torino, sulla base di un motivo; resistono anche in questo caso i D.- B. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente (riguardo alla impugnata sentenza n. 470/2014) lamenta l'”Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, giacchè la servitù convenzionale di cui al rogito S. del 21.7.1981 riguarderebbe solo i terreni dei resistenti e non anche i fabbricati da loro realizzati; ragion per cui il fatto decisivo per il giudizio era l’accertamento del fondo dominante (comprensivo dei soli terreni o anche dei fabbricati poi realizzati dai resistenti su parte dei terreni). Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello si sia limitata ad individuare il fondo servente (mappale (OMISSIS) del ricorrente e terreni circostanti del medesimo per una larghezza perimetrale di m.4), circostanza questa non contestata.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente (sempre riguardo alla impugnata sentenza n. 470/2014) decuce l'”Omessa pronuncia su motivi di gravame con vizio della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, in quanto, con l’atto di appello, l’ A. aveva sottolineato che alla negatoria servitutis da lui proposta le controparti non avessero mai opposto nè dimostrato di aver acquistato in via originaria o derivativa il diritto di esercitare la servitù a vantaggio delle stalle e con quelle modalità, cioè mediante le aperture per il transito di persone, mezzi e bestiame. Osserva il ricorrente che la Corte di merito non ha esaminato la sua doglianza secondo la quale il Giudice di primo grado aveva fondato la decisione sul ritenuto acquisto della servitù, esercitanda a favore delle stalle, in forza del rogito del 21.7.1981, acquisto che i convenuti non avevano allegato; nè le altre doglianze dell’appellante relative alla mancata dimostrazione da parte degli appellati dell’acquisto, a titolo originario o derivativo, del diritto di esercitare la servitù di passaggio a vantaggio delle stalle, piuttosto che di un opificio, per il tramite di quelle aperture riscontrate in sede di CTU.

2. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica, i motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente. Essi non possono trovare accoglimento.

2.1. – E’ ben vero che il ricorrente deduce la “cripticità” della motivazione della impugnata sentenza n. 470 del 2014 (pagina 8), là dove la Corte di merito “osserva che dal tenore dell’atto notarile S. non si evince alcuna controversa identificazione del fondo dominante nell’edificio costruendo, tenuto conto dell’autonoma previsione di costituzione di servitù di passo anche carraio sui terreni, specificamente indicata la servitù come “a carico del mappale già (OMISSIS)/a ora (OMISSIS) (di proprietà del ricorrente), nonchè a carico dei terreni circostanti, per una larghezza di metri 4″”. E che il ricorrente contesta l’ulteriore rilievo della Corte di merito, che (nel sottolineare che “Parte appellante si duole del fatto che i convenuti abbiano realizzato aperture nei fabbricati adibiti a stalle, aperture finalizzate al transito di persone e di mezzi e che quindi tali aperture evidenziano l’asservimento delle stalle al fondo attoreo, di parte oggi appellante, e ciò abusivamente per la ritenuta inesistenza della servitù”) aveva respinto il motivo di gravame (oltre che per le suddette motivazioni) anche per la “preesistenza delle aperture interessate, che furono costruite dalla Cooperativa Canazzo allevamenti, poi fallita” (sentenza impugnata pag.10).

2.2. – Va rilevato che, da un lato, in ordine alla dedotta mancata identificazione del fondo dominante della servitù de qua, non risulta formulata nè idoneamente spiegata una censura di violazione dell’art. 1362 c.c.; laddove, comunque, in tema di interpretazione del contratto, l’accertamento, anche in base al significato letterale delle parole, della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio (cfr. Cass. n. 18509 del 2008), si sarebbe tradotto in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (Cass. n. 1646 del 2014).

D’altro lato – se la risposta all’assunto di parte ricorrente, secondo la quale le aperture in questione sarebbero state effettuate indebitamente, non appare decisiva nella parte in cui (ed in ragione del fatto che) la Corte di merito ne attribuisce la esecuzione alla suddetta cooperativa, precedente proprietaria, giacchè tale affermazione in sè non consente di chiarire se vi fosse effettivamente il diritto di praticare tali aperture (v. sentenza pagina 10, cit.) – del tutto incoerente si appalesa, a monte, la mancata pregiudiziale, chiara ed incontestabile indicazione da parte del ricorrente della configurabilità o meno del diritto di aprirle: ossia della individuazione di quali fossero le circostanze e/o pattuizioni su cui la esperita azione negatoria fondasse la sussistenza del dedotto divieto, a fronte dell’inequivoco riconoscimento della servitù sui terreni con costruendo edificio (v. sentenza pagina 8, cit.).

3. – Con il terzo motivo (proposto avverso la sentenza n. 1377/2015 della Corte d’Appello di Torino), il ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 4, nonchè della tabella allegata, e riferibile al caso di specie, del D.M. n. 55 del 2014 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.)”, giacchè le liquidazioni effettuate dalla Corte d’Appello risulterebbero superiori agli importi normativamente stabiliti per ciascuna delle fasi in cui si è articolato il giudizio revocatorio.

3.1. – Il motivo va accolto.

3.2. – La fattispecie dedotta in giudizio è regolata, ratione temporis, dal D.M. n. 55 del 2014, art. 28 posto che alla data di entrata in vigore di tale decreto la prestazione professionale del cui compenso si discute non si era ancora conclusa e che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 17405 del 2012, la nozione di compenso rimanda ad un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata, ancorchè iniziata e parzialmente svolta sotto il vigore di discipline tariffarie previgenti (conf. Cass. n. 4949 del 2017).

Va, dunque, escluso che possa trovare applicazione la disposizione di cui al D.M. n. 140 del 2012, art. 1, comma 7, (alla cui stregua “In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”), giacchè, rispetto al D.M. n. 140 del 2012, il D.M. n. 55 del 2014 (che non contiene alcuna disposizione analoga a quella del D.M. n. 140 del 2012, art. 1, comma 7) è prevalente, in quanto costituisce non solo lex posterior regolatrice, quanto agli avvocati, dell’intera materia già disciplinata dal D.M. n. 140 del 2012 (cfr. art. 15 preleggi), ma anche lex specialis. La richiamata specialità del D.M. n. 55 del 2014 discende dal fatto che esso disciplina i compensi per i soli avvocati, mentre il D.M. n. 140 del 2012 regolamenta la determinazione dei parametri per la liquidazione giurisdizionale dei compensi per tutte le professioni vigilate dal Ministero della giustizia.

Il D.M. n. 55 del 2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell’avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purchè si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall’applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall’art. 4, comma 1 di tale decreto (cfr. Cass. n. 2383 del 2017); dovendo riconoscersi al giudice il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento – come fatto palese dall’inciso “di regola” che si legge, ripetutamente, nel suddetto comma 1 – ma, proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione (Cass. n. 4325 del 2018).

3.3. – Rilevato che il nuovo sistema parametrico di cui al D.M. n. 55 del 2014 conferma la liquidazione, delle spese processuali, per fasi (studio della controversia; fase introduttiva del giudizio; fase istruttoria; fase decisionale); e che il valore della controversia, nel caso specifico, è compreso nello scaglione da Euro 5.000,00 ad Euro 25.000,00 (come da dichiarazione dello stesso ricorrente nell’atto di citazione introduttivo del giudizio revocatorio, in data 22.4.2014), non sembra che la Corte distrettuale abbia tenuto conto dei principi e dei criteri, appena indicati, e, soprattutto, della tabella n. 12 allegata al D.M. citato.

In particolare, il collegio di merito – a fronte dei limiti massimi indicati in tabella – ha liquidato per la “fase di studio della controversia” e per la “fase decisionale” rispettivamente Euro 2.000,00 ed Euro 3.500,00 somme entrambe superiori ai previsti limiti massimi di Euro 1.944,00 e Euro 3.270,00 (laddove per la sola fase “introduttiva del giudizio” la liquidazione di Euro 1.500,00 è rimasta entro il limite massimo di Euro 1.579,00). Con ciò dunque la Corte di merito è venuta meno al citato dovere di motivare specificamente l’esercizio della possibilità di liquidare oltre il rispettivo limite massimo ciascuna delle suddette due single fasi.

4. – Il ricorso va pertanto rigettato con riguardo ai primi due motivi. Va viceversa accolto il terzo motivo; la sentenza impugnata (n. 1377 del 2015) va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Torino, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata (n. 1377 del 2015) e rinvia alla Corte d’appello di Torino, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 aprile 2019 e, a seguito di riconvocazione del Collegio nella medesima composizione, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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