Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24722 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/11/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 23/11/2011), n.24722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8559/2008 proposto da:

ILVA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ROMEI Roberto, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FAILLA LUCA MASSIMO, TORCHIO STEFANO, giusta

2011 delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.C., L.P.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato COSSU Bruno, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GOLDA CARLO, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1981/2007 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata

il 17/01/2008 R.G.N. 2798/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato FAILLA LUCA MASSIMO;

udito l’Avvocato COSSU BRUNO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per improcedibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1- L.P.F. e N.C., nella qualità di dipendenti dell’ILVA s.p.a. presso lo stabilimento di (OMISSIS), con ricorso al Tribunale di Genova chiedevano, fra l’altro, che – previa dichiarazione di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva che stabiliscono che sono ore di lavoro solo quelle di effettiva prestazione venisse riconosciuto il proprio diritto ad ottenere dalla società datrice di lavoro il pagamento, a titolo di retribuzione, del tempo necessario per indossare e dismettere i dispositivi individuali di protezione (DIP) e per raggiungere, così abbigliato, il proprio reparto e compiere, a fine turno, le operazioni inverse, oppure, in subordine, che gli venisse riconosciuto il risarcimento del danno subito per il maggior tempo impiegato per effettuare le suddette operazioni.

Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande e sostenendo che doveva considerarsi dirimente, al riguardo, la circostanza che la contrattazione collettiva applicabile nella specie – cioè: l’art. 5 del c.c.n.l. 9 luglio 1994 per lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale e l’art. 5 del c.c.n.l. 8 giugno 1999 per i lavoratori dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private – considera come ore di lavoro solo quelle di effettiva prestazione.

Il Tribunale, ritenuta necessaria una pronunzia interpretativa delle pertinenti clausole contrattuali, ha emesso sentenza ai sensi dell’art. 420 bis cod. proc. civ. e ha dichiarato:

“la nullità parziale del c.c.n.l. 9 luglio 1994 per lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale e del c.c.n.l. 8 giugno 1999 per i lavoratori dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private nella parte in cui, all’art. 5 orario di lavoro, dispongono sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione”.

Il Tribunale osserva che – in base alle disposizioni legislative in materia (R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, artt. 3 e 6; R.D.L. 10 settembre 1923, n. 1955, art. 10, art. 2, punto 1, della direttiva 23 novembre 1993 93/104 del Consiglio dell’Unione europea) e alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 21 ottobre 2003, n. 15734) – “deve ritenersi compreso nel concetto di orario di lavoro il tempo in cui si verifichi una situazione di messa a disposizione del prestatore di lavoro a beneficio del datore di lavoro, in cui si concretizzi la etero direzione del tempo e dell’attività del lavoratore da parte del datore di lavoro, anche se ciò riguardi tempi antecedenti o successivi all’inizio e alla fine della prestazione lavorativa oggetto del contratto”.

Nella specie, l’attività di vestizione va qualificata e retribuita come prestazione lavorativa (sub specie attività preparatoria) sia perchè riguarda specifici indumenti lavorativi propri delle industrie siderurgiche (e, come tale, esula dalla normalità socio- culturale del vestirsi, implicando viceversa l’obbligo di indossare specifici dispositivi individuali di protezione) sia perchè viene compiuta in un apposito luogo, cioè lo spogliatoio aziendale (il che comporta che l’obbligo di vestizione sia etero diretto).

Nello stesso modo va qualificata e retribuita l’attività consistente nel raggiungere dallo spogliatoio, in abiti da lavoro, l’orologio marcatempo presso i reparti e quella effettuata in senso inverso.

Infatti, il tempo di percorrenza di tale tragitto dipende dalla scelta del datore di lavoro sulla dislocazione degli spogliatoi e, inoltre, il tragitto viene compiuto in abiti da lavoro, come si è detto.

L’art. 5 del c.c.n.l. 9 luglio 1994 per lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale e l’art. 5 del c.c.n.l. 8 giugno 1999 per i lavoratori dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private, invocati dalla società convenuta, dopo aver precisato che la durata dell’orario settimanale di lavoro è di 40 ore, aggiungono che “sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione”.

Conseguentemente non rientrerebbero nella nozione di lavoro retribuibile nè il tempo di vestizione nè quello del tragitto dallo spogliatoio al reparto e viceversa.

Ma, così intese, le suddette clausole, ad avviso del Tribunale, devono considerarsi essere venute meno in seguito all’entrata in vigore della L. n. 196 del 1997, art. 13, che ha fissato in 40 ore settimanali il limite orario normale di lavoro. Infatti le suddette clausole, escludendo dal concetto di prestazione lavorativa le attività preparatorie di cui si è detto (che, invece, sono da considerare prestazioni lavorative) finiscono che determinare un prolungamento dell’orario di lavoro oltre il limite delle 40 ore settimanali previsto per legge.

Di qui la nullità, nella suddetta parte, delle clausole stesse.

2.- Avverso la sentenza la ILVA s.p.a. propone ricorso per cassazione con quattro motivi motivi, cui resistono gli intimati con controricorso.

I controricorrenti depositato anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso, illustrato da quesiti di diritto, si denuncia violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del c.c.n.l. 9 luglio 1994 per lavoratori dipendenti dalle aziende metal meccaniche pubbliche aderenti all’Intersind.

Si sottolinea, in particolare, che la società non disciplina nè controlla in alcun modo il tempo e/o l’attività dei lavoratori prima dell’inizio della prestazione effettiva di lavoro, per tale ragione le parti stipulanti hanno deciso, nelle suddette clausole, di limitare l’orario di lavoro e la retribuzione al solo tempo della “effettiva prestazione”.

Pertanto, il Tribunale di Genova sarebbe partito dal presupposto del tutto sbagliato di qualificare come prestazioni lavorative i tempi di vestizione tuta e di raggiungimento del reparto dallo spogliatoio e, sulla base di tale errore, sarebbe giunto all’altrettanto erronea conclusione di ritenere che vi sarebbe una indebita eccedenza dell’orario di lavoro rispetto a quello stabilito dalla legge.

2.- Con il secondo motivo, illustrato da quesiti di diritto, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del R.D.L. n. 692 del 1923, artt. 1, 3 e 6, R.D. n. 1955 del 1923, artt. 5 e 10, della direttiva CEE n. 104 del 1993, del D.Lgs. n. 66 del 2003, artt. 1 e 8.

Si sostiene, in particolare, che in base alle suddette disposizioni, l’orario di lavoro deve intendersi limitato al tempo di effettiva prestazione lavorativa ed, eventualmente, ai tempi precedenti e/o successivi ma solo se, durante i medesimi, vi sia una effettiva disponibilità alla prestazione da parte del lavoratore, con assoggettamento di quest’ultimo al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro.

3.- Con il terzo motivo, illustrato da quesiti di diritto, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nonchè dell’art. 2697 cod. civ..

Si contesta che il Tribunale abbia qualificato come lavorative le attività preparatorie de quibus senza aver acquisito una specifica prova (da parte del lavoratore) in merito all’assoggettamento delle attività medesime all’etero-direzione datoriale.

4.- Con il quarto motivo, formulato in modo conforme a quanto disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (applicabile, nella specie, ratione temporis) si denuncia contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio.

In particolare, si assume che sarebbe contraddittorio che – in mancanza di prova sulla etero-direzione – nella sentenza impugnata sia stato correttamente escluso dall’orario di lavoro effettivo il tempo di percorrenza relativo al tragitto dall’ingresso dello stabilimento allo spogliatoio e viceversa, mentre si sia arrivati ad opposta soluzione per il tempo di percorrenza del tragitto dallo spogliatoio al reparto e viceversa, solo perchè quest’ultimo è effettuato con indosso gli indumenti di lavoro.

5.- Il ricorso è improcedibile.

Per consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, l’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 420 bis cod. proc. civ., comma 2, la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (v. per tutte: Cass. SU 23 settembre 2010, n. 20075; Cass. 15 ottobre 2010, n. 21358; Cass. 18 maggio 2011, n. 10938).

Nel caso di specie, invece, la ricorrente si è limitata a produrre in questa sede soltanto un estratto dei contratti collettivi in cui sono inserite le clausole esaminate dalla sentenza contro la quale è stato proposto il ricorso, sicchè non ha rispettato il suindicato principio.

5. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso e la conseguente impossibilità di pronunciare ex officio il principio di diritto ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ., comma 3, come richiesto dal controricorrente.

La suddetta disposizione, infatti, consente l’esercizio del suddetto potere officioso nell’ipotesi in cui il ricorso sia inammissibile – ovvero quando si riscontri una preclusione soltanto della possibilità di pronunciarsi sul merito delle censure con effetti sul concreto diritto dedotto in giudizio (Cass. SU 6 settembre 2010, n. 19051) ma non quando, come nella specie, si riscontri una improcedibilità del ricorso, derivante dal fatto che la Corte non è stata messa in condizione di avere una cognizione completa del thema decidendum.

6.- In sintesi, il ricorso va dichiarato improcedibile e conseguentemente la società ILVA s.p.a. deve essere condannata alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 40,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorario, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore degli avvocati Bruno Cossu e Carlo Golda.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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