Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24722 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12661-2014 proposto da:

U.A., U.T., elettivamente domiciliati in ROMA, C.SO

D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PASQUALE

MOSCA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI

FABIO INZAINA;

– ricorrenti –

contro

F.M.I., domiciliato ex lege in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso

la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO

PILO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2014 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

sezione distaccata di SASSARI, depositata il 03/02/2014.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.M.I. ha convenuto U.A. innanzi al tribunale di Tempio Pausania – sezione distaccata di Olbia, rivendicando l’appartamento al piano terra di un fabbricato sito in (OMISSIS).

Ha dedotto di essere proprietario dell’immobile per acquisto fattone con atto del 21.3.2006 da U.L. (padre di U.T. e nonno di U.A.) e lamentato che lo stesso fosse occupato senza titolo dalla convenuta.

Nel giudizio è intervenuto U.T., assumendo di aver acquistato il bene per usucapione e di averlo concesso in godimento alla figlia, essendo stato immesso nel possesso dello stesso nell’anno 1979 per concessione del genitore L..

Il medesimo U.T. nell’anno 2007 ha intrapreso, nei confronti del F., un giudizio di accertamento dell’usucapione sul medesimo appartamento.

Con sentenza n. 236/2008 il tribunale di Tempio Pausania sezione distaccata di Olbia – ha, previa riunione dei due procedimenti, rigettato la domanda di F.M.I. di rivendicazione e la domanda di U.T. di accertamento dell’usucapione.

Ha argomentato il tribunale che, vertendosi nell’ambito di una domanda di rivendicazione, gravasse sul sig. F. l’onere di dare dimostrazione di un acquisto del bene a titolo originario; che tale prova non fosse stata offerta, non potendo essere assolta con la semplice produzione di un valido titolo d’acquisto, ma dovendo essere accompagnata dalla dimostrazione di un acquisto per usucapione, e che non potesse essere ritenuto attenuato il di lui onere probatorio in ragione del fatto che T. ed U.A. avessero eccepito l’usucapione del bene, atteso che la detta attenuazione si sarebbe potuta verificare solo ove il titolo di acquisto del rivendicante fosse stato anteriore all’epoca nella quale il possessore aveva dedotto di avere iniziato a possedere (laddove, nella specie, i sigg. U. avevano allegato il possesso ad usucapionem sin dall’anno 1979 mentre l’atto d’acquisto del F. risaliva al 21.3.2006).

Avuto riguardo alla domanda di usucapione dispiegata da U.T., il tribunale ha ritenuto inammissibili i capi di prova per testi, in quanto “intrisi di valutazioni” e relativi ad un limitato periodo temporale, e che non vi era prova scritta dell’esclusività del possesso.

Avverso detta sentenza ha proposto appello F.M.I., deducendo, in particolare, che non fosse mai stata, dai convenuti, contestata la proprietà in capo a U.L. e producendo l’atto del 2.2.1970, con il quale l’ U. aveva acquistato il bene.

Hanno resistito all’appello A. e U.T., eccependo l’inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della produzione effettuata in quel grado di giudizio dal sig. F. ed evidenziando che numerose fossero state le prove del possesso uti dominus esercitato da U.T..

Quest’ultimo ha spiegato altresì appello incidentale perchè, in riforma della sentenza impugnata, fosse accertata e dichiarata l’avvenuta usucapione dell’immobile, rilevando, al riguardo, che la documentazione prodotta attestava le attività di ristrutturazione e di manutenzione eseguite sull’appartamento, senza che nè il padre Luigi od altri interferissero in esse.

La corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 40/14 depositata il 3.2.2014, ha rigettato l’appello incidentale, accolto quello principale e, per l’effetto, condannato la sig.a U. al rilascio, in favore del sig. F., dell’appartamento sulla base, per quanto nella presente sede ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

1) la produzione dell’atto pubblico di vendita in favore di U.L. del 2.2.1970 era inammissibile, siccome non indispensabile, atteso che anche gli appellati non avevano contestato che lo stesso sig. U. fosse il proprietario dell’immobile già prima che il figlio lo iniziasse ad occupare;

2) atteso che, quando il convenuto in rivendica non contesti l’originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, è sufficiente che l’attore dimostri di aver acquistato il bene in base ad un valido titolo di acquisto da parte sua e l’appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere, aveva errato il tribunale nel ritenere non sufficiente prova del diritto di proprietà l’atto di vendita che era intervenuto fra il dante causa U.L. ed il sig. F.;

3) quanto alla domanda di accertamento dell’usucapione, poichè l’occupazione e il godimento del bene da parte di U.T. furono possibili per effetto di un atto volontario di concessione del padre, si era in presenza di un comodato e, quindi, di una detenzione, con la conseguenza che il sig. U. avrebbe dovuto dimostrare l’intervenuta interversio possessionis, laddove i lavori di manutenzione e ristrutturazione, l’asserita domanda di sanatoria edilizia, il pagamento delle utenze e delle imposte rappresentavano meri atti di gestione.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso U.T., sulla base di due motivi. F.M.I. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione degli artt. 810,832,948,2697,1140,1141,1158 e 1350 c.c., artt. 112,115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 345 c.p.c. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), ascrivendo alla corte d’appello di aver errato nell’attenuare l’onere probatorio gravante sull’attore in rivendicazione (reputando sufficiente la sola produzione dell’atto di acquisto tra U.L. e il sig. F. del 2006), senza considerare che, quando il F. aveva fatto valere (nel 2006) in sede giudiziaria il suo diritto di proprietà, la usucapione da lui eccepita si basava su possesso iniziato nel 1979, cioè di sette anni prima; per non aver considerato che egli aveva fornito la dimostrazione della intervenuta interversio possessionis, non essendo contestato che nel 1979 avesse abbattuto e ristrutturato l’abitazione per cui era causa.

1.1. Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, vengono indicate come violate numerose norme del codice civile e del codice di rito civile che non vengono richiamate o valorizzate, anche implicitamente, nella successiva esposizione del motivo.

E’ noto che, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, sia mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate (o almeno dei principi che a esse facciano capo), che attraverso specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Cass. n. 635 del 15/01/2015). Inoltre, il ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione di legge in relazione a un insieme indistinto di norme è inammissibile, precludendo al collegio di individuare la norma che effettivamente si assume violata o falsamente applicata (Cass., sez. U, n. 17555 del 18/07/2013).

1.2. In secondo luogo, il vizio denunciato non coglie l’effettiva ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata.

Invero la corte d’appello ha tenuto correttamente distinti il piano dell’onere probatorio a carico dell’attore in rivendicazione, allorquando il convenuto non contesti l’originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa (nel qual caso è sufficiente che l’attore dimostri di aver acquistato il bene in base a un valido titolo di acquisto e l’appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere), e quello dell’onere probatorio a carico della parte che abbia eccepito l’intervenuta usucapione in proprio favore (evidenziando, sul tema, che il sig. U. non aveva dimostrato l’intervenuta interversio possessionis).

La ratio decidendi che rileva, e che non viene colta dal mezzo, è quella relativa al primo profilo, per cui, partendo dai rilievi che non fosse contestata l’originaria proprietà dell’appartamento in capo al dante causa U.L. sin dal 1970 e che fosse affermato l’inizio del possesso del preteso usucapiente dal 1979 (e, quindi, in epoca successiva), la corte di merito ha reputato sufficiente il valido titolo di acquisto (atto pubblico del 2006) prodotto dal F..

Tale ratio è del tutto conforme all’orientamento giurisprudenziale, cui va data continuità (v. recentemente Cass. n. 8215 del 22/04/2016), per cui in tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un’eccezione riconvenzionale, invocando un possesso ad usucapionem iniziato successivamente al perfezionarsi dell’acquisto ad opera dell’attore in rivendica o del suo dante causa (nel caso in esame, si tratta dell’acquisto del dante causa U.L.), l’onere probatorio gravante su quest’ultimo si riduce alla prova del suo titolo d’acquisto, nonchè della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il thema disputandum all’appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell’invocata usucapione e non già all’acquisto del bene medesimo da parte dell’attore.

Ciò posto, è evidente che se poi l’ U. avesse dimostrato, come era suo preciso onere nel caso di specie non assolto, che l’usucapione in suo favore fosse maturata prima dell’acquisto del cespite da parte del F., l’avversa domanda di rivendica sarebbe stata paralizzata e, dunque, rigettata. In ordine a tale diversa ratio decidendi il motivo, dunque, non è pertinente.

1.3. Quanto al profilo della prova della interversio possessionis nell’ambito della eccezione riconvenzionale di usucapione, il ricorrente avrebbe dovuto, se del caso, contestare sul punto la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale, con la conseguenza che, soggiacendo il ricorso ratione temporis alla formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 applicabile ai procedimenti in cui le sentenze impugnate sono state depositate dopo l’11.9.2012, avrebbe dovuto, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, indicare il “fatto storico”, il cui esame sarebbe stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. sez. U, n. 8053 del 07/04/2014).

Da altro punto di vista, va poi considerato che, a suffragio della sua tesi, il sig. U. invoca una non contestazione dell’avvenuta ristrutturazione a sue spese dell’immobile risalente al 1979, ma non riproduce i passaggi significativi degli atti processuali del F. dal quale si evinca questa non contestazione, limitandosi a riportare un’affermazione contenuta nella comparsa di costituzione di U.A. (cfr. pag. 6 del ricorso). Com’è noto (v. Cass. n. 20637 del 13/10/2016) in virtù del principio di autosufficienza il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha deciso sul punto. Inoltre, posto che perfino la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale (cfr., da ultimo, Cass. n. 20476 del 12/10/2015), non è ammissibile costruire una non contestazione sulla base di deduzioni di una parte diversa da quella che avrebbe non contestato.

Da un terzo punto di vista, stante l’inammissibilità per quanto innanzi, la corte può esimersi dal valutare le conseguenze della contraddittorietà del motivo, in quanto la parte, da un lato, presuppone che l’occupazione dell’appartamento sia avvenuta sin dall’inizio animo domini (cfr. il quarto inciso di pag. 7 del ricorso) e, dall’altro, si preoccupa di dimostrare che si sia verificata l’interversio possefsionis dell’originaria detenzione.

In ogni caso, sul punto la corte d’appello ha, con motivazione congrua dal punto di vista logico e corretta sul piano giuridico, evidenziato che, poichè l’occupazione ed il godimento del bene da parte di U.T. furono possibili per effetto di un atto volontario di concessione del padre, si era in presenza di un comodato e, quindi, di una detenzione, con la conseguenza che l’ U. avrebbe dovuto dimostrare l’intervenuta interversio possessionis, laddove il pagamento delle utenze, i lavori di manutenzione e ristrutturazione, l’asserita domanda di sanatoria ed il pagamento delle varie imposte rappresentavano meri atti di gestione.

Peraltro l’interversione del titolo da detenzione in possesso, sebbene possa consistere in un mero atto volitivo interno al detentore, deve tuttavia estrinsecarsi in atti e manifestazioni esterni, i quali lascino desumere l’intervenuta modificazione della relazione di fatto con la cosa detenuta. Si rivela, dunque, necessaria la manifestazione, rivolta specificamente nei confronti del possessore, della circostanza che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato a esercitarlo esclusivamente in nome e per conto proprio, con contestuale sostituzione all’animus detinendi dell’animus rem sibi habendi, alla finalità ultima di consentire al possessore medesimo di conoscere il verificatosi mutamento, avente il carattere di una concreta opposizione all’esercizio del possesso da parte sua. Nella specie, la presentazione della domanda di condono edilizio e il pagamento della relativa oblazione da parte del detentore non assumono rilievo significativo ai fini innanzi indicati, in quanto, come correttamente affermato, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 31 la legittimazione alla richiesta di condono compete persino al conduttore che abbia interesse alla sanatoria degli abusi dal medesimo personalmente commessi.

Quanto alla non coincidenza tra il bene originariamente di proprietà di U.L. e quello esistente all’esito della ricostruzione operata (a dire del ricorrente, frutto di una vera e propria costruzione ex novo e non di una mera ristrutturazione), non essendovene menzione nella sentenza impugnata, il, ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione con quale atto ed in quale fase processuale avesse sollevato la relativa questione, dovendo reputarsi in mancanza anche la relativa deduzione – come il motivo nella sua integralità, alla luce di quanto innanzi – inammissibile.

2. Con il secondo motivo 14 ricorrentè deduce, la violazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 112,115,329 e 345 c.p.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), per non aver la corte locale considerato che, in assenza di impugnazione sul punto, il passaggio della sentenza di primo grado concernente il possesso ventennale decorrente dal 1979 sull’abitazione era passato in giudicato, epoca questa anteriore all’acquisto del sig. F..

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto fondato su una parziale lettura della decisione impugnata, fondata come detto su altra ratio.

In nessun modo, infatti, può ritenersi che la sentenza di primo grado abbia affermato l’esistenza di un possesso ventennale avviato nel 1979, ciò che emerge con chiarezza ove si consideri – ad esempio – che, secondo il tribunale (cfr. pag. 3 della sentenza qui impugnata), i capitoli di prova in tema di possesso dall’ U. erano inammissibili, in quanto “intrisi di valutazioni” e relativi a un limitato periodo temporale, e che non vi era prova scritta dell’esclusività del possesso.

3. In definitiva, il ricorso va rigettato nel suo complesso e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si deve dar atto del sussistere dei presupposti per il versamento a cura di parte ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione a n favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 2.500 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento a cura di parte ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Si dà atto che il presente procedimento è stato scrutinato con la collaborazione dell’assistente di studio dott. P.A..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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