Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24722 del 04/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24722 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 15862-2012 proposto da:
SANFILIPPO ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MANFREDI 11, presso lo studio dell’avvocato VALENTI GIULIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato TRIOLO GIACOMO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
SANFILIPPO PIETRONILLA,
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;
– intimate avverso la sentenza n. 502/2011 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO del 18.2.2011, depositata il 19/04/2011;

Data pubblicazione: 04/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO

FRESA.

Ric. 2012 n. 15862 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Pietronilla Sanfilippo convenne in giudizio la sorella Anna e chiese la condanna dello stessa al risarcimento dei danni per le lesioni personali accidentale di un secchio di acqua, nella casa della sorella dove si trovava per una visita di cortesia. La sorella confermò il fatto con comparsa di risposta e chiamò in giudizio l'Assicurazione Unipol chiedendo di essere manlevata in caso di condanna. Il Tribunale di Agrigento condannò Anna Sanfilippo e rigettò la domanda nei confronti dell'Assicurazione. La Corte di appello di Palermo rigettò l'impugnazione proposta da Anna Sanfilippo (sentenza del 19 aprile 2011). 3. Avverso la suddetta sentenza, Anna Sanftlippo propone ricorso per cassazione con tre motivi. Le altre parti, ritualmente intimate, non svolgono difese. E' applicabile ratione temporis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 1. La Corte di appello, esaminando le censure concernenti il rigetto della domanda di garanzia nei confronti della Assicurazione, ha rigettato l'impugnazione ritenendo del tutto sfornita di prova la responsabilità di Anna Sanfilippo nella causazione del sinistro. A tal fine ha valutato prive di efficacia probatoria le ammissioni del fatto contenute nella comparsa di risposta, in assenza si ogni altro elemento di prova. Tanto dopo aver argomentato nel senso che — al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice che aveva fatto riferimento all'art. 2733, cod. civ.— tali ammissioni, sottoscritte solo dal procuratore, non potevano assumere il valore della confessione giudiziale spontanea, ma solo valore di elementi di giudizio integrativi. E dopo aver ritenuto 3 subite, scivolando sul pavimento bagnato a causa dello sversamento ininfluente al fine di decedere, la prova testimoniale già ritenuta ininfluente dal primo giudice e reiterata in appello. 2. Il ricorso è inammissibile, essendo inammissibili tutti i motivi di ricorso proposti. 2.1. Con il primo si deduce la violazione dell'art. 2697 cod. civ., censurando il rigetto dell'ammissione della prova testimoniale e sinistro mentre la danneggiata era ancora riversa per terra. 2.1.1. Il motivo è inammissibile perché si censura, richiamando il principio dell'onere probatorio, l'esercizio del potere del giudice di valutare la rilevanza e l'utilità di una prova al fine di decidere in ordine alla sua ammissione, che sarebbe astrattamente stato censurabile come difetto di motivazione. Peraltro, nella specie, la Corte di merito, dopo aver valutato il capitolato di prova, ha congruamente e logicamente ritenuto non rilevante la testimonianza di persona che non aveva assistito all'incidente. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 2733 cod. civ., sostenendo che la sentenza non avrebbe applicato il terzo comma nella parte in cui prevede che, nel caso di litisconsorzio necessario, la confessione di uno dei litisconsorti è liberamente apprezzata nei confronti degli altri. 2.2.1. La censura è inconferente, con conseguente inammissibilità, restando non censurata l'argomentazione della Corte di merito che esclude proprio la valenza confessoria delle ammissioni contenute nella comparsa sottoscritta dal procuratore della parte. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce omessa e insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) e si argomenta nel senso della mancata pronuncia sul motivo di appello con il quale si lamentava che il giudice di primo grado aveva erroneamente applicato il secondo cornrna, invece del terzo comma dell'art. 2733 cod. civ. 4 sostenendone la rilevanza per essere arrivato il testimone sul luogo del 2.3.1. Il motivo è inammissibile sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale non può farsi valere come vizio di motivazione la prospettazione di un vizio processuale.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che le parti non hanno mosso rilievi;
che, pertanto, il ricorso — in correlazione alla sussistenza di precedenti
conformi — deve essere dichiarato inammissibile;
che, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le
condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3, il 9 ottobre 20(,,

3

CONSIDERATO

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