Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24722 del 02/12/2016

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22154/2015 proposto da:

AVV. A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

71, presso il suo studio, rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO, C.F. (OMISSIS), in persona

del Presidente e Legale Rappresentante, elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato Antonio Santillo giusta Delib. Presidenziale 15

settembre 2015, n. 46/15 e giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1196/48/20155 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa il 04/12/2014 e depositata il

09/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Campania, con sentenza n. 1196/48/15, depositata il 9 febbraio 2015, non notificata, accolse l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica Sannio Alifano (di seguito, per brevità, Consorzio) nei confronti dell’avv. A.A. per la riforma della sentenza della CTP di Caserta che, invece, in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, aveva annullato l’impugnata cartella di pagamento per contributi di bonifica relativi all’anno 2010, in relazione a terreni di proprietà del ricorrente siti uno nel Comune di (OMISSIS) e due in quello di (OMISSIS).

Il giudice di secondo grado, per quanto qui rileva, dato atto dell’esistenza di un piano di classifica, con relativa delimitazione del perimetro di contribuenza, regolarmente approvato e trascritto, ritenne, richiamando la giurisprudenza di questa Corte in materia, che, in assenza di specifiche contestazioni da parte del contribuente del suddetto piano di classifica, nessun altro onere probatorio gravasse sul consorzio circa l’esistenza di vantaggi diretti e specifici al fondo di proprietà del contribuente compreso in detto perimetro, aggiungendo peraltro che la difesa del Consorzio in ordine alla sussistenza del beneficio ricevuto dagli immobile dell’avv. A. era supportata dalla documentazione prodotta dal Consorzio in grado d’appello.

Avverso detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Consorzio resiste con controricorso.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11 e dell’art. 860 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il motivo è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, (oltre alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 26009 del 30 ottobre 2008, menzionata nella sentenza impugnata ed alla successiva n. 11722 del 14 maggio 2010, tra le molte, più di recente, si vedano Cass. sez. 6-5, ord. 2 settembre 2016, n. 17558; Cass. sez. 5, 15 maggio 2015, n. 9938, Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23223, Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2831; Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, n 656 e 657) quanto alla presunzione dell’esistenza di benefici diretti e specifici ai fondi derivante dalla loro ricomprensione nel perimetro di contribuenza nel quadro della relativa valutazione del piano di classifica, con conseguente riparto, regolarmente approvato, in assenza di specifica contestazione della legittimità del piano di classifica da parte del contribuente neppure in via incidentale dinanzi al giudice tributario.

Nè parte ricorrente ha addotto elementi nuovi atti a sollecitare un mutamento del citato indirizzo.

Quanto sopra induce a ritenere inammissibile il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, indicato dal contribuente con riferimento alla natura edificatoria del terreno sito nel Comune di (OMISSIS).

In assenza della contestazione specifica della legittimità del piano classifica spettava, infatti, al contribuente, al fine di superare la presunzione di cui sopra, dimostrare che di alcun beneficio fondiario derivante dalle opere di bonifica fosse fruitore il fondo in oggetto.

Va altresì aggiunto che, come chiarito dalle sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054) e ribadito dalla successiva giurisprudenza (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-3, ord. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass. sez. 6-3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828) il sindacato di legittimità sulla motivazione nel quadro della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile al giudizio in oggetto, è limitato all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Nulla di tutto è ciò è ascrivibile alla decisione impugnata, che ha fatto corretta applicazione nella fattispecie in esame del richiamato principio di diritto come affermato in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, esaminando peraltro puntualmente anche la questione relativa al terreno di (OMISSIS), relativamente al quale ha compiuto un accertamento di fatto che, in quanto congruamente espresso, è insuscettibile di censura in sede di legittimità in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua attuale formulazione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di legge per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente consorzio delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 500,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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