Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24721 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/11/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 23/11/2011), n.24721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10280/2007 proposto da:

D’EASS ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA MONTE ASOLONE N. 8, presso lo studio

dell’avvocato GALELLA Pierluigi, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FORTUNATO CIRO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 518/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 27/03/2006 R.G.N. 915/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato GALELLA PIERLUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato; che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata accoglie parzialmente l’appello di M.S. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 15 gennaio 2002 e pertanto revoca il decreto ingiuntivo opposto, condannando l’appellante al pagamento della complessiva somma di Euro 15.537,52, oltre ad interessi legali dal 2 maggio 1995, in favore dell’appellata società D’EASS Assicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa.

La Corte d’appello di Lecce precisa che:

a) l’appellante ha censurato la sentenza di primo grado perchè il Tribunale avrebbe omesso di richiedere alla società la produzione in giudizio delle polizze relative ai premi incassati e non versati, onde poterne verificare la corrispondenza analitica con le voci riportate nei fogli di cassa e nelle relative quindicine;

b) apparendo tale censura fondata, è stata disposta consulenza tecnica d’ufficio (d’ora in poi: ctu) per determinare l’entità sia delle somme incassate dal M. a titolo di premi e non versate, sia delle maggiori provvigioni calcolate e non dovute, nel periodo gennaio 1991-2 maggio 1995;

c) con la relazione depositata il ctu ha effettuato il calcolo delle provvigioni riscontrando differenze tra le aliquote provvigionali applicate e quelle dovute in base al mandato di agenzia;

d) nella medesima relazione è stata sottolineata l’impossibilità di completare le indagini per i periodi gennaio-ottobre 1991 e aprile- maggio 1995, non avendo le parti prodotto i relativi documenti contabili;

e) la società D’EASS ha fatto presente che la cancelleria del Tribunale aveva riferito che la copiosa documentazione prodotta nel giudizio di primo grado era andata smarrita, pertanto è stata autorizzata a depositare tardivamente parte della documentazione allegata alla relazione dell’Ufficio contabilità agenzie della Compagnia;

f) il supplemento di consulenza tecnica depositato dal ctu dopo l’esame di tale ultima documentazione ha consentito di evidenziare le differenze tra il dovuto e il trattenuto a titolo di provvigionali, ma non anche di determinare l’entità delle somme versate, data l’incompletezza della documentazione stessa;

g) comunque, vanno recepiti i conteggi effettuati nel suddetto supplemento di ctu, a nulla rilevando che non sia stata fornita la prova delle somme incassate e non versate dall’agente, in quanto il credito della società è stato azionato sulla base dei fogli di cassa e delle quindicine sottoscritti dal M. ed esaminati correttamente dal ctu;

f) quindi, si devono ricalcolare le provvigioni, secondo quanto indicato dal ctu e si deve tenere conto, nel calcolo delle maggiori somme incassate dal M., del credito da questi maturato nei confronti della società per l’importo di L. 4.493.838, a titolo di maggiori premi dichiarati rispetto a quelli realmente incassati.

2.- Il ricorso della società D’EASS Assicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa domanda la cassazione della sentenza per un unico articolato motivo.

M.S. non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia: a) in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2710, 2712, 2729, 1175, 1746 cod. civ. nonchè degli artt. 115, 116, 194, 195, 196 cod. proc. civ. e del D.L. n. 576 del 1978, art. 6, convertito con modificazioni, dalla L. n. 738 del 1978; b) in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, errata, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

In particolare, si rileva che la Corte d’appello avrebbe dovuto ricostruire la vicenda attenendosi a quanto ritualmente provato documentalmente dalla società in merito ai fatti posti a fondamento del credito vantato nei confronti dell’ex agente M.S. e non recepire acriticamente i dati erronei elaborati dal ctu, oltretutto incompleti a causa della mancata risposta del consulente al quesito relativo ai versamenti effettuati.

In tal modo, oltretutto, la Corte territoriale ha considerato raggiunta la prova, posta a carico del M., in ordine alla entità degli omessi versamenti dei premi dallo stesso incassati dagli assicurati e indebitamente trattenuti nel corso del rapporto di agenzia e, specificamente, di quelli verificatisi poco prima del provvedimento di sottoposizione della società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (nel periodo 1 aprile-2 maggio 1995), mentre sarebbe stato agevole verificare direttamente la consistenza delle suddette omissioni attraverso la lettura dei fogli di cassa e delle relative quindicine che lo stesso agente compilava (ove non è registrato alcun versamento in favore della società, in corrispondenza dell’incasso dei premi).

2.- Il ricorso deve essere respinto, per le ragioni di seguito indicate.

2.1.- Nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nella prima parte dell’intestazione del motivo di ricorso, tutte le censure si risolvono, come si desume anche dal quesito finale, nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti.

Al riguardo va ricordato che, in linea generale, la deduzione, con il ricorso per cassazione, di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicchè le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).

2.2.- In particolare, qualora, con il ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte addebita alla consulenza tecnica d’ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (e/o nella sentenza che l’ha recepita), ha l’onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal Giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente d’ufficio. Infatti, le critiche mosse alla consulenza ed alla sentenza devono possedere un grado di specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in base al ricorso, nel quale devono essere indicate in modo chiaro e sintetico le ragioni per le quali la motivazione della sentenza impugnata (che abbia recepito le conclusioni del ctu) sia inidonea a sorreggere la decisione (vedi, per tutte: Cass. 13 giugno 2007, n. 13845; Cass. 6 settembre 2007, n. 18688; Cass. 7 aprile 2008, n. 8897; Cass. 27 febbraio 2009, n. 4850; Cass. 31 marzo 2011, n. 7494).

Va, altresì, ricordato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito, sicchè, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione, altrimenti, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 4 maggio 2009, n. 10222;

Cass. 6 settembre 2007, n. 18688; Cass. 13 dicembre 2006, n. 26694;

Cass. 20 maggio 2005, n. 10668).

2.3.- Per contro, la difesa della attuale ricorrente ha effettuato una critica dell’operato del ctu e dei dati da questo elaborati, al fine di contestarne la fondatezza e la completezza, assumendo che essi siano stati abbia acriticamente recepiti in sentenza. Invece, dalla relativa motivazione risulta che – a parte lo smarrimento dei documenti depositati, riferito dalla Cancelleria del Tribunale di Lecce – la Corte territoriale ha dato una plausibile e logica giustificazione al riguardo, sottolineando come, pur non essendo stata fornita la prova delle somme incassate e non versate dal M., comunque si dovessero recepire i conteggi elaborati dal ctu nel supplemento di consulenza tecnica perchè: a) il credito della società “è stato avanzato sulla base dei fogli di cassa e delle quindicine sottoscritti dal M., assumendo, quindi, come fondamento quanto dallo stesso dichiarato”; b) i suddetti fogli di cassa e quindicine “sono stati esaminati dal ctu, alla luce anche delle relative polizze assicurative, per cui l’indagine del ctu risulta completa sotto ogni aspetto”.

In questa situazione, risulta evidente che la ricorrente, nel suddetto modo, prospetta un sindacato di merito, inammissibile in questa sede.

3.- In sintesi, il ricorso deve essere dichiarato rigettato, senza statuizioni sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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