Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24721 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8822-2012 proposto da:

R.G., R.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA AMERICO CAPPONI 16, presso lo studio dell’avvocato MILONE

FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato GABRIELE DI NOI;

– ricorrenti –

contro

FONDAZIONE DI SUMMA SEMERARO ONLUS, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell’avvocato DANIELA

CIARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato COSIMO RUPPI;

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 267, presso lo studio dell’avvocato DANIELA CIARDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato COSIMO RUPPI;

– controricorrenti –

e contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 515/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 08/06/2011;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9/5/17 dal

Cons. Dott. Cosentino Antonello.

Fatto

RILEVATO

che i sigg. M. e R.G. hanno proposto ricorso contro la Fondazione Di Summa Semeraro ONLUS e contro il Custode giudiziario degli immobili di detta Fondazione, dott. M.G., per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Lecce, confermando – per la parte che qui ancora interessa – la sentenza di primo grado del tribunale di Brindisi, ha rigettato la loro domanda di usucapione dei locali posti al primo piano di un palazzo di proprietà della Fondazione, posto in (OMISSIS);

che la corte territoriale ha confermato il giudizio del primo giudice secondo cui il possesso ad usucapionem degli attori (odierni ricorrenti) poteva farsi risalire solo al 1995 (epoca di installazione di un cancello che chiudeva le scale di accesso al primo piano), cosicchè nel 1998, epoca della domanda giudiziale, l’usucapione ventennale non era ancora maturata;

che, secondo la corte distrettuale, fino al 1995 la relazione di fatto degli attori con l’immobile era qualificabile come detenzione, in quanto la D.S. aveva “concesso ai R…. l’uso di alcuni locali” e i R. non avevano provato di aver compiuto atti di interversio possessionis anteriori all’apposizione del cancello;

che la Fondazione ed il Custode giudiziario succeduto al dott. M. (dott. C.S.) hanno depositato distinti controricorsi;

che non sono state depositate memorie per l’adunanza di camera di consiglio ex art. 180 bis c.p.c., comma 1 del 9.5.17, in cui la causa è stata decisa.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso si fonda su due motivi, il primo relativo al vizio di violazione di legge (artt. 1141,1142 e 1158 c.c.) e il secondo al vizio di motivazione, trattati unitariamente dallo stesso ricorrente e relativi ad affermazioni della sentenza gravata (concernenti l’incompatibilità dell’animus possidendi degli odierni ricorrenti con l’avvenuto pagamento delle imposte da parte della sig.ra D.S. e con l’intenzione della stessa, emergente dalle testimonianze assunte nel procedimento, di non “dismettere” la proprietà) estranee alla ratio decidendi, la quale si fonda sull’accertamento di fatto che il godimento dell’immobile da parte dei R. era iniziato con una concessione della D.S. e che i R. non avevano compiuto alcun atto di interversione del possesso;

che il suddetto accertamento di fatto non è stato adeguatamente censurato in ricorso, essendosi i ricorrenti limitati a lamentare il mancato esame di documenti non decisivi (in quanto relativi all’apposizione del cancello, circostanza giudicata dalla corte di appello inidonea a sorreggere la pretesa di usucapione per la sua collocazione cronologica) e di circostanze irrilevanti (come l’omessa manutenzione dell’immobile da parte della D.S.) o a ad affermare apoditticamente l’inesistenza di riscontri all’assunto della corte distrettuale secondo cui il loro godimento dell’immobile sarebbe iniziato nel momento in cui il medesimo era stato loro consegnato dalla sig.ra D.S.;

che quindi, in definitiva, il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola;

che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano cumulativamente per entrambi i contro ricorrenti, con l’applicazione dell’aumento del 20% di cui al D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 4.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida cumulativamente per la Fondazione e per la Custodia giudiziale, in persona del dott. C., in Euro 3.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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