Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24721 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. II, 08/10/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 08/10/2018), n.24721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28888-2015 proposto da:

L.E.R., in proprio e n. q., elettivamente domiciliata

in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO, 11, presso lo studio dell’avvocato

PELLEGRINO GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO

GIURGOLA;

– ricorrente –

contro

LEO COSTRUZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato AMINA L’ABBATE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CALOGERO G. VANCHERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 861/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2018 dal Consigliere LORENZO ORILIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE Fulvio, che ha concluso per l’accoglimento del terzo

motivo, assorbiti gli altri;

udito l’Avvocato DE LORENZI con delega depositata in udienza

dell’Avvocato GIURGOLA Paolo, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato L’ABBATE AMINA, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato VANCHERI Calogero G., difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte di Appello di Lecce, con sentenza 4.12.2014, in accoglimento dell’appello proposto da Leo Costruzioni spa contro la sentenza di primo grado (n. 175/11 del locale Tribunale), ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da Lag. Eco Multiservizi srl nei confronti della Leo Costruzioni srl a titolo di compenso per lavori di smaltimento rifiuti e ha condannato al pagamento delle spese processuali L.E.R..

Per giungere a tale soluzione, la Corte territoriale ha osservato che la Lag. Eco Multiservizi srl era totalmente estranea al rapporto e che in quella veste aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, precisando che l’indicazione della società, come titolare della pretesa fatta valere, era più volte presente nel ricorso introduttivo e nelle difese successive e che mai la ditta individuale era intervenuta nel processo; in definitiva – ha rilevato la Corte territoriale – la pretesa azionata era riferibile a soggetto diverso da quello che aveva proposto la domanda. Ha poi addebitato le spese del doppio grado alla L. in proprio, in applicazione del principio di causalità.

2 Contro tale decisione la L., in proprio e quale titolare della ditta individuale Lag. Eco Multiservice della dott.ssa L. ricorre per cassazione con cinque motivi a cui resiste con controricorso Leo Costruzioni spa.

La causa è stata avviata alla trattazione camerale e la ricorrente ha depositato una memoria.

Con ordinanza interlocutoria 10360/17 il procedimento è stato rimesso alla pubblica udienza, non ravvisandosi le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c..

La controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Preliminarmente è bene chiarire – in risposta al rilievo iniziale contenuto nella memoria della controcorrente – che la questione del mero errore materiale sulla individuazione del creditore era stata regolarmente posta in appello, come si evince dal contenuto della comparsa di costituzione della creditrice che il quinto motivo di ricorso (relativo ad errores in procedendo) consente di esaminare.

1.2 Ciò detto e passando all’esame delle censure, con la prima di esse si deduce la violazione dell’art. 101 c.p.c. per avere la Corte d’Appello dapprima affermato che la L. quale ditta individuale non era parte del giudizio e poi pronunciato condanna della stessa alla restituzione di somme e al pagamento delle spese del doppio grado.

1.2 Con un secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 291 c.p.c. per avere la Corte d’Appello omesso di dichiarare la contumacia della Lag. Eco Multiservice srl.

1.3 Col terzo motivo la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (la Corte d’Appello avrebbe omesso di esaminare tutti gli elementi fattuali, quali perfetta identità di partita IVA, di sede, di legale rappresentante che escludevano il difetto di legittimazione attiva della ditta individuale, sempre presente nel giudizio).

1.4 Col quarto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per omessa motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6 per avere la Corte di merito omesso di rispondere a tutte le argomentazioni fornite per dimostrare la legittimazione attiva della ditta L..

1.5 Col quinto ed ultimo motivo la ricorrente deduce, infine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. e dei principi che regolano l’azione, rimproverando alla Corte di Appello di non avere rilevato che l’indicazione della sigla “srl” era solo un mero errore materiale del tutto inidoneo a porre in dubbio la legittimazione della ditta individuale.

2 Il primo, terzo e quinto motivo, che si prestano ad esame unitario, sono fondati. L’omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell’atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un’irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l’atto era stato notificato, mentre l’irregolarità formale o l’incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell’atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l’identificazione di tutte le parti e la consegna dell’atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l’apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall’effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l’effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria (v. Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014 Rv. 630554).

Nel caso in esame, dagli atti del giudizio (alla cui consultazione la Corte di cassazione è abilitata essendo, con i motivi in esame dedotti anche errores in procedendo) risulta che la partita IVA era esattamente quella della ditta individuale Lag. Eco Multiservice della dott.ssa L. E.; che la sede corrispondeva esattamente a quella della ditta individuale; che il legale rappresentante coincideva perfettamente, trattandosi appunto della dott.ssa L.E.R. (memoria difensiva 9.3.2011, comparsa di risposta 25.5.2011, ricorso per decreto ingiuntivo e documenti allegati allo stesso).

A fronte di tali inconfutabili elementi di fatto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto compiere le opportune verifiche per verificare se si fosse in presenza di un creditore non legittimato o se piuttosto si fosse in presenza di un mero errore materiale sul nominativo dell’effettivo creditore (per effetto della inserzione della sigla “srl” nei vari atti difensivi), ma una tale indagine risulta completamente omessa, avendo la Corte territoriale fondato la propria decisione esclusivamente sulla ritenuta estraneità della società rispetto alla pretesa fatta valere, con la ulteriore conseguenza del rigetto della pretesa creditoria per difetto di legittimazione attiva.

Altro errore consiste nell’avere addebitato le spese del doppio grado ad una persona fisica che – proprio secondo la ricostruzione operata dalla stessa Corte – avrebbe dovuto considerarsi estranea al processo e che quindi, sempre nell’ottica della decisione oggi impugnata, non avrebbe potuto essere destinataria di condanna (con conseguente violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c.): di qui la fondatezza anche della prima censura, suffragata dall’ulteriore rilievo che la stessa Corte d’Appello ebbe testualmente ad affermare, nel procedimento di correzione di errore materiale ad istanza della Leo Costruzioni spa che ” L.E. in proprio non è parte del contenzioso definito con la sentenza oggetto della presente procedura” (lo riporta la ricorrente a pag. 6 e l’altra parte non contesta il passaggio argomentativo).

L’accoglimento dei predetti motivi comporta inevitabilmente la cassazione della sentenza, restando logicamente assorbito l’esame delle restanti censure.

Il giudice di rinvio, che si individua in altra sezione della Corte d’Appello di Lecce, riesaminerà il gravame attenendosi al principio esposto e regolerà anche le spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il primo, il terzo e il quinto motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Lecce.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA