Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24721 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 05/11/2020), n.24721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9690/2013 R.G. proposto da:

P.G., che difende se stesso, in quanto Avvocato, che

chiede che gli atti gli vengano comunicati a mezzo fax al n.

(OMISSIS) o tramite pec all’indirizzo;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, ed Equitalia Sud s.p.a.;

– intimate –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 25/28/2013, depositata il 25 febbraio 2013.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. P.G., Avvocato, proponeva opposizione alla cartella di pagamento emessa nei suoi confronti ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, per omessi o carenti versamenti delle imposte Irpef e Irap dovute per l’anno 2000.

2. La Corte di Cassazione con sentenza 9852/2011 accoglieva il ricorso proposto dal P. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio (84/34/07 depositata il 6-3-3007), che aveva rigettato l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della Commissione provinciale di Roma, che aveva rigettato il ricorso del P..

In particolare, la Cassazione accoglieva il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, in quanto non era assoggettabile a tassazione Irap il professionista che era privo di una organizzazione, intesa in senso oggettivo, ossia come apparato esterno alla persone del professionista, frutto dell’organizzazione di beni strumentali.

3. A seguito di riassunzione del giudizio da parte del contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza 25/28/13, depositata il 25-2-2013, accoglieva l’appello del contribuente e dichiarava “dovuto il rimborso Irap”, compensando le spese, in quanto “appare equa la compensazione delle spese, in considerazione dell’evolversi della materia in ambito giurisprudenziale””.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente.

5. Restano intimate l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Sud s.p.a., nonostante la rituale notificazione del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” e “Violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3)”, in quanto la decisione della Commissione regionale è contraddittoria avendo premesso che esisteva un univoco orientamento giurisprudenziale per cui spettava al contribuente l’onere della prova della esistenza di una organizzazione, ma poi giungeva alla compensazione delle spese in ragione dell’evolversi “della materia in ambito giurisprudenziale”. Il ricorrente, peraltro, non chiede la refusione delle spese per il primo ed il secondo grado di giudizio, ma “unicamente del giudizio di riassunzione”, pendente il quale veramente l’evolversi della materia in ambito giurisprudenziale si era da tempo esaurito. L’art. 92 c.p.c., comma 2, prevede che la compensazione possa essere disposta solo se “concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.

1.1. Tale motivo è infondato.

1.2. Anzitutto, si rileva che la sentenza è stata pubblicata il 25-2-2013, quindi trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, in vigore per le sentenze pubblicate a decorrere dall’11-9-2012. Pertanto, non è ammissibile la contestazione del vizio di motivazione sotto il profilo della insufficiente o contraddittoria motivazione.

1.3. Quanto alla violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, si rileva che la disciplina sulle spese è mutata nel corso degli anni. L’art. 92 c.p.c. inizialmente faceva riferimento ai “giusti motivi” per la compensazione delle spese di lite. In particolate l’art. 92 c.p.c., prevedeva che “se vi è soccombenza reciproca o concorrano altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. Con la L. n. 263 del 2005 si è stabilito che i giusti motivi fossero indicati nella motivazione.

1.4. La L. n. 69 del 2009, in vigore dal 4 luglio 2009, per le controversie iniziate, in primo grado, dopo tale data, ha previsto la compensazione, oltre che in caso di reciproca soccombenza, solo per “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.

1.5. Con il D.L. n. 132 del 2014, convertito in L. n. 162 del 2014 è scomparsa la clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” e si è ristretta la possibilità di compensazione solo in caso di “assoluta novità delle questioni trattate o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.

1.6. La Corte costituzionale (Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), poi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (anche Cass., 18 febbraio 2019, n. 4696).

1.7. Nella specie, trova applicazione il disposto dell’art. 92 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, in quanto il giudizio di primo grado è iniziato nel 2011, ed è quindi necessaria per procedere alla compensazione delle spese l’indicazione in motivazione delle “gravi ed eccezionali ragioni”.

Per questa Corte le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile “ratione temporis”, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., sez. 6 -L, 9 aprile 2019, n. 9977).

Tale disposizione costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass., 2883/2014).

1.8. Nel caso in esame, dal contenuto della sentenza di Cassazione n. 9852/2011, che ha cassato la sentenza della Commissione regionale, in accoglimento del secondo motivo di appello del contribuente, emerge che la sentenza cassata è stata depositata il 6-3-2007.

Pertanto, trova applicazione il disposto dell’art. 92 c.p.c., comma 2, all’epoca vigente, quindi nella versione che contemplava quale ragione di compensazione delle spese i “giusti motivi”, da indicare in motivazione ai sensi della L. n. 263 del 2005.

La riassunzione del processo ad opera del contribuente, in quanto mera prosecuzione del giudizio iniziale, ma non nuovo procedimento (Cass., 19 dicembre 2017, n. 30529; Cass., 8 febbraio 2017, n. 3389; Cass., 5 novembre 1971, n. 3126), non può comportare, come pretende il ricorrente, l’applicazione del disposto dell’art. 92 c.p.c., dopo la L. n. 69 del 2009, in vigore per i giudizi introdotti in primo grado a partire dal 4-7-2009.

Deve, dunque, solo valutarsi se il giudice di appello ha violato l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella versione anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 69 del 2009, quindi in ordina alla esplicitazione in motivazione dei “giusti motivi”.

In proposito giova ricordare che nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali (Cass., sez. un., 30 luglio 2008, n. 20598).

Pertanto, nell’ipotesi in cui il giudice, come nella specie, abbia esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge (Cass., 12893/2011; Cass., 11222/2016).

Nel caso in esame, il giudice di appello, ha dapprima rilevato che “secondo un univoco orientamento della Corte di cassazione spetta al contribuente l’onere della prova circa la mancata esistenza di una organizzazione”, poi ha evidenziato che, pur in assenza di prova da parte del contribuente, era stata l’Amministrazione a dimostrare che il P. (Avvocato) non era supportato da alcuna organizzazione, ed infine ha disposto la compensazione integrale delle spese, “in considerazione dell’evolversi della materia in ambito giurisprudenziale”.

Pertanto, il giudice di appello ha tenuto conto che il contribuente aveva indicato in dichiarazione le somme da lui dovute a titolo di Irap, ma poi non le aveva pagate, tanto che era stata emessa nei suoi confronti cartella di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis. In tali casi effettivamente l’onere della prova è del contribuente che “ritratta” la propria precedente dichiarazione.

Quanto alla evoluzione giurisprudenziale della materia si deve osservare che solo nel 2016 la Cassazione a sezioni unite ha chiarito, proprio in relazione ad uno studio legale, che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Si è esclusa così l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi (Cass. Civ., sez. un., 10 maggio 2016, n. 9451).

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta “violazione dell’art. 2033 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”, sicchè, dopo aver riportato il contenuto dell’art. 2033 c.c., chiede che “in applicazione di tale principio l’Agenzia delle entrate sia dichiarata tenuta al rimborso di quanto indebitamente pagato con ogni singola rata a titolo di Irap, di sanzioni e di interessi, il tutto maggiorato degli interessi legali a decorrere dal pagamento di ogni singola rata”.

2.1. Tale motivo è inammissibile.

2.2. Anzitutto, il motivo non è autosufficiente, in quanto non consente alla Corte di comprendere il tenore della richiesta del ricorrente.

Peraltro, lo stesso ricorrente a pagina 2 del ricorso per cassazione afferma espressamente che “è per questo capo che la sentenza viene impugnata”, ossia per la compensazione delle spese di giudizio da parte della CTR.

Inoltre, essendo stato accolto nel merito l’appello del contribuente da parte della Commissione tributaria, che ha espressamente statuito che “dichiara dovuto il rimborso Irap per l’anno 2000”, non sussiste la soccombenza del contribuente e difetta, quindi, l’interesse ad impugnare la decisione a lui favorevole quasi integralmente, tranne il capo relativo alle spese di lite.

3. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in quanto l’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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