Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24721 del 04/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24721 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 13174-2012 proposto da:
MENEGAZZI GAETANO, SAVASTI ANTONIETTA,
elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall ‘avv. OLIVA VINCENZO,
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti Contro
BRUSCIANO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
LARGO ETTORE DE RUGGIERO 16, presso lo studio
dell’avvocato DI DIO PIETRO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato IBELLO FAUSTO, giusta mandato a margine
del controricorso;
– controricorrente nonché contro

Data pubblicazione: 04/11/2013

AUGUSTA ASSICURAZIONI SPA;
– intimata –

avverso l’ordinanza n. 290/2011 del GIUDICE DI PACE di
AVERSA del 31.1.2012, depositata il 03/02/2012;

09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Vincenzo Oliva che si riporta ai motivi
del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato Fausto Ibello che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Ric. 2012 n. 13174 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Gaetano Menegazzi e Antonietta Savasti propongono ricorso per cassazione, con due motivi, avverso l'ordinanza del Giudice di pace di ritenuta tempestiva l'eccezione della connessione della causa rispetto ad altro processo pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria C.V., sezione distaccata di Aversa — dichiarava la connessione, ex art. 40 cod. proc. civ., con il processo pendente dinanzi a sé e disponeva la riassunzione dinanzi al Tribunale, ex art. 40, ultimo comma, cod. proc. civ. (ordinanza del 3 febbraio 2012). Brusciano si difende con controricorso. L'assicurazione intimata non svolge difese. E' applicabile ratione temporis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione Il ricorso, quali ficabile come regolamento necessario di competenza, è inammissibile. Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza della Corte, <>
(Cass. 5 aprile 2004, n. 6617).
Il provvedimento, pertanto, sarebbe stato appellabile, ai sensi dell’art.
339 cod. proc. civ.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che i rilievi mossi dai ricorrenti, con memoria, non sono idonei ad
inficiare le argomentazioni della relazione;
che, infatti, prive di pregio sono le argomentazioni volte a sostenere che
il provvedimento è stato impugnato con ricorso ordinario e non con
ricorso per regolamento di competenza, atteso che rileva l’oggetto della
decisione del giudice di pace, attinente alla competenza;
che, comunque, per effetto dell’entrata in vigore, (3 marzo 2006) del
decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, che ha sostituito il terzo
comma dell’art. 339 cod. proc. civ., le sentenze del giudice di pace
pubblicate a partire da tale data sono ricorribili per cassazione solo in
due ipotesi: – se le parti sono d’accordo per omettere l’appello, secondo
la previsione generale di cui al secondo comma dell’art. 360 cod. proc.
civ.; – se il giudice di pace ha pronunciato secondo equità su concorde
richiesta delle parti (ex art. 114 cod. proc. civ.), essendo tali sentenze
inappellabili;
che, inoltre, prive di pregio sono le eccezioni relative alla ritualità della
procura alla lite del controricorrente, atteso che la copia notificata del
controricorso è sottoscritta dall’Avv. Pietro Di Dio, restando irrilevante
che il codifensore non sia iscritto all’albo speciale, e l’apposizione della
procura a margine della prima pagina, rende irrilevante la mancanza di
parte del timbro contenente il nome del conferente, dovendosi
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CONSIDERATO

considerare l’atto nel suo complesso e risultando chiaramente
dall’intestazione del controricorso il nome del conferente, la cui firma
autografa, autenticata, è posta a margine;
che, pertanto, il ricorso — in correlazione alla sussistenza di precedenti
conformi — deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti di cui al d.m. n. 140

che, non avendo l’intimata Assicurazione svolto attività difensiva, non
sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali
P. Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in
favore del Bnisciano, delle spese processuali del giudizio di cassazione,
che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle
spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3, il 9 ottobre 201X

3v

del 2012, seguono la soccombenza nei confronti del Brusdano;

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