Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24720 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8769-2013 proposto da:

B.R., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA P.ZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

OTTORINO BRESSANINI;

– ricorrente –

contro

T.C., (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA P.ZZA

CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRO CAUMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 299/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 25/09/2012;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9/5/17 dal

cons. rel. Dott. Antonello Cosentino.

Fatto

RILEVATO

che il sig. B.R. ricorre avverso la sentenza della corte d’appello di Trento che, riformando la sentenza del tribunale di Trento, ha accolto la domanda di usucapione proposta dalla sig.ra T.C. con riguardo alla p. ed. (OMISSIS), di cui esso ricorrente era divenuto proprietario per successione al padre G., al quale la particella era stata donata nel 2001 dall’originaria proprietaria T.M.;

che la corte trentina ha ritenuto che l’intavolazione della proprietà in favore del dante causa dell’odierno ricorrente, in forza dell’atto di donazione del 16 agosto 2001, non fosse idonea ad interrompere il possesso ad usucapionem della sig.ra T.C., ritenendo a tal fine necessario un autonomo atto di interruzione da parte del nuovo proprietario, in assenza del quale doveva ritenersi perfezionata l’usucapione, avendo l’attrice provato in giudizio il proprio possesso pacifico e ininterrotto, quantomeno dalla data (luglio 1987) dell’apertura della successione del di lei padre, T.G.;

che il ricorso si articola in due motivi di censura;

che la sig.ra T. si è costituita con controricorso;

che non sono state depositate memorie per l’adunanza di camera di consiglio ex art. 180 bis c.p.c., comma 1 del 9.5.17, in cui la causa è stata decisa.

Diritto

CONSIDERATO

che col primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 499 del 1929, art. 5 nonchè il vizio di omesso esame di fatto decisivo, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo detta disposizione (“restano salvi in ogni caso i diritti dei terzi acquistati sulla fede del libro fondiario anteriormente alla iscrizione o cancellazione o alla annotazione della domanda giudiziale diretta ad ottenere l’iscrizione o la cancellazione”) applicabile nel caso in cui il termine ventennale per l’usucapione sia già spirato prima della nuova intavolazione e non nel caso, quale quello in esame, in cui il termine per l’usucapione sia in corso e continui a decorrere, in danno del nuovo proprietario, dopo l’intavolazione;

che il motivo va disatteso, perchè la ratio decidendi della sentenza gravata si fonda sull’accertamento di fatto (non adeguatamente censurato sotto l’unico profilo, quello del vizio motivazionale, con cui i giudizi di fatto del giudice di merito sono censurabili in sede di legittimità) che B.G. era nelle condizioni di rendersi conto del fatto che la particella (OMISSIS) era posseduta dalla sig.ra T. (pag. 7 della sentenza, penultimo cpv) ed è conforme all’insegnamento di questa Corte che il R.D. 28 marzo 1929, n. 499, art. 5 il quale regola il conflitto fra un diritto extratavolare acquistato per usucapione, indipendentemente dall’iscrizione tavolare, ed un diritto tavolare acquistato per atto “inter vivos” con il concorso di detta iscrizione, dando la prevalenza a quest’ultimo se acquistato sulla fede del libro fondiario, non opera nell’ipotesi in cui, al momento dell’acquisto del terzo, l’usucapione era in corso, atteso che, non essendo l’intavolazione atto idoneo ad interrompere il corso dell’altrui prescrizione acquisitiva, se essa avviene a favore di chi conosce, o avrebbe dovuto conoscere, il possesso altrui sullo stesso bene, la stessa non impedisce il riconoscimento giudiziale, allo scadere del ventennio, dell’intervenuta usucapione a favore del possidente, ancorchè maturata successivamente al predetto atto di acquisto (Cass. 21120/12);

che col secondo motivo si censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 1146 c.c. in cui la corte d’appello sarebbe incorsa dichiarando una prescrizione acquisitiva maturata unicamente in ragione del possesso in capo all’attrice Claudia T. nonostante che costei avesse proposto anche l’accertamento del suo possesso ultraventennale, in quanto erede del padre e successore anche nel di lui possesso; accertamento che, ove effettuato sommando al possesso dell’attrice quello del di lei padre, avrebbe condotto a dichiarare l’usucapione della T. maturata prima della intavolazione in favore dell’odierno ricorrente e, quindi, non a lui opponibile;

che il motivo va disatteso perchè pone una questione nuova, fondata su un presupposto di fatto (ossia che, sommando il possesso della T. a quello di suo padre, l’usucapione della T. sarebbe maturata prima dell’acquisto tavolare del ricorrente) che non emerge dalla sentenza gravata e che presuppone un accertamento di fatto, sull’inizio del possesso del dante causa della sig.ra T., che non può essere effettuato dalla Corte di cassazione;

che quindi, in definitiva, il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola;

che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza;

che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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