Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24720 del 14/09/2021

Cassazione civile sez. I, 14/09/2021, (ud. 19/04/2021, dep. 14/09/2021), n.24720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23193/2019 proposto da:

C.M., N.E., elettivamente domiciliati in Roma, in

via Andrea Vesalio n. 22, presso lo studio dell’avvocato Irti

Alfredo, rappresentati e difesi dall’avvocato Stern Paolo, con

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.M., elettivamente domiciliato in Roma, in via Valadier n.

36, presso lo studio dell’avvocato Gozzi Riccardo, rappresentato e

difeso dall’avvocato Rustia Roberta, con procura speciale in calce

al controricorso;

B.E., quale curatore speciale del minore N.T.,

elettivamente domiciliata in Roma, in via Cosseria n. 5, presso lo

studio dell’avvocato Tricerri Laura, rappresentata e difesa

dall’avvocato Gurrado Carmela, con procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

nonché contro

Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale presso la

Corte di Cassazione;

– intimato –

avverso la sentenza n. 219/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2021 dal cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott.ssa CERONI FRANCESCA, che ha chiesto alla

Corte di Cassazione l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza del 2017 il Tribunale di Trieste, su domanda di V.M., accertò la non veridicità del riconoscimento effettuato da N.E. di N.T., nato nel (OMISSIS), dichiarando che quest’ultimo non era suo figlio, disponendo la sostituzione del cognome con quello della madre C., e rigettando la domanda di risarcimento dei danni.

In particolare, il V. promosse l’azione rappresentando: di aver avuto con C.M., coniugata con N.E., una relazione sentimentale dalla quale era nato T., riconosciuto dal di lei marito N., pur avendo effettuato un test prenatale da cui era emerso che il padre del nascituro fosse proprio il V.; di aver chiesto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la nomina di un curatore speciale del minore a norma dell’art. 244 c.c., u.c.; una volta nominato, il curatore speciale aveva aderito alla domanda dell’attore; il P.M. era intervenuto, chiedendo che venisse pronunciato il disconoscimento della paternità di N.E. in ordine al minore T.; a sua volta, il curatore aveva aderito alla domanda del P.M.; pertanto, stante la nuova domanda di disconoscimento della paternità proposta dal P.M. e dal curatore speciale, il g.i. ne disponeva la notifica a C. e al N., già contumaci, i quali solo alla scadenza del termine concesso per deposito delle comparse conclusionali e replica, depositavano memoria ed istanza di remissione in termini.

Avverso la suddetta sentenza del Tribunale, C.M. e N.E. proposero appello, lamentando: l’improcedibilità dell’azione d’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità promossa dal V. e dell’azione di disconoscimento della paternità per mancanza di autorizzazione del curatore speciale; l’erroneità della sentenza, sia in ordine all’esame della prova ematica del DNA, sia circa la mancata valutazione dell’interesse del minore a mantenere il proprio status, considerando anche il rigetto dell’istanza di remissione in termini.

Si costituirono il V., il Procuratore generale e il curatore speciale, chiedendo il rigetto dell’appello ed insistendo per l’accoglimento della domanda di disconoscimento di paternità.

A seguito di c.t.u. ematologica, con sentenza del 6.2.19, la Corte d’appello, in accoglimento parziale della domanda, ha dichiarato inammissibile la domanda d’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, accogliendo invece la domanda di disconoscimento della paternità, dichiarando che il minore N.T. non era figlio di N.E.. Al riguardo, la Corte territoriale ha osservato che: il V. era privo di legittimazione in ordine all’azione ex art. 263 c.c. con riguardo al figlio nato in costanza di matrimonio, essendo irrilevante l’autorizzazione per la nomina di curatore speciale; era invece esperibile l’azione di disconoscimento ex artt. 234bis e 244 c.c., cui era legittimato il curatore stesso il quale aveva aderito alla domanda del P.M.; la suddetta carenza di legittimazione originaria dell’attore era stata sanata in seguito alla costituzione in giudizio del curatore speciale del minore, ex art. 244 c.c., comma 4, il quale aveva aderito alla domanda del P.M., così ratificando l’operato della parte pubblica e rendendo procedibile il giudizio; la c.t.u. era stata espletata nel rispetto del contraddittorio; era stata valutato l’interesse del minore al richiesto disconoscimento della sua paternità, ritenuto prevalente rispetto al mantenimento del progresso status, considerando la sua tenera età, pur con l’adozione delle cautele del caso.

C.M. ed N.E. ricorrono in cassazione con sei motivi, illustrati con memoria.

Il V. e il curatore speciale resistono con controricorso; il V. ha anche depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata e del procedimento svoltosi per violazione e falsa applicazione dell’art. 112, in relazione all’art. 167 c.p.c., in riferimento all’intervenuta decadenza del curatore speciale dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 166 c.p.c., in ordine all’azione di disconoscimento della paternità.

Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata e del procedimento svoltosi per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 167 c.p.c., in riferimento all’intervenuta decadenza del P.M. dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 166 c.p.c., in ordine all’azione di disconoscimento della paternità.

Il terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 78 c.p.c. e 320 c.c., riguardo alla carenza di legittimazione del curatore speciale non autorizzato a proporre domande nuove, quale era la domanda di disconoscimento della paternità.

Il quarto motivo deduce nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 72 c.p.c. riguardo alla carenza di legittimazione del P.M. il quale, nel giudizio in questione, è solo interveniente necessario, ma non è munito di legittimazione attiva, avendo reso le sue conclusioni sull’azione di disconoscimento in maniera difforme dall’azione del V. (il quale aveva proposto l’azione d’impugnazione del riconoscimento).

Il quinto motivo denunzia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte d’appello emesso la sentenza impugnata sulla domanda di disconoscimento della paternità, che era stata proposta dal solo P.M. in maniera tardiva. Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 Convenzione Eur e dell’art. 24, comma 2 della Carta diritti fondamentali UE, per omessa ed erronea valutazione dell’interesse del minore, avendo la Corte territoriale omesso di acquisire informazioni sulla situazione di vita attuale del minore.

Il settimo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo, per aver il giudice di secondo grado omesso di valutare le condizioni di vita del minore attraverso l’intervento dei servizi sociali incaricati dal Tribunale, non acquisendo la relazione disposta in primo grado.

Il ricorso va accolto limitatamente al sesto e settimo motivo.

Il primo motivo è infondato. Al riguardo, i ricorrenti lamentano che il curatore speciale abbia esercitato tardivamente la domanda di disconoscimento della paternità del minore, oltre i termini di decadenza di cui all’art. 167 c.p.c. circa la domanda riconvenzionale. Dagli atti di causa si evince che: il V. propose l’azione di contestazione del riconoscimento della paternità del minore per difetto di veridicità, essendone però privo della legittimazione, trattandosi di figlio nato in costanza di matrimonio; il curatore speciale fu autorizzato, dapprima, a costituirsi nel giudizio nell’interesse del minore, dopo la trasmissione degli atti al P.M., su istanza dell’attore, per la proposizione dell’azione di disconoscimento della paternità ex artt. 243bis e 244 c.c., aderendo poi, in base ad altra autorizzazione del giudice tutelare, alla domanda proposta dallo stesso P.M., il quale aveva depositato atto d’intervento.

Alla stregua dei fatti di causa, va escluso che attraverso la memoria depositata dal curatore speciale sia stata promossa una domanda riconvenzionale; invero, su ordine del g.i., in primo grado, fu disposta la notificazione ai due convenuti contumaci ( C. e N.) della domanda del P.M., e dell’atto d’intervento del curatore speciale il quale aveva aderito alla stessa domanda, che va considerato un intervento adesivo autonomo, attesa la piena titolarità dell’azione ex art. 263 c.p.c. in capo al minore.

Pertanto, non è censurabile per ultrapetizione la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il curatore speciale, munito dell’autorizzazione di legge, si è costituito nel giudizio promosso dal V. aderendo alla domanda proposta dal P.M. (sebbene non legittimato, come si dirà) facendola propria.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Se è vero che il P.M., come opinano i ricorrenti, non dispone della legittimazione ad agire ai sensi dell’art. 244 c.c., u.c., potendo solo chiedere, in virtù di tale norma, al curatore speciale del minore di promuovere l’azione di disconoscimento della paternità, va osservato che la domanda in questione è stata promossa legittimamente dal curatore speciale, pur considerando la carenza di legittimazione del V., come evidenziata dalla Corte d’appello, sicché il rapporto processuale può dirsi validamente instaurato.

Il terzo motivo va disatteso. I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che il curatore speciale del minore fosse stato autorizzato dal giudice tutelare a promuovere l’azione di disconoscimento della paternità, mentre dagli atti di causa emergerebbe che l’autorizzazione avesse riguardato la sola mera costituzione nel giudizio, emessa in revoca di una precedente autorizzazione relativa all’esercizio della medesima azione, con nomina di altro curatore speciale.

La doglianza non è fondata, in quanto dall’istanza in questione si evince che il curatore speciale, avv. B.E., richiese al giudice tutelare di costituirsi nel procedimento avviato da V.M. “al fine di sostenere e difendere la posizione del minore”; ora, l’autorizzazione concessa in adesione alla predetta istanza presenta un contenuto semanticamente molto ampio, riferito ad ogni iniziativa giudiziaria idonea a tutelare il minore, suscettibile dunque di essere interpretato anche come comprensivo di un intervento adesivo autonomo, a sostegno di una domanda autonoma da quella esercitata dal V..

Il quarto motivo è infondato alla stregua delle medesime ragioni espresse in ordine al secondo motivo; infatti, il giudizio in questione risulta validamente promosso dal curatore speciale con il suddetto d’intervento adesivo autonomo che, come detto, è stato notificato dal g.i. ai convenuti contumaci proprio perché si trattava di domanda nuova.

Il quinto motivo è del pari infondato. I ricorrenti assumono che la Corte territoriale abbia pronunciato extra petita in ordine al disconoscimento della paternità del minore, relativamente alla domanda proposta dal solo P.M. che, però, non era legittimato a ciò, mentre le domande formulate dal V. e dal curatore speciale avevano ad oggetto la diversa azione di cui all’art. 263 c.c. La doglianza non ha pregio in quanto, come sopra esposto, il curatore speciale ha spiegato intervento adesivo autonomo, aderendo e facendo propria la domanda del P.M., formulando espressamente le conclusioni afferenti al disconoscimento della paternità.

Il sesto e settimo, motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono invece da accogliere. La Corte d’appello ha ritenuto che il disconoscimento della paternità relativo a N.E. rispondesse all’interesse primario del minore tenuto conto della sua tenera età, intendendo implicitamente che sarebbe da escludere qualunque contraccolpo negativo per il suo sviluppo fisio-psichico.

Al riguardo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la proposizione dell’azione di disconoscimento della paternità da parte del minore degli anni quattordici postula l’apprezzamento, in sede giudiziaria, dell’interesse di questi, non potendo considerarsi utile equipollente la circostanza che sia l’ufficio del Pubblico Ministero a richiedere la nomina del curatore speciale abilitato all’esercizio dell’azione stessa; tuttavia, siffatto apprezzamento trova istituzionale collocazione nel procedimento diretto a quella nomina – essendo, nel corso di esso, possibile l’acquisizione dei necessari elementi di valutazione e dovendosi, con il provvedimento conclusivo, giustificare congruamente le conclusioni raggiunte in ordine alla sussistenza dell’interesse – ma non anche nel successivo giudizio di merito, ove rappresenterebbe un’inutile duplicazione di una indagine già compiuta e sottoposta al vaglio del giudice ai fini della nomina del curatore (Cass., n. 4020/17). E’ stato altresì affermato che in tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo (art. 30 Cost., art. 24, comma 2 della Carta dei diritti fondamentali della UE e art. 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un bilanciamento fra il diritto all’identità personale legato all’affermazione della verità biologica anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell’elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini e l’interesse alla certezza degli status ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell’ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all’identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell’interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all’esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (Cass., n. 26767/16).

Nel caso concreto, il giudice di secondo grado si è limitato ad un generico riferimento all’età del bambino per ritenere che il disconoscimento sia conforme al suo interesse, senza acquisire alcuna informazione dai servizi sociali, adempimento peraltro disposto in primo grado. In particolare, la Corte di merito ha affermato che per il minore è preminente la conoscenza della verità circa la propria condizione, e che tale conoscenza sia meno traumatica per la tenera età del bambino e per la notoria capacità dei bimbi di adattarsi ai mutamenti della loro situazione, seppur soggiungendo che sarebbe stato necessario procedere con cautela, adottando idonee tecniche da parte di personale specializzato alla “somministrazione di queste delicate informazioni al minore”.

Ora, la Corte territoriale ha omesso di effettuare il bilanciamento tra il favor veritatis e il favor minoris, dato che esso non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, come desumibile dalla richiamata giurisprudenza, un accertamento in concreto dell’interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all’esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale. Ne’ potrebbe efficacemente obiettarsi che la tenera età del bambino abbia potuto precludere tale accertamento, venendo, piuttosto, in rilievo l’esigenza di approntare specifiche modalità di realizzazione del suddetto bilanciamento, confacenti alle particolarità della fattispecie.

Per quanto esposto, in accoglimento del sesto e settimo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche perché provveda sul regolamento delle spese del grado di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il sesto e il settimo motivo del ricorso, rigettati gli altri, e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del grado di legittimità.

Dispone che i dati identificativi delle parti siano oscurati nel caso di pubblicazione del provvedimento, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

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