Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24720 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. II, 08/10/2018, (ud. 26/04/2018, dep. 08/10/2018), n.24720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16100-2016 proposto da:

S.A. MONTAGGI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE LEVONI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di AREZZO, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1428/2015 del TRIBUNALE AREZZO, depositata il

16/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/04/2018 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza di cui epigrafe, rigettò l’appello avanzato dalla s.r.l. S.A. Montaggi avverso la sentenza di primo grado, che aveva disatteso l’opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa nei confronti della società, dalla Prefettura di Arezzo, per violazione del codice della strada.

La sentenza d’appello disattese la tesi dell’appellante, secondo la quale il verbale sul quale l’ordinanza ingiunzione si fonda era stato notificato oltre il temine decadenziale di giorni 90. Chiarisce la sentenza che alla società era stata contestata la violazione dell’art. 94 C.d.S., comma 3, per avere omesso di aggiornare i dati della carta di circolazione, a seguito d’intervenuto trasferimento della sede legale, registrato presso la camera di commercio il 19/3/2012, siccome si era accertato nel constatare l’infruttuoso tentativo di notificare altro verbale, il 17/10/2012, venuto a conoscenza della P.A. con l’acquisizione dell’attestazione postale degli esiti delle notifiche (29/10/2012), alla quale aveva fatto riscontro la visura storica, operata presso la camera di commercio, il 7/11/2012. Il verbale era stato, indi, redatto il 14/1/2012 e notificato presso la nuova sede il 17/1/2013. Non trovava, a parere di quel giudicante, applicazione la disciplina e la giurisprudenza di legittimità afferente agli incombenti relativi al mutamento di residenza di persone fisiche proprietarie di autovetture per uso privato, vigendo diversa regola (art. 94 C.d.S.) per le variazioni della carta di circolazione di enti e società, che, nel termine di 60 giorni sono tenute a far annotare presso qualunque ufficio della Motorizzazione Civile la variazione, non effettuabile d’ufficio, come per le persone fisiche titolari di autoveicoli per uso privato (tramite il comune di residenza).

Con l’unico motivo posto a corredo del ricorso la ricorrente deduce la “nullità della notifica per tardività”, sulla scorta del ragionamento di cui appresso:

– secondo le indicazioni derivanti dalla sentenza di questa Corte n. 6971/2011 il verbale contestante violazione del cod. della str., deve essere notificato entro 90 giorni dalla data di accertamento, decorrenti dal giorno successivo a quello della trasgressione;

– l’utente adempie al proprio dovere di aggiornamento comunicando la variazione d’indirizzo all’anagrafe comunale o alla camera di commercio, non occorrendo provvedere a specifico adempimento presso il pubblico registro automobilistico;

– la stessa Prefettura aveva ammesso di aver saputo della variazione della sede, che era intervenuta il 19/3/2012, quindi ben sette mesi prima della data della contestata infrazione;

– la stessa Prefettura aveva ammesso che la notifica era tornata al mittente, per essere rimasta sconosciuta la società destinataria, il 29/10/2012 e il verbale era stato notificato a distanza di circa due mesi e mezzo, il 17/1/2014.

Disposta con ordinanza interlocutoria del 27/6/2017 rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo all’Avvocatura generale dello Stato (la primigenia notifica era stata erroneamente effettuata nei confronti dell’Avvocatura distrettuale), la P.A. restava intimata.

La ricorrente provvedeva a depositare memoria illustrativa.

Con ordinanza interlocutoria del 16/1/2018, il processo, assegnato alla trattazione camerale, veniva rimesso alla pubblica udienza.

Il ricorso è fondato, sulla base del principio di diritto di cui appresso.

Le S.U. (sent. n. 24851, 9/12/2010, Rv. 615443) hanno chiarito che il “dies a quo” del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione dell’infrazione nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, decorre dalla data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile, a nulla rilevando che l’interessato non abbia provveduto a far annotare la variazione anche nel Pubblico Registro Automobilistico. Ne consegue che deve ritenersi intempestiva la notifica del predetto verbale quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla annotazione all’anagrafe del cambio di residenza del trasgressore (corredata dell’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza), ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell’Archivio Nazionale Veicoli.

Partendo dalla corretta constatazione che nel caso che la proprietà del veicolo a motore si appartiene ad una società non è previsto un meccanismo di segnalazione automatico della variazione (l’art. 247 reg. att. C.d.S., riguarda i trasferimenti di residenza delle persone fisiche), la Corte territoriale giunge a conclusioni non condivisibili.

Per un verso, devesi constatare che non risulta prescritto un obbligo per le società di far luogo ad un adempimento ulteriore e diverso rispetto alla doverosa comunicazione della variazione presso la competente camera di commercio, con essa assolvendosi a quell’onere di segnalazione, al quale la persona fisica adempie presso l’ufficio dell’anagrafe comunale. Di conseguenza, non può affermarsi che gli enti e le società, proprietari di veicoli a motore abbiano l’onere di far luogo a specifica segnalazione all’Ufficio della motorizzazione civile o al Pubblico Registro Automobilistico.

Per altro verso, contrasta con il diritto di difesa e con il dovere di leale collaborazione della P.A. la pretesa di validamente effettuare la contestazione, in ogni tempo, senza che decorra decadenza di sorta (salvo solo il termine prescrizionale), addebitandosi alla società oggetto della contestazione un onere di comunicazione, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto, non contemplato dalla legge.

Ciò premesso la sentenza d’appello deve essere cassata e, decisa la causa nel merito, l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione accolta.

L’assoluta novità della questione interpretativa trattata suggerisce di porre a carico della P.A. soccombente solo metà delle spese del giudizio di merito e di cassazione, compensandosi l’altra metà. Le predette spese, così ridotte, si liquidano siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione; compensate per la metà le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità, condanna l’intimata al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di merito, nella complessiva misura, per entrambi i gradi, così ridotta, di Euro 1.000,00 e per il giudizio di cassazione, nella complessiva misura, così ridotta, di Euro 700,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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