Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24720 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 05/11/2020), n.24720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22874-2015 proposto da:

L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41,

presso lo studio dell’avvocato PATTI SALVATORE LUCIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MORGANTI MAURIZIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona d Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 908/2015 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 17/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L.V. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 908/28/15, depositata il 17.02.2015 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la quale, confermando la decisione del giudice di primo grado, era rigettata l’impugnazione della cartella di pagamento e del prodromico atto impositivo per redditi relativi al periodo d’imposta 2004.

Il ricorrente ha esposto che la controversia traeva origine da un avviso di avvenuta notifica di una cartella di pagamento. Acquisita la cartella, si era recato presso l’Agenzia delle Entrate, da cui aveva ricevuto il prodromico avviso di accertamento, emesso il 15 luglio 2009, che a sua volta risultava notificatogli.

Era seguito quindi il contenzioso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, dinanzi alla quale, affermando di non aver mai ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, aveva eccepito la decadenza della Amministrazione dal potere impositivo. Nel ricorso aveva denunciato anche l’inesistenza-nullità della notifica della cartella erariale.

Con sentenza n. 356/22/2013 il giudice provinciale aveva accolto il ricorso per mancata notifica dell’avviso di accertamento.

L’Ufficio aveva adito la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che con la sentenza ora impugnata aveva accolto l’appello. In sintesi, per quanto ancora di interesse, il giudice regionale ha ritenuto tempestiva la produzione documentale della Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 comma 2, consistente nelle copie attestanti la rituale notifica dell’avviso di accertamento. Quanto al disconoscimento del contenuto delle notifiche, ha affermato che era mancata una formulazione chiara e circostanziata, non essendo state indicate le difformità della copia dall’originale. Ha peraltro affermato che la correttezza del procedimento notificatorio dell’atto prodromico era desumibile anche dagli altri mezzi di prova.

Il ricorrente censura la sentenza con quattro motivi:

con il primo per violazione e falsa applicazione “delle norme regolatrici in tema di inesistenza di atti giuridici”, oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non essersi pronunciata sulla mancata sottoscrizione da parte dell’ufficiale postale della cartolina relativa alla raccomandata informativa della avvenuta consegna dell’avviso di accertamento;

con il secondo per violazione e falsa applicazione “delle norme regolatrici in tema di inesistenza o nullità degli atti giuridici” oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver detto nulla sulla denuncia di mancata sottoscrizione da parte del ricevente della cartolina relativa alla raccomandata informativa di avvenuta consegna dell’avviso di accertamento;

con il terzo per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per non avere considerato il disconoscimento eccepito dal ricorrente in ordine alla documentazione prodotta in copia dalla Agenzia delle Entrate;

con il quarto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per aver affermato erroneamente la conformità all’originale dei documenti disconosciuti, mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Ha dunque chiesto la cassazione della sentenza.

L’Agenzia si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso sfiora l’inammissibilità per le modalità di formulazione dei motivi, con sovrapposizione di critiche all’atto impugnato sotto il profilo del vizio motivazionale e dell’errore di diritto, involgendo peraltro in concreto denunce di natura processuale (l’omessa decisione sulle questioni prospettate con l’appello nei primi due motivi; la motivazione apparente nel quarto motivo).

Quand’anche superati i limiti di formulazione dei motivi, esso è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Nel ricorso il contribuente lamenta una serie di errori commessi dal giudice d’appello con riguardo alla regolarità della notifica dell’avviso di accertamento e della raccomandata informativa.

Ebbene, questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, o comunque una questione che si relazioni alla notifica e alla sua relata, per il principio di autosufficienza del ricorso si esige la trascrizione integrale di quest’ultima. La sua omissione determina l’inammissibilità del motivo (Cass., sent. n. 5185/2017; sent. 17424/2005, 17145/2018).

Anche qualora fosse denunciata la violazione di una norma processuale non sarebbe sufficiente, per attivare il potere-dovere di esame degli atti al fine di accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, un generico richiamo alla relata, ma per il principio dell’autosufficienza è necessaria la sua integrale trascrizione, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato.

Ne discende che tutti i motivi, con il quali si censura unicamente la decisione assunta dalla Commissione regionale sulla regolarità della notifica dell’avviso di accertamento, sono inammissibili.

In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla deve disporsi in ordine alle spese per mancata costituzione della Agenzia.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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