Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24720 del 04/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24720 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 13157-2012 proposto da:
ROSA GIUSEPPE, ROSA ANTONIO, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE VATICANO 48, presso lo studio dell’avvocato
RICCARDI GIOVANNI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GALLO ANNA, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrenti contro
AMBROSIO RAFFAELE,
MILANO ASSICURAZIONI SPA;
– intimati avverso la sentenza n. 947/2011 del TRIBUNALE di NOLA del
18.4.2011, depositata il 19/04/2011;

Data pubblicazione: 04/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO

FRESA.

Ric. 2012 n. 13157 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Giuseppe Rosa e Antonio Rosa propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Noia (19 aprile 2011), in materia di accogliendo l'impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno — aveva ritenuto che i danni alla saracinesca e ai locali di proprietà dei Rosa non erano correrabili alla circolazione stradale. Gli intimate non svolgono difese. E' applicabile ratione tempotis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 1. Il ricorso è così articolato: a) integrale riproduzione: dell'atto di citazione di primo grado; della comparsa di costituzione dell'Assicurazione in primo grado; del dispositivo della sentenza del Giudice di pace; dell'appello dell'Assicurazione; dell'atto di costituzione in appello dei Rosa; del dispositivo della sentenza del Tribunale; b) parziale riproduzione della sentenza del Tribunale; c) tre motivi di ricorso. 2. Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 3 cod. proc. civ. La giurisprudenza consolidata riconosce tale violazione quando il ricorso manca di una parte espositiva che esponga in via sommaria il fatto sostanziale e processuale e si limita a trascrivere integralmente gli atti dei precedenti gradi del giudizio, così contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell'ometto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. 16 marzo 2011, n. 6279; 3 responsabilità civile derivante da circolazione stradale, la quale — Cass. 22 settembre 2009, n. 20395; Cass. 17 luglio 2009, n. 16628). Di recente , Sez. Un. 11 aprile 2012, n. 5698, hanno stabilito che <>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che le parti non hanno mosso rilievi;
che, pertanto, il ricorso — in correlazione alla sussistenza di precedenti
conformi — deve essere dichiarato inammissibile;
che, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le
condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali
P. Q.M.
LA CORI E DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso.

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vicenda processuale si è articolata; per l’altro verso, è inidonea a tener il

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile

– 3, il 9 ottobre 201A3

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