Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24720 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 02/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22048/2015 proposto da:

INTERFINANCE S.P.A. (cessionaria del Fallimento Cooperativa (OMISSIS)

a r.l.), C.F. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore Delegato e

Legale Rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SABOTINO 2-A, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO PARIS, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN MARIA VOLPE

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 207/03/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, emessa il 17/12/2014 e depositata il

16/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato Filippo Paris, per la ricorrente, che si riporta

agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale parte ricorrente ha depositato memoria adesiva, osserva quanto segue:

La CTR della Liguria, con sentenza n. 207, depositata il 16 febbraio 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto da Interfinance S.p.A., (di seguito Interfinance) quale cessionaria del credito del Fallimento Cooperativa (OMISSIS) a r.l., nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Genova, avverso la decisione della CTP di Genova, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Interfinance avverso il diniego di rimborso di credito IVA del quale la società si era resa cessionaria.

Avverso la sentenza della CTR Interfinance ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, assumendo che la sentenza impugnata avrebbe posto a base della decisione eccezioni tardivamente proposte dall’Ufficio, posto che avendo lo stesso negato in fase amministrativa il rimborso sul solo rilievo della mancata produzione del certificato d’iscrizione all’Albo delle Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive, solo in sede di memoria D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32, l’Ufficio avrebbe – dando atto dell’adeguatezza della produzione dell’attestato d’iscrizione al Registro prefettizio delle cooperative richiesto secondo la normativa dell’epoca, contestato la completezza della documentazione prodotta nella fase dell’istruttoria amministrativa, che sarebbe stata mancante di cinque fatture passive per l’anno 2001 e del relativo registro, circostanza che avrebbe impedito di dar seguito alla richiesta di rimborso.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., art. 116 c.p.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, non avendo la pronuncia impugnata correttamente valutato l’efficacia probatoria degli atti emessi e delle ricevute rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, segnatamente della ricevuta datata 31 luglio 2007 che attestava la consegna all’Ufficio di: fatture attive e passive dal 1986 al 2004 come da lettera del curatore fallimentare a Interfinance; registro IVA acquisti e registro IVA vendite.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, infine, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistente nella prova dell’Iscrizione della Cooperativa (OMISSIS) a.r.l. nel registro prefettizio delle società cooperative.

Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha più volte avuto modo di esprimere il principio secondo il quale il contribuente che impugni il rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, da ciò derivando che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con le quali l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti costituiscono mere difese (tra le molte, oltre a Cass. sez. 5, 1 dicembre 2004, n. 22567, richiamata dall’Ufficio, si vedano anche Cass. sez. 5, 5 maggio 2010, n. 10797; Cass. sez. 5, 29 dicembre 2011, n. 29613; Cass. sez. 5, 2 luglio 2014, n. 15026), sicchè la deduzione per la prima volta in sede di memoria depositata in primo grado circa il difetto di completezza delle fatture prodotte non integra una non consentita estensione del thema decidendum.

Deve ritenersi, invece, fondato, nei limiti di seguito precisati il secondo motivo.

Posto che effettivamente la sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato che dalla ricevuta in data 31/07/2007 “non si evince la completez.za dei documenti in questione” si estrinseca in un accertamento di fatto, che non è sindacabile in relazione alle ipotizzate violazioni degli artt. 2699 e 2700 c.c., e art. 116 c.p.c., appare invece fondata la doglianza quanto al mancato esercizio da parte del giudice tributario dei poteri istruttori di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1.

A fronte della genericità dell’attestazione rilasciata

dall’Amministrazione finanziaria sulla ricevuta del 31 luglio 2007 del seguente tenore: “si ritira la seguente documentazione in originale: fatture attive e passive dal 1986 al 2004 come da lettera del curatore fallimentare alla Intedinance spa; Registri IVA acquisti; Registri IVA vendite”, trattandosi di documentazione acquisita in possesso dall’Amministrazione finanziaria, doveva trovare applicazione il citato art. 7, che attribuisce al giudice tributario il potere di disporre l’acquisizione d’ufficio di mezzi di prova, non per sopperire a carenze istruttorie delle parti, ma in funzione integrativa degli elementi di giudizio laddove, come nelle fattispecie in esame, sussista una situazione obiettiva d’incertezza (cfr. Cass. sez. 5, 20 gennaio 2016, n. 955; si veda anche Cass. sez. 5, 24 marzo 2010, n. 7078; Cass. sez. 5, 14 maggio 2007, n. 10970).

La CTR, solo per mezzo di richiesta all’Amministrazione dei dati analitici relativi alle fatture e registri effettivamente allegati con riferimento all’anno 2001, oggetto di specifica contestazione, avrebbe potuto, nella fattispecie in esame, accertare la completezza o meno della documentazione, perchè potesse aver seguito la richiesta di rimborso del credito IVA acquisito dalla cessionaria Interfinance(cfr., in proposito, Cass. sez. 5, 8 luglio 2015, n. 14244, secondo cui il giudice tributario è obbligato ad esercitare i poteri istruttori di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, allorchè ricorra il presupposto dell’impossibilità di acquisire la prova altrimenti, come appunto nel caso in cui una delle parti non possa acquisire documenti in possesso dell’altra).

Il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza, nei limiti sopra indicati, in relazione al secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo, con rinvio a diversa sezione della CTR della Liguria, che uniformandosi al principio di diritto sopra affermato, provvederà ad acquisire da parte dell’Amministrazione stessa, nell’esercizio dei poteri di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, l’elenco completo della documentazione relativa all’anno 2001, verificando quindi se sussistano le carenze nella documentazione prodotta ostative alla richiesta di rimborso.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Liguria.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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