Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2472 del 31/02/2017

Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.31/01/2017),  n. 2472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9459/2013 R.G. proposto da:

T.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Ernestina POLLAROLO,

dal Prof. Avv. Claudio SACCHETTO e dal Prof. Avv. Giuseppe MARINI,

con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via

dei Monti Parioli, n. 48;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Alessandria, in

persona del Direttore provinciale pro tempore:

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 69/34/12, depositata il 2 ottobre 2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2017

dal Cons. Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito l’Avv. Renato Marini in sostituzione dell’Avv. Giuseppe Marini,

che si riporta al ricorso e alla memoria ex art. 378 c.p.c.,

chiedendo rinvio per riunione ad altro procedimento e l’accoglimento

del ricorso;

udito l’Avv. Giancarlo Caselli per il controricorrente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate di Alessandria, in esito a verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza nei locali di T.L., esercente, con le forme dell’impresa familiare, attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacchi e piccola oggettistica, notificava separati avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2006, con i quali, recependo il processo verbale di constatazione, era stato accertato un maggior reddito d’impresa con conseguente ricalcolo delle imposte dovute per Irpef, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni.

2. La CTP, riuniti i ricorsi presentati dalla contribuente, li rigettava. La decisione era confermata dalla Commissione tributaria regionale di Torino, che riteneva:

– la legittimità dell’accertamento, svolto con ricostruzione analitica attraverso la rilevazione fisica delle merci presenti in azienda, del relativo prezzo di vendita e tenuto conto delle informazioni fornite dalla parte;

– la correttezza dei calcoli per la ricostruzione contabile e la determinazione del ricarico;

– la correttezza dell’imputazione del maggior ricavo alla sola contribuente in quanto titolare dell’impresa familiare;

– la riferibilità del deposito di combustibile (legna da ardere e pellets) all’attività d’impresa benchè collocato in locali di proprietà del coniuge, coadiuvante nell’impresa familiare.

3. Ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi la contribuente. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. La contribuente ha altresì presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il collegio ha autorizzato la redazione di motivazione in forma semplificata.

5. Va preliminarmente disattesa la richiesta di rinvio diretto ad ottenere la riunione del presente ricorso ad altro pendenti nei confronti della medesima parte, trattandosi di cause non oggettivamente connesse in quanto relative a periodi di imposta diversi.

6. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, comma 4 (T.U.I.R.) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo che l’asserito maggior reddito non poteva essere imputato per intero alla T., venendo in rilievo una impresa familiare con riconoscimento al marito della contribuente di una partecipazione pari al 49% degli utili.

7. Con il secondo motivo denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè, con riguardo alla doglianza di cui al primo motivo, la CTR aveva omesso di esaminare i quadri dichiarativi delle dichiarazioni dei redditi, allegati nel giudizio d’appello e riprodotti nel ricorso, attestanti l’avvenuta ripartizione del reddito ai sensi dell’art. 5 T.U.I.R..

8. Con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’omessa instaurazione del litisconsorzio necessario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14) con il coniuge partecipante all’impresa familiare.

9. Con il quarto motivo denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla determinazione della media della percentuale di ricarico, non avendo la CTR considerato le censure sulla parzialità del campione utilizzato e sull’inattendibilità delle modalità di calcolo.

10. Con il quinto motivo denuncia, in relazione alle medesime circostanze di cui al quarto motivo, nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso il difetto assoluto nella precisazione degli elementi posti dalla CTR a fondamento della decisione e del relativo criterio logico.

11. Con il sesto motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR omesso la verifica della sussistenza del requisito della ponderazione e aver ritenuta legittima la determinazione delle percentuali di ricarico calcolate sui beni più rappresentativi e sulla base dei dati forniti dal contribuente e dal di lui coniuge e non su una diretta ed analitica verifica della contabilità.

12. Con il settimo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR omesso di statuire sullo specifico motivo di impugnazione sulla necessità dell’autorizzazione della Procura della Repubblica per accedere all’immobile di proprietà del marito della contribuente adibito a magazzino.

13. Il primo, il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

In tema di imposte sui redditi, difatti, l’applicazione del regime fiscale dell’impresa familiare postula che ricorrano le condizioni previste dall’art. 5 cit., ossia che vi sia (1) l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, delle quote attribuite ai singoli familiari e l’attestazione che le stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente, (2) l’attestazione di ciascun partecipante, nella propria dichiarazione, di aver lavorato per l’impresa familiare in modo continuativo e prevalente, nonchè (3) l’indicazione nominativa dei familiari partecipanti all’attività di impresa, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo d’imposta, regolarmente sottoscritti dall’imprenditore e dai familiari, condizione quest’ultima che difetta nel caso in esame (Cfr. anche Cass. n. 23170 del 2010, Rv. 615781 e n. 17010 del 2013).

E’ preclusa, pertanto, la valutazione sull’asserita riconducibilità alla norma dei maggiori ricavi emersi in via di accertamento, fermo restando, in ogni caso, che i familiari collaboratori non sono contitolari dell’impresa familiare, ed i redditi loro imputati sono reddito di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa.

La natura individuale dell’impresa familiare e la rilevanza della posizione degli altri familiari – che prestano la loro collaborazione e il loro apporto sul piano lavorativo – esclusivamente nei rapporti interni esclude, peraltro, che sia configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario (v. in tal senso, Cass. n. 874 del 2005, Rv. 579071).

Nè, comunque, è mutuabile la configurazione propria delle società, la cui disciplina – come precisato da Sez. U, n. 23676 del 2014 non può essere applicata, per incompatibilità, all’esercizio dell’impresa familiare.

14. Il quarto, il quinto e il sesto motivo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

Va rilevato, innanzitutto, che le doglianze, pur formalmente volte, in ispecie gli ultimi due motivi, a denunciare violazione di legge, censurano, in realtà, l’iter motivazionale della sentenza impugnata. In proposito, va sottolineato, prioritariamente, che, nella fattispecie in esame, trova applicazione (venendo in considerazione sentenza pubblicata il 22 ottobre 2012) la disciplina di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modif. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha circoscritto il controllo del vizio di legittimità alla verifica del requisito “minimo costituzionale” di validità prescritto dall’art. 111 Cost., sicchè è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale requisito minimo non risulta soddisfatto, invero, soltanto quando ricorrano quelle stesse ipotesi che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e che determinano la nullità della sentenza (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile), mentre al di fuori di esse residua soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, che è stato oggetto di discussione e che sia “decisivo”, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti al rilevante probatorio ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Sez. U, n. 8053 del 2014, Rv. 629831 e 629830).

Orbene, la sentenza della CTR ha espressamente motivato affermando la correttezza della ricostruzione contabile e della determinazione del maggior ricavo perchè operata sui beni più rappresentativi, anche se non sulla totalità delle merci, e sulla base dei dati rilevati in sede di ispezione (rilevazione delle merci presenti in azienda con relativo prezzo di vendita) e di quelli forniti dal contribuente e dal coniuge coadiuvante.

Secondo indirizzo incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte, del resto, la partecipazione alle operazioni di verifica senza contestazioni equivale sostanzialmente ad accettazione delle stesse e dei loro risultati. Non occorre per questo un’accettazione espressa, ma soltanto la mancanza di contestazioni. Se avesse avuto qualcosa da contestare sulle operazioni di verifica (che concernevano – vale sottolinearlo – la materialità dei fatti e non considerazioni tecniche o giuridiche) il contribuente avrebbe dovuto, e potuto, formulare immediatamente, seduta stante, il proprio dissenso e pretendere che le proprie contestazioni fossero riportate sul verbale. Oppure, in caso di rifiuto da parte dei verbalizzanti di porle a verbale, comunicare immediatamente per iscritto la propria protesta, segnalando il rifiuto e ribadendo le contestazioni (v. Cass. n. 1286 del 2004, Rv. 569657, Cass. n. 15851 del 2016, Rv. 640619).

Non ricorrono, dunque, i presupposti dell’omessa motivazione, non considerando il ricorrente il rilievo attribuibile all’adesione della parte alle operazioni condotte dagli operatori e, risultando, per contro, l’insieme delle doglianze più diretto a fornire una interpretazione contrapposta a quella del giudice di merito, in vista di una nuova autonoma valutazione dei fatti da parte della Corte, in sè inammissibile.

15. Inammissibile è il settimo motivo.

Il motivo d’appello, infatti, non è stata integralmente e testualmente riprodotto, difettando dunque il ricorso del requisito dell’autosufficienza. In ogni caso, dallo stralcio riprodotto emerge la diversa doglianza con cui il ricorrente lamenta che “l’immobile non è nella disponibilità dell’appellante”, da cui deriverebbe “un accesso in tale immobile senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria”. Orbene, la CTR ha riportato le dichiarazioni, contenute nel processo verbale, rese dalla parte e dal coniuge coadiuvante (“trattasi di deposito adibito all’immagazzinamento dei prodotti da destinare alla combustione quale legna da ardere e pellets dando testimonianza dell’utilizzo del locale che benchè di proprietà del coniuge era a servizio dell’attività”), che bene assolvono all’eccezione sollevata dalla parte.

16. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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