Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2472 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. I, 29/01/2019, (ud. 23/10/2018, dep. 29/01/2019), n.2472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13269/2015 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Germanà Annalisa, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

di San Valentino n. 21, presso io studio dell’avvocato Carbonetti

Francesco, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Carbonetti Fabrizio, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 194/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 14/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2018 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto;

udito, per il ricorrente, l’avvocato Germanà Annalisa, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito, per il controricorrente, l’avvocato Carbonetti Fabrizio, che

ha chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 194/2014, pronunciata in un giudizio promosso da M.C. nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena spa al fine di sentire dichiarare la nullità o l’annullamento, per vizio del consenso, del contratto di investimento finanziario denominato “(OMISSIS)”, sottoscritto nel 2001, con condanna della convenuta al risarcimento del danno, ha riformato in toto la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda di annullamento del contratto (sotto il profilo dell’omessa informativa del cliente riguardo alla situazione di conflitto di interesse in cui versava la banca, in quanto le quote dei fondi comuni di investimento sottoscritte erano state emesse da soggetto, la Ducato Gestioni spa, collegato alla banca intermediaria da rapporti di gruppo), condannando la banca alla restituzione delle somme versate dal M., al netto dell’accredito di “Euro 3.229,25” corrispostogli al momento dell’estinzione dei piano finanziario (per morosità), nel 2005.

La Corte d’appello, respinto il gravame incidentale del M. in ordine alla statuizione di rigetto della domanda di nullità del contratto (ritenendo del tutto condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado in ordine alla non ricorrenza di un’ipotesi di nullità virtuale), ha, in accoglimento del gravame principale della M.P.S., respinto anche la domanda di annullamento del contratto, evidenziando che la banca risultava avere assolto agli obblighi informativi sulla stessa gravanti anche in ordine alla situazione di confitto idi interessi. La Corte distrettuale ha rilevato che, dal testo della proposta sottoscritta dal M., risultava, infatti, che il medesimo (oltretutto, un imprenditore, che si era dichiarato, nell’intervista, come “soggetto “con approfondita esperienza finanziaria”) aveva riconosciuto di essere stato preventivamente informato, per iscritto, dalla banca della presenza di un conflitto di interesse e malgrado ciò aveva autorizzato il mandatario all’esecuzione dell’ordine di investimento; l’investitore aveva poi espressamente sottoscritto per approvazione, ex artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole relative al conflitto di interesse in cui versava la banca mandataria ed il testo contrattuale era sufficientemente chiaro ed idoneo a determinare un consenso consapevole anche sullo specifico punto.

Avverso la suddetta sentenza, M.C. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena spa (che resiste con controricorso). Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 1394 c.c., in combinato disposto con D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21,T.U.F., e con l’art. 27 del Regol. Consob n. 11522/1998, avendo la Corte distrettuale errato nel ritenere che le semplici “dichiarazioni del M. contenute nei moduli precompilati della banca” costituissero “prova idonea della conoscenza, da parte del cliente, dell’avvenuta comprensione della tipologia delle operazioni che la banca avrebbe potuto effettuare in conflitto di interessi e della conseguente rischiosità delle operazioni”, occorrendo, invece, che l’informativa sull’esistenza di un conflitto di interessi venga data per iscritto, mediante un documento contenente modalità grafiche evidenti e separato dalla proposta formalmente proveniente dall’investitore, con indicazione della natura ed estensione del singolo interesse coinvolto nell’operazione; con il secondo motivo, si lamenta poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 2697,2730 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21T.U.F., e con l’art. 27 del Regol. Consob n. 11522/1998, per avere la Corte d’appello dato rilievo confessorio, circa la consapevole e completa conoscenza sulla natura, portata e conseguenze del conflitto di interessi e dell’autorizzazione all’esecuzione delle operazioni, alle dichiarazioni contenute dal M. sui moduli predisposti dalla banca; infine, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 91 c.p.c., in punto di compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, laddove la Corte distrettuale avrebbe dovuto rigettare il gravame e quindi confermare la statuizione di primo grado, anche in punto spese, e condannare l’appellante anche all’integrale pagamento delle spese processuali del giudizio di appello.

2. Le prime due censure, da trattare unitariamente, in quanto connesse, sono fondate, nei sensi di cui in motivazione.

Nel presente giudizio, non si controverte più sulla radicale nullità del contratto denominato “(OMISSIS)”, ma solo della sua annullabilità, per conflitto di interessi dell’intermediario. Stante pertanto la formazione di giudicato interno sulla domanda di nullità del contratto, non può essere accolta la prospettazione, formulata dal ricorrente in memoria ex art. 378 c.p.c., in ordine alla rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto in oggetto. Invero, il rilievo officioso della nullità (anche speciale o di protezione) è consentito nell’ambito, non solo del primo grado di giudizio – nel contesto di un thema decidendum incentrato oltre che sulla domanda di adempimento (tesi tradizionale), altresì su domande di risoluzione, o annullamento, o rescissione (Cass. sez. unite 4 settembre 2012 n. 14.828; Cass., sez. unite, 12 dicembre 2014 n. 26.242) – ma, pure, nel successivo gravame; sempre che, per effetto di una pronuncia di merito, incompatibile con la questione pregiudiziale di nullità del negozio o della delibera, non si sia formato un giudicato implicito.

Tanto premesso, il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21T.U.F., nel testo vigente ratione temporis (essendo stato sottoscritto il piano finanziario nel 2001), prescriveva che “nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:… c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento”.

Secondo la legge vigente, nel caso in cui il conflitto non potesse essere eliminato, l’impresa doveva garantire comunque ai clienti trasparenza “adeguata e necessaria”, dovendo informare il cliente sulla natura e sull’estensione delle operazioni che (eventualmente) venissero compiute in conflitto di interessi. Il reg. Consob n. 11522/1998, in tema di conflitto di interessi, stabiliva (art. 27) che gli intermediari autorizzati non potessero effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se avessero direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi, o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non avessero preventivamente informato per iscritto (o, in caso di operazione conclusa telefonicamente, con comunicazione registrata su nastro magnetico o su altro supporto equivalente) l’investitore sulla natura e l’estensione del loro interesse nell’operazione e l’investitore non avesse poi acconsentito espressamente, e con le medesime modalità, all’effettuazione dell’operazione. Lo stesso art. 27 del regolamento prevedeva, altresì, al terzo comma, che, ove gli intermediari autorizzati, al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma 2, utilizzino moduli o formulari prestampati, “questi devono recare l’indicazione, graficamente evidenziata, che l’operazione è in conflitto di interessi”.

Ora, non è anzitutto fondata l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, stante la mancata trascrizione, nel ricorso, della clausola contrattuale in contestazione, in quanto il testo della proposta contrattuale sottoscritto dal M. si trova già riprodotto nella motivazione della sentenza in questione (pagg. 8 e 9).

Risulta, dalla stessa decisione impugnata, che, nella proposta sottoscritta dall’investitore, quest’ultimo dichiarava di “essere stato (da Voi) preventivamente informato che gli ordini di acquisto dei titoli obbligazionari (OMISSIS) si riferiscono ad un’operazione nella quale la BMPS ha un interesse in conflitto in quanto i titoli in questione, emessi da soggetto collegato a BMPS da rapporti di gruppo, sono presenti nel portafoglio di negoziazione di BPMS”, nonchè “di essere stato (da Voi) preventivamente informato che l’ordine relativo alla sottoscrizione di quote dei fondi comuni di investimento costituisce un’operazione in conflitto di interessi, in quanto le stesse quote sono collocate da BMPS e sono emesse da un soggetto (Ducato Gestioni spa) collegato alla BMPS da rapporti di gruppo sono presenti nel portafoglio di negoziazione BMPS”; sempre nella proposta, l’investitore dichiarava infine che “nonostante sia a conoscenza del conflitto di interessi sopra richiamato, autorizzo comunque espressamente l’operazione”.

Orbene, mentre il Tribunale di Patti aveva ritenuto che non fosse stato provato dalla Banca di avere dato per iscritto all’investitore l’informativa circa l’esistenza del conflitto di interessi, con un documento “che recasse con modalità grafica evidente l’indicazione”, la Corte d’appello ha affermato che la normativa vigente non consente di esigere “la presenza di un documento formale di informazione circa la presenza del conflitto di interesse proveniente dalla banca del tutto distinto dalla proposta del cliente”, atteso che il testo contrattuale (in punto di informativa e di conseguente autorizzazione dell’investitore alla banca), nello specifico, risultava essere stato “redatto in forma sufficientemente chiara e tale da essere compreso compiutamente con riferimento all’operazione finanziaria, alla finalità perseguita, all’oggetto ed alle relative prestazioni”; l’impostazione seguita dal giudice di primo grado era quindi, ad avviso della Corte territoriale, da ritenersi “eccessivamente rigorista e formale”. La Corte d’appello ha ritenuto dunque che fosse dimostrato l’assolvimento della intermediaria all’obbligo di informativa dell’investitore circa la situazione di conflitto di interessi in cui essa versava, per il fatto le quote dei fondi comuni di investimento sottoscritte, nel complesso piano finanziario (OMISSIS), erano state emesse da soggetto, la Ducato Gestioni spa, collegato alla banca intermediaria da rapporti di gruppo, in quanto nel testo della proposta contrattuale, predisposto dalla banca e sottoscritto dall’investitore, in maniera “chiara e comprensibile”, si dava specificamente atto di ciò ed il M. aveva autorizzato l’operazione.

Questa Corte (Cass. 6142/2012; Cass. 4620/2015) ha già affermato che “in tema d’intermediazione finanziaria, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa le informazioni ricevute sulla rischiosità dell’in vestimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d’investitore, pur non costituendo dichiarazione confessoria (in quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all’affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo), può comprovare l’avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione incombenti sull’intermediario”.

Il medesimo principio può essere affermato anche con riguardo all’informativa sul conflitto di interessi.

Tuttavia, con riguardo specifico al conflitto di interessi ed alla disciplina dettata dal Regolamento Consob vigente all’epoca, il giudice di merito non ha, nella specie, completato l’apprezzamento che gli competeva, avendo omesso la verifica, ai sensi dell’art. 27, comma 3 del richiamato Regolamento Consob, delle specifiche modalità (la “grafica” evidenziazione sui moduli o formulari prestampati, predisposti dall’intermediario, implicante quindi una differenziazione, nello stile o nel carattere speciale – più grande, in grassetto sottolineato o corsivo, etc… – della grafia, idonea a rendere la stessa più evidente rispetto al testo residuo contrattuale) con le quali la preventiva comunicazione doveva essere data, sulla base di una precisa regola formale, dettata espressamente allo scopo di richiamare l’attenzione dell’investitore in maniera particolare sulla specifica informativa, a presidio della trasparenza delle situazioni di conflitto di interesse.

3. Il terzo motivo è assorbito, riguardando le pronunce accessorie sulle spese.

4. Per tutto quanto sopra esposto, vanno accolti, nei sensi di cui in motivazione, i primi due motivi, assorbito il terzo, e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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