Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2472 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2020, (ud. 14/03/2019, dep. 04/02/2020), n.2472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22970-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

CAD ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA GONDAR 22, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONELLI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CRISTINA

ZUNINO, VALENTINA PICCO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro:

ULIVIERI RICAMBI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

GONDAR 22, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CRISTINA ZUNINO,

VALENTINA PICCO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1090/2016 della COMM. TRIB. REG. della

LIGURIA, depositata il 01/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/03/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Liguria n. 1090/2016 depositata l’1.9.2016, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 marzo 2019

dal relatore cons. Francesco Mele.

Fatto

RILEVATO

che:

– La predetta sentenza – accogliendo l’appello proposto da Ulivieri Ricambi srl e da Centro Assistenza Doganale Italia srl (CAD), previa riunione delle due cause nate da separati ricorsi- riformava le sentenze con cui la commissione tributaria provinciale di La Spezia aveva rigettato i ricorsi separatamente proposti dalla società contribuente (che svolge attività di commercio di accessori e ricambi per carrelli elevatori) e da CAD (quale spedizioniere doganale) avverso avvisi di rettifica (facenti seguito ad informativa OLAF e alla invalidazione dei certificati FORM A da parte della competente autorità tailandese) di accertamento con i quali l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva disconosciuto l’origine tailandese della merce (transpallet manuali) acquistata dall’esportatore GT MOVER ed aveva conseguentemente richiesto il pagamento del dazio antidumping nella misura del 46,70% nonchè dell’IVA all’importazione per complessivi Euro 3.935,26;

– La CTR accoglieva in parte il terzo motivo, dopo avere rigettato i precedenti (tutti proposti a sostegno dei ricorsi introduttivi e disattesi dalla CTP); il motivo accolto denunciava la violazione ed erronea applicazione dell’art. 2697 c.c. (difetto assoluto di prova per avere l’ufficio recepito acriticamente l’indagine OLAF);

– Per la cassazione della predetta sentenza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso affidato a due motivi;

– Resistono con controricorso sia la società contribuente che CAD, spiegando, a loro volta, entrambe, ricorso incidentale – affidato per ciascun controricorrente a due motivi – per la cassazione della sentenza della CTR;

– Entrambe le parti controricorrenti hanno depositato memoria;

– Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Il ricorso principale consta di due motivi, recanti nell’ordine:

1) “Violazione e/o falsa applicazione del Reg. CEE n. 2454 del 1993, art. 80 e ss. (DAC) in relazione all’art. 2697 c.c. e all’art. 2698 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”;

2) “Omesso esame di un fatto controverso e decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”;

– I ricorsi incidentali constano di due motivi (identici), recanti, nell’ordine:

1) “Violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”;

2) “Violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”;

– Prima di esaminare il contenuto del ricorso principale, occorre dare conto delle eccezioni di inammissibilità del ricorso medesimo formulate in entrambi i controricorsi, che vanno rigettate.

Invero – diversamente da quanto eccepito da queste ultime – il ricorso dell’ufficio non reca una doglianza circa il libero apprezzamento, da parte del giudice di merito, delle prove e dei documenti prodotti in causa.

La rettifica delle origini delle merci comportante la revoca del trattamento preferenziale – argomenta la ricorrente – è dovuta all’annullamento dei certificati FORM A, allegati alle dichiarazioni di importazione non avendo l’esportatore comprovato che le merci in questione rispondevano ai requisiti posti dalla normativa comunitaria per essere qualificate come originarie della Thailandia: è proprio tale normativa a stabilire che, per potere del trattamento preferenziale, le merci devono essere corredate da un certificato FORM A valido, in assenza del quale scatta, in capo all’autorità doganale del paese d’importazione, l’obbligo di revocare il beneficio inizialmente accordato.

In coerenza con tutto ciò, la ricorrente ha censurato la sentenza della CTR per avere ritenuto la invalidazione dei certificati in parola un elemento di “ridotta forza probante” e per avere omesso l’esame del fatto (controverso e decisivo) costituito, appunto, dalla invalidità dei certificati, risultati falsi (per tre casi, ideologicamente e per uno materialmente) evidenziando infine come di tale fatto sia fatta espressa menzione nella sentenza di primo grado.

Detto che la giurisprudenza della Corte di legittimità – i cui precedenti sono richiamati più avanti – conforta la presente decisione, può scrutinarsi il merito del ricorso, che, come detto, consta di due motivi.

– I due motivi – in quanto connessi – vengono esaminati congiuntamente, vertendo esse intorno alla dedotta erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata (quanto meno, non a sufficienza) la invalidità dei certificati tailandesi utilizzati per l’importazione.

L’ufficio ricorrente in via principale osserva che la invalidazione dei certificati FORM A è diretta conseguenza delle indagini svolte da OLAF, le cui conclusioni assumono fede privilegiata secondo quanto disposto dal Reg. CEE n. 515 del 1997, art. 45, da ciò derivando che spetta a parte contribuente dare la prova della corrispondenza effettiva della provenienza delle merci alle dichiarazioni doganali. Il ricorso è fondato e va accolto.

La CTR attribuisce al ritiro dei certificati FORM A da parte delle autorità tailandesi una “ridotta forza probante” e spiega questa “ridotta forza” con l’assenza di “prove certe” all’interno della relazione OLAF.

Invero le dichiarazioni doganali sono state rettificate per effetto delle indagini sfociate nella relazione OLAF e della conseguente invalidazione dei certificati in parola giustificata dal rapporto OLAF.

Premesso che le autorità tailandesi hanno autonomamente deciso la invalidazione de qua – e ben avrebbero potuto determinarsi in senso opposto qualora avessero ritenuto non condivisibili le conclusioni di OLAF – il sopravvenuto annullamento dei certificati (del tutto equiparabile alla assenza originaria di detti documenti) fa venire meno il diritto al trattamento preferenziale e fa sì che gli Stati, che inizialmente tale trattamento avevano accordato, devono procedere alla rettifica del caso: in buona sostanza, perchè le merci possano godere del trattamento in parola, esse devono essere accompagnate da un certificato FORM A valido, tale da costituire la prova della regolarità formale e sostanziale della documentazione attestante l’effettiva origine delle merci.

(Ndr: Testo originale non comprensibile) Come più volte ribadito da questa Corte con principi ai quali intende darsi continuità, gli accertamenti compiuti a posteriori dagli organi esecutivi di OLAF ai sensi del Reg. CEE n. 1073 del 1999, hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari e, quindi, possono essere posti a fondamento dell’avviso di accertamento per il recupero dei dazi sui quali siano state riconosciute esenzioni o riduzioni, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza delle condizioni del regime agevolativo (n. 13770/2016; n. 11441/2018): di tali principi la CTR non ha fatto buon governo.

– Valutato, ed accolto, il ricorso principale, può ora procedersi all’esame dei ricorsi incidentali

– Con il primo motivo, i controricorrenti in via incidentale censurano la sentenza laddove ha disatteso l’eccezione relativa all’omessa previa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.

Il motivo non è fondato. Come correttamente affermato dalla CTR, in tema di avvisi di rettifica in materia doganale, è inapplicabile l’invocato ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, operando in tale ambito lo “ius specialis” di cui al D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, nel testo utilizzabile ratione temporis, preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento comunque anticipato rispetto all’impugnazione in giudizio degli avvisi di cui si parla (ex multis, cass. n. 12832 del 23.5.2018; ord. n. 2176 del 25.1.2019 e ord. n. 4061 del 12.2.2019); nè sussiste una violazione dei principi unionali in materia di contraddittorio preventivo, con conseguente disapplicazione delle norme in esame in quanto l’orientamento giurisprudenziale sopra indicato è in linea con i suddetti principi.

La Corte di Giustizia (3.7.2014 Kamino), dopo avere ricordato che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione di cui il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento è parte integrante, ha rilevato che, quando il diritto dell’Unione non fissa nè le condizioni alle quali deve essere garantito il rispetto dei diritti della difesa nè le conseguenze della violazione di tali diritti, condizioni e conseguenze dette rientrano nella sfera del diritto nazionale, purchè i provvedimenti adottati in tal senso siano dello stesso genere di quelli di cui beneficiano i singoli in situazioni di diritto nazionale comparabili (principio di equivalenza) e non rendono in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività). Siffatta soluzione è applicabile alla materia doganale nella misura in cui l’art. 245 codice doganale rinvia espressamente al diritto nazionale, precisando che “le norme di attuazione della procedura di ricorso sono adottate dagli Stati membri”, fermo restando che questi ultimi possono legittimamente consentire l’esercizio dei diritti della difesa secondo le stesse modalità previste per la disciplina delle situazioni interne purchè esse siano conformi al diritto dell’Unione.

Inoltre, la Corte, con la successiva sentenza resa in data 20.12.2017 nella causa C-276/16, Preqù, ha precisato che le disposizioni del diritto dell’Unione, come quello del codice doganale, devono essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali e che le disposizioni nazionali di attuazione delle condizioni previste dall’art. 244 codice doganale, comma 2, per la concessione di una sospensione dell’esecuzione devono, in mancanza di una previa audizione, garantire che tali condizioni non siano applicate o interpretate restrittivamente; se il destinatario di avviso di rettifica dell’accertamento ha la possibilità di ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo sino alla sua eventuale riforma e se il giudice nazionale verifica che nell’ambito del procedimento amministrativo, le condizioni di cui all’art. 244 codice doganale non sono applicate in modo restrittivo, non può ritenersi pregiudicato il rispetto dei diritti della difesa del destinatario dell’atto.

In definitiva il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima della adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi deve essere interpretata nel senso che i diritti di difesa del destinatario di un avviso di rettifica dell’accertamento, adottato dall’autorità doganale in mancanza di una previa audizione dell’interessato, non sono violati se la normativa nazionale che consente all’interessato di contestare tale atto nell’ambito di un ricorso amministrativo prevede la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione di tale atto fino alla sua eventuale riforma rinviando all’art. 244 del codice doganale comunitario, benchè la proposizione di un ricorso amministrativo non sospenda automaticamente l’esecuzione dell’atto impugnato, dal momento che l’applicazione di tale articolo, comma 2, da parte dell’autorità doganale non limita la concessione della sospensione della esecuzione qualora vi siano motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata con la normativa doganale o vi sia da temere un danno irreparabile per l’interessato (ord. 4061/2019 cit.).

– Il motivo sub 2) è infondato.

Va in primo luogo osservato che il giudice del gravame ha ritenuto che l’atto impugnato fosse sufficientemente motivato facendo leva sul contenuto del PVC in relazione alle ragioni per le quali (Ndr: Testo originale non comprensibile) non erano ritenuti validi e dei motivi per i quali non si era ritenuto che le lavorazioni operate dalla società GT Mover fossero sufficienti a conferire l’origine preferenziale alla merce. Nè può attribuirsi rilevanza alla circostanza, pure evidenziata con il presente motivo, della mancata allegazione del rapporto OLAF. Al riguardo, questa Corte non può non conformarsi ad un consolidato orientamento (2176/19; 10118/17; 8399/13), secondo cui “L’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso va inteso, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3, in relazione alla “finalità integrativa” delle ragioni che sorreggono l’atto impositivo: il contribuente ha il diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare la motivazione, ma non anche di tutti quelli cui, comunque, vi sia un riferimento ove la motivazione sia già sufficiente oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (nella parte rilevante ai fini della motivazione) sia già riportato nell’atto noto, spettando ad egli provare che almeno una parte del contenuto di tali atti sia necessaria ad integrarne la motivazione. Inoltre l’avviso di accertamento in materia doganale, che si fondi su verbali ispettivi OLAF, i quali hanno carattere riservato (Reg CE n. 1073 del 1999, art. 8) ma possono essere utilizzati dall’Amministrazione nei procedimenti giudiziari per inosservanza della regolamentazione doganale, è legittimamente motivato ove risponda alle prescrizioni del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5 bis, ossia riporti nei tratti essenziali, ai fini dell’esercizio del diritto di difesa, il contenuto di quegli atti presupposti richiamati per relationem ancorchè non allegati, dovendosi ritenere la produzione del rapporto finale OLAF non inclusa tra i requisiti di validità della motivazione dell’atto impositivo”.

– In conclusione, il ricorso dell’Ufficio va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio – comprensivo anche delle questioni (domande ed eccezioni) prospettate da società contribuente e CAD, specificamente riproposte in appello, rimaste assorbite all’esito della sentenza della CTR impugnata – alla commissione tributaria regionale della Liguria che, in diversa composizione, deciderà anche in ordine alle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale; rigetta i ricorsi incidentali; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione. In relazione al rigetto dei ricorsi incidentali, (Ndr: Testo originale non comprensibile) la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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