Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2472 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2472 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 27738-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE
EMANUELE, STUMPO VINCENZO, TRIOLO VINCENZO giusta mandato speciale
in calce al ricorso;

– ricorrente contro
ZANNorn MARIO;

– intimato avverso la sentenza n. 5596/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del 2/11/2010,
depositata il 23/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito l’Avvocato Coretti Antonietta difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

Data pubblicazione: 04/02/2014

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva.
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. ha depositato la
seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ. .
“Con ricorso al Tribunale di Lucera Mario Zannotti, operaio agricolo a tempo
determinato, conveniva in giudizio l’Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla
differenza dell’indennità di disoccupazione dell’anno 2000; il ricorrente – premesso che il

medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sosteneva che il medesimo trattamento
doveva essere invece calcolato, ai sensi del d.lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi
retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle
differenze tra quanto spettante e quanto percepito;
La domanda veniva rigettata con sentenza che era riformata dalla Corte d’appello di Bari,
che accoglieva la domanda, riconoscendo, fra l’altro, il diritto del ricorrente alla inclusione
nella retribuzione utile per il calcolo della indennità di disoccupazione della quota di
trattamento di fine rapporto; Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con tre motivi di
ricorso;
L’intimato non ha svolto attività difensiva;
1. Con il primo motivo l’Inps lamenta violazione dell’art. 47, comma 3, del d.P.R. n.
639/47 e successive modificazioni e integrazioni, chiedendo a questa Corte di stabilire se
sia applicabile o meno il termine di decadenza annuale per la proposizione dell’azione
giudiziaria diretta ad ottenere la riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola,
nella specie richiesta con istanza proposta entro il 31 marzo 2001 ed azionata in giudizio
con domanda depositata in data 28 marzo 2006;
2. Con il secondo ed il terzo motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione dell’art.
18, comma 18, del d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, nonché degli artt. 44, 49 e
53 del CCNL operai agricoli e fiorovivaisti del 1998 in relazione all’art. 6, comma 4,
lettera a), del d.lgs. n. 314/97, all’art. 3 d.l. n. 318/96, conv. in legge n. 402/96, nonché in
relazione agli artt. 1362 e ss., 2120 cod.

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trattamento di disoccupazione era stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario

civ. ed all’art. 4, commi 10 e 11, della legge n. 297/82, censura la
sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la
liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce
denominata “quota di TFR” , la quale invece non dovrebbe esserlo,
per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale –

4.11 primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato alla stregua
della giurisprudenza di questa Corte (cfr. expktritnis Cass. sez. unite n.
12720/2009, Cass. n. 948/2010, Cass. n. 1580/2010) secondo cui la
decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 – come
interpretato dall’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, convertito con
modificazioni nella legge n. 166 del 1991 – non si applica ove la
domanda giudiziale sia diretta ad ottenere la riliquidazione della
prestazione pensionistica già attribuita, venendo in rilievo solo
l’adeguamento di un diritto già riconosciuto sia pure per un importo
inferiore, nel qual caso la pretesa non soggiace ad altro limite che non
sia quello dell’ordinaria prescrizione decennale;
5. L’inapplicabilità dell’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prima
delle integrazioni apportate dall’art. 38 del d. 1. n. 98 del 2011, al caso
di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo
parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale è stata

effettiva natura di retribuzione differita;

recentemente ribadita da numerose sentenze di questa Corte (cfr. ex
plurimis Cass. n. 7068/2012, Cass. n. 7070/2012, Cass. n. 7071/2012,
Cass. n. 7072/2012, Cass. n. 7073/2012) e non vi è motivo per
discostarsi da tale indirizzo;
6. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente fondati, alla
stregua di quanto deciso da ultimo dalla sentenza di questa Corte n.
202/2011 e da numerose altre conformi, con cui si è enunciato il
seguente principio: “Confermandosi quanto già ritenuto dalla

ì

precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui “ai fini
della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale,
da porre a confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 del
DIgs. 16 aprile 1997 n. 146 – non è comprensiva del trattamento di

principio, la voce denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi
vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo
della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà
espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della
disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in
legge 29 luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali,
la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere
individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi.
Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a
quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima
alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva”;
7. La interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo
avallata dal legislatore, il quale, con l’art. 18 comma 18 del DL n.
98/2011, convertito in legge 111/2011, ha stabilito che ” L’art. 4 del
d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e l’art. 1 comma 5 del DL 10 gennaio 2006
n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 18, si
interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle
prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”;
8. Che ove si condividano i rilievi testé formulati, il ricorso può essere
trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375 codice

Ric. 2011 n. 27738 sez. ML – ud. 21-11-2013
-4-

fine rapporto”, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto

procedura civile e dichiarato manifestamente infondato quanto al
primo motivo e manifestamente fondato quanto al secondo e al terzo.”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia . Ricorre con ogni evidenza il presupposto

camerale. .Conseguentemente il ricorso va accolto e non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto, deciso nel merito con rigetto
della domanda di inclusione della quota cd Tfr nella base di calcolo
della indennità di disoccupazione agricola.
La definizione del giudizio anche alla luce dello ius superveniens di cui al
dl. n.98 del 2011 conv. in L n. 111 del 2011 giustifica la
compensazione delle spese dell’intero processo .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta la domanda di inclusione della quota TFR nella base
di calcolo della indennità di disoccupazione per il settore agricoltura.
Compensa le spese dell’intero processo.

Roma, 21 novembre 2013

dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione

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