Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2472 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2021, (ud. 23/07/2020, dep. 03/02/2021), n.2472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Pierluigi – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16564-2016 proposto da:

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE

CONSOLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 35,

presso lo studio D’AMATI, rappresentata e difesa dagli Avvocati

DOMENICO D’AMATI, D’AMATI GIOVANNI NICOLA, CLAUDIA COSTANTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8031/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/01/2016 R.G.N. 835/2014;

il P.G. ha depositato conclusioni scritte;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Roma S.C., premesso che con sentenza del medesimo ufficio la RAI spa, datrice di lavoro, era stata condannata a pagarle, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, una somma pari al 50% della retribuzione mensile per il periodo dal maggio 2006 al gennaio 2009, oltre accessori, e che la società aveva adempiuto al dictum giudiziale solo in parte, chiedeva la condanna al pagamento della corrispondente somma di Euro 30.958,17.

2. Nel contraddittorio delle parti, l’adito Tribunale accoglieva la domanda ritenendo che la liquidazione dell’importo determinato in sede giudiziaria doveva avvenire al lordo delle spettanze creditorie del lavoratore.

3. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 8031 del 2015, per quello che interessa in questa sede, confermava la pronuncia di primo grado rilevando che la non definitività della decisione sull’an non determinava la sospensione, nè necessaria nè facoltativa, del giudizio al suo esame e che la natura del credito (a titolo di danno non patrimoniale alla professionalità) ovvero comunque la sua natura risarcitoria (quale danno emergente) non determinava che gli importi dovuti fossero qualificabili come reddito ai sensi del TUIR D.P.R. n. 915 del 1986, art. 49, comma 1.

4. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione la RAI spa affidato a due motivi, cui ha resistito S.C. con controricorso, illustrato con memoria.

5. Il PG rassegnava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2 e art. 49, comma 1 TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), in relazione all’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che il danno liquidato, avvenuto espressamente a titolo di “danno non patrimoniale alla professionalità”, non avesse carattere retributivo a fronte, invece, del disposto di cui all’art. 51 TUIR e art. 6, comma 2 TUIR secondo cui tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi da lavoro dipendente, salva la possibilità del lavoratore di dimostrare che l’indennità si riferisca a voci di risarcimento puro; prova che, nel caso in esame, il lavoratore non aveva fornito.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 48, comma 1 e art. 6, comma 2 TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere considerato la Corte di merito che il danno da dequalificazione professionale era da ricondurre nell’alveo del “lucro cessante” e, in quanto tale, soggetto a tassazione, e non in quello del “danno emergente”, per cui la somma liquidata era fiscalmente rilevante ex art. 6, comma 2 TUIR perchè riconducibile al ristoro del mancato conseguimento di redditi ovvero perchè ne costituiva sostituzione o surrogazione nella misura in cui era configurabile nella medesima categoria del reddito perduto o sostituito.

4. I due motivi, che interferiscono tra loro e quindi possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

5. Il dato intangibile processuale, da cui partire, è quello relativo alla circostanza che la somma di cui è processo attiene ad una liquidazione di “danno non patrimoniale alla professionalità” (sentenza del Tribunale di Roma n. 5519 del 2011).

6. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto possibile tale tipologia di danno specificando che, in tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o di svilirne i compiti (Cass. n. 24585 del 2019).

7. Ne consegue che tale tipologia del pregiudizio, come riconosciuto, determina la sua appartenenza alla fattispecie del danno emergente, e non di lucro cessante ravvisabile nelle ipotesi di perdita derivante dalla mancata percezione di redditi di cui siano maturati tutti i presupposti, per cui non è considerata reddito soggetto a tassazione (Cass. n. 2549 del 2011; Cass. n. 29579 del 2011; Cass. n. 5108 del 2019).

8. La Corte di merito ha correttamente applicato i suddetti principi per cui le asserite violazioni di legge, formulate nei motivi del ricorso, non sussistono.

9. Per completezza deve osservarsi che non risulta essere stata specificamente impugnata l’altra ratio decidendi, su cui è fondata la impugnata decisione, svolta in relazione anche ad una eventuale consistenza patrimoniale della indennità liquidata, in quanto avente natura di “perdita di chance” e non di “lucro cessante”, per cui non sarebbero assoggettati gli importi nè a ritenuta fiscale nè a quella previdenziale L. n. 218 del 1952, ex art. 19, comma 2.

10. Ciò connoterebbe anche di profili di inammissibilità le censure mosse con i motivi, perchè sarebbe rilevabile una carenza di interesse in quanto l’accoglimento delle suddette doglianze non potrebbe determinare in nessun caso la cassazione della gravata pronuncia (Cass. n. 22753 del 2011).

11. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

12. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

13. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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