Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2472 del 03/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 03/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 03/02/2010), n.2472
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
A.S.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, n. 145/21/05, depositata
il 22 dicembre 2005;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria, il quale, modificando le conclusioni
scritte dell’Ufficio, ha concluso per il rigetto del ricorso per
manifesta infondatezza.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe, con la quale e’ stato riconosciuto il diritto di A.S., agente di commercio, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2000;
che il contribuente non si e’ costituito.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso, con il quale si denuncia la violazione della disciplina istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, anche con riguardo alla natura imprenditoriale dell’attivita’ degli agenti di commercio (primo e secondo motivo), nonche’ la violazione del principio dell’onere della prova ed il vizio di motivazione circa l’accertamento della insussistenza di autonoma organizzazione (terzo e quarto motivo), e’ manifestamente infondato: cio’, da un lato, sulla base del principio secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 e’ escluso dall’applicazione dell’IRAP soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata, e il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009);
dall’altro, in quanto la sentenza contiene l’accertamento del difetto dell’autonoma organizzazione, basato sulle dichiarazioni fiscali del contribuente (dalle quali risultava la mancanza di dipendenti o collaboratori e la presenza di “una minima, se non inesistente, dotazione di mezzi”), senza, pertanto, violazione del principio secondo cui l’onere della prova della insussistenza dell’organizzazione grava sul contribuente medesimo, e tale accertamento e’ oggetto di censure del tutto generiche e prive del requisito dell’autosufficienza;
che, in conclusione, il ricorso va rigettato;
che non v’e’ luogo a provvedere in ordine alle spese, in assenza di svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010