Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24719 del 19/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 19/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13901-2014 proposto da:

P.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TUSCOLANA 339, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO GIOVANFORTE,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 6, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO POLLICE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLO PACELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 213/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 17/06/2013.

Fatto

RILEVATO

che con atto di citazione del 2007 il signor P.P. convenne davanti al tribunale di Terni la moglie, signora A.R., con la quale era incorso un giudizio di separazione personale, per sentir accertare la sua esclusiva proprietà sull’immobile, già destinato a casa coniugale, sito in (OMISSIS);

che a fondamento della propria domanda il P. argomentava che l’immobile, acquistato in costanza di matrimonio, non era caduto in regime di comunione legale perchè la moglie era intervenuta nella stipula del contratto dando atto che il medesimo, e le sue pertinenze, costituivano “beni personali del marito, esclusi dalla comunione tra coniugi”;

che il tribunale di Terni rigettava la domanda dell’attore e tale decisione veniva confermata dalla corte d’appello di Perugia, adita dal P., sul rilievo che nell’atto di acquisto mancava l’espressa dichiarazione che gli immobili erano stati acquistati con i mezzi indicati dall’art. 179 c.c., comma 1, lett. f;

che secondo la corte distrettuale la suddetta dichiarazione non poteva ritenersi implicitamente contenuta nella dichiarazione negoziale che i suddetti beni erano esclusi dalla comunione coniugale, perchè quest’ultima dichiarazione era del tutto generica, non facendo esplicito riferimento ad alcuna “delle ipotesi di cui alle lettere c), d),ed f) previsto dall’art. 179 c.c., comma 2”;

che, d’altro lato, sempre secondo la corte distrettuale, la mancanza di una dichiarazione avente ad oggetto la ricorrenza della causa di esclusione di cui all’art. 179 c.c., comma 1, lett. f non era superabile con il riconoscimento della personalità dell’acquisto fatto dalla convenuta, giacchè tale riconoscimento presupporrebbe “la corretta esclusione dell’acquisto dalla comunione, ciò che nel caso di specie, come si è detto, non c’è stato”;

che avverso la sentenza della corte perugina il sig. P. ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi;

che con il primo mezzo di gravame, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia il vizio di omesso esame del fatto decisivo, emergente dalle risultanze documentali acquisite agli atti, che l’immobile in questione era stato acquistato per il prezzo di Euro 25.000 solo quattro mesi dopo che il P. aveva venduto un immobile in (OMISSIS), di proprietà sua e dei suoi genitori, per il prezzo di Euro 26.000;

che con il secondo mezzo di gravame, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia la violazione delle regole di interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa, nell’esame dell’atto di acquisto dell’immobile, trascurando l’analisi della volontà negoziale emergente dalla dichiarazione ivi rilasciata dalla signora A..

che la signora A. ha depositato controricorso;

che prima dell’adunanza di camera di consiglio ex art. 180 bis c.p.c., comma 1 del 9.5.17, in cui la causa è stata decisa, non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che con i due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, il ricorrente sostanzialmente censura la sentenza gravata per non aver effettuato alcuna verifica in ordine alla provenienza della provvista con cui era stato pagato il prezzo dell’immobile per cui è causa, in tal modo violando la previsione dell’art. 179 c.p.c. che esclude dalla comunione gli immobili acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali, quando l’esclusione risulti dall’atto di acquisto cui abbia partecipato il coniuge;

che la doglianza va accolta, in quanto la corte territoriale ha omesso di compiere qualsivoglia accertamento sull’allegazione del P. secondo cui l’immobile de quo era stato pagato con denaro proveniente dalla vendita di un bene in proprietà sua personale e dei suoi genitori, laddove – a fronte della dichiarazione rilasciata dalla signora A. nell’atto di acquisto di tale immobile sulla natura personale del medesimo – tale accertamento sarebbe stato necessario, alla luce del principio, reiteratamente affermato da questa Corte (sentt. 22755/09, 19513/12, 23565/16) che, in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comunione legale, la dichiarazione resa dal coniuge non acquirente in ordine alla natura personale di un immobile acquistato non ha portata dispositiva, ma può rilevare come prova dell’esistenza dei presupposti di fatto a cui la legge collega l’esclusione dalla comunione;

che quindi in definitiva il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte di merito, che procederà all’ accertamento dei presupposti di fatto di cui all’art. 179 c.c., comma 1, lett. f).

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla corte d’appello di Perugia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA