Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24719 del 14/09/2021

Cassazione civile sez. I, 14/09/2021, (ud. 19/04/2021, dep. 14/09/2021), n.24719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21437/2019 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliata in Roma, in via Monte

Zebio n. 24, presso lo studio dell’avvocato Lombardi Leopoldo,

rappresentata e difesa dall’avvocato Missaglia Daniela, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.R., elettivamente domiciliato in Roma, in via Filippo

Corridoni n. 19, presso lo studio dell’avvocato Puglionisi Sonja,

rappresentato e difeso dagli avvocati Hazan Maurizio, Taurini

Stefano, con procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

T.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 371/2019 della Corte d’appello di Brescia del

12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2021 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza del 28.3.17 la Corte di cassazione accolse il ricorso di T.R. avverso la sentenza emessa nel 2014 dalla Corte d’appello di Brescia, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo, di rigetto della domanda proposta dal T. avente ad oggetto il disconoscimento di paternità del figlio L., nato il (OMISSIS) in costanza di matrimonio celebrato nel (OMISSIS) con V.A. dalla quale aveva divorziato con sentenza di omologa del (OMISSIS).

In particolare, la cassazione ritenne tempestivamente esercitata l’azione in esame con citazione notificata il 7.8.08 poiché a tale data non era ancora decorso il termine annuale, di cui all’art. 244 c.c., decorrente dalla conoscenza della sua incapacità a procreare, dovendosi collocare tale scoperta nel (OMISSIS), allorché furono effettuati gli ulteriori esami clinici per verificare la possibilità di avere figli con la nuova compagna, come affermato anche dalla Corte d’appello e dal Tribunale.

A seguito della cassazione della sentenza di secondo grado, il giudizio fu riassunto dal T.; si costituì la V. sollevando anzitutto questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 104, comma 9, nella parte in cui stabilisce che il termine di decadenza del quinto anno dalla nascita del figlio s’applica solo nei procedimenti futuri e non a quelli, come quello in questione, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, e ciò per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., emergendo un’iniqua disparità di trattamento tra figli la cui paternità è disconoscibile sulla base della pendenza o meno del procedimento, salvo il giudicato formatosi all’entrata in vigore della legge di riforma.

A seguito di c.t.u., con sentenza emessa il 28.2.19, la Corte territoriale ha accolto le domande del T., dichiarando che il medesimo non è padre biologico di T.L., osservando che: la questione di legittimità costituzionale era infondata, poiché involgeva una questione discrezionale inerente alla retroattività, o meno, delle norme introdotte con la riforma dell’art. 244 c.c.; dalla c.t.u. era emersa la conferma dell’assoluta incapacità di procreare del T., per azoospermia sulla base delle analisi del (OMISSIS) e del referto dello spermiogramma del (OMISSIS); a seguito di tali analisi erano state tentate varie fecondazioni assistite omologhe dal (OMISSIS), con esito negativo, mentre un nuovo esame clinico nel (OMISSIS) aveva confermato la diagnosi precedente; dagli atti era emerso altresì che la nascita di L. era stata frutto di una procedura di fecondazione eterologa effettuata dalla moglie del controricorrente all’insaputa del marito, con materiale biologico di terzo sconosciuto; pertanto poteva dirsi superata la presunzione di paternità in capo al T. nei confronti di L., nato in costanza del matrimonio. V.A. ricorre in cassazione con due motivi.

T.R. resiste con controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 Cost. e degli artt. 6 e 8Convenzione EDU, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale invocata in ordine all’asserita iniqua disparità di trattamento tra i figli circa l’applicazione dei nuovi termini previsti dall’art. 244, c.c., comma 4 – riformato con D.Lgs. n. 154 del 2013 – decorrenti dall’entrata in vigore della novella, con esclusione dei casi in cui si era formato il giudicato. La ricorrente, nell’affermare l’illegittimità costituzionale della norma transitoria (D.Lgs. n. 154, art. 104, comma 9) nella parte in cui ha sancito l’applicabilità delle nuove norme ai procedimenti pendenti, evidenzia che, nel caso concreto, la norma in esame contempla un rapporto non equilibrato tra favor veritatis e favor legittimatis, considerando altresì che l’azione fu promossa nel (OMISSIS) quando il minore aveva dodici anni.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, non avendo la Corte d’appello compensato le spese del giudizio, omettendo di considerare la novità e la complessità della fattispecie.

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo non può essere accolto. La ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata riguardo all’asserita disparità di trattamento che emergerebbe con l’applicazione dei nuovi termini previsti dall’art. 244 c.c., comma 4 – riformato con D.Lgs. n. 154 del 2013 – decorrenti dall’entrata in vigore della novella, in quanto applicando quest’ultima anche ai procedimenti pendenti l’azione di disconoscimento della paternità non avrebbe potuto essere esercitata poiché nel (OMISSIS) il figlio aveva (OMISSIS).

La motivazione adottata dalla Corte d’appello, che ha ritenuto la rilevanza della questione, escludendone la manifesta incostituzionalità, è corretta. Invero, la questione di costituzionalità, nella parte in cui sancisce l’applicabilità della nuova versione dell’art. 244 c.c., a seguito della riforma apportata dal D.Lgs. n. 154 del 2013, ai soli procedimenti futuri e non anche a quelli pendenti alla data d’entrata in vigore del suddetto D.Lgs., per violazione dei criteri di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., pur essendo indubbiamente rilevante, come affermato dalla Corte territoriale, è tuttavia manifestamente infondata in quanto in materia di successione delle leggi nel tempo vige il principio di irretroattività, ribadito esplicitamente dalla norma transitoria anzidetta, e tale principio, che nel campo penale assurge a precetto costituzionale di carattere assoluto, resta valido per ogni altro settore del diritto come direttiva generale, sancita dall’art. 11 preleggi, cui il legislatore può derogare in via di eccezione, in modo espresso e comunque non equivoco, quando ricorrano particolari esigenze, sicché deve escludersi ogni profilo di incostituzionalità di una norma che disponga solo per l’avvenire restando anzi sottratta al giudizio di costituzionalità una norma della quale sia espressamente stabilita l’irretroattività essendone rimesso all’interprete l’accertamento della sua operatività nel tempo (Cfr. Cass., SU, n. 22954/07).

E’ stato altresì affermato che, in tema di successione di norme giuridiche nel tempo, il principio dell’irretroattività, fissato dall’art. 11 preleggi, comporta che la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici già esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso (v. Cass., SU, n. 16395/07).

Nel caso concreto, alla luce dei richiamati principi generali sulla successione delle leggi, non emerge alcuna ragione per ritenere, come invocato dalla ricorrente, che la norma transitoria di cui al D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 104, comma 9, abbia introdotto un’ingiustificata, irragionevole disparità di trattamento nella parte in cui sancisce l’applicabilità delle norme introdotte dal D.Lgs. n. 154 ai giudizi in corso, salvi gli effetti del giudicato. Viene, cioè, in rilievo il legittimo potere discrezionale del legislatore di introdurre modifiche normative circa i presupposti dell’azione di disconoscimento della paternità con applicazione ai giudizi promossi dopo l’entrata in vigore della riforma, con il limite del giudicato, senza che possa dubitarsi dell’insussistenza di qualsivoglia violazione degli art. 2 e 3 Cost., artt. 6 e 8 CEDU. Si tratta, invero, di uno schema operativo molto diffuso nel caso di novellazione di istituti previgenti (si pensi alla riforma delle azioni revocatorie fallimentari oggetto del D.L. n. 35 del 2005, per la quale questa Corte escluse ogni dubbio di costituzionalità per irragionevole disparità di trattamento: v. Cass., n. 5962/08).

Nel caso concreto, la ricorrente lamenta, in particolare, che l’introduzione della norma che preclude l’azione di disconoscimento della paternità decorsi cinque anni dalla nascita del figlio, abbia determinato una discriminazione tra soggetti sottoposti alle medesime situazioni di fatto e diritto. La doglianza non ha pregio, nella misura in cui essa genericamente inerisce a qualunque fattispecie di successione di leggi che, per sua stessa natura, provoca una cesura tra ambito applicativo previgente e quello successivo alla riforma intervenuta, salvo ipotizzare la necessità di tutelare specifici diritti ritenuti dal legislatore meritevoli di particolare pregnanza, che induca a sancire la retroattività, assoluta o parziale della legge di riforma.

Nella fattispecie, tuttavia, il legislatore ha sancito l’irretroattività delle norme novellate aì procedimenti pendenti, nel corretto esercizio della potestà normativa insuscettibile dell’adombrato vaglio di costituzionalità, né la ricorrente ha addotto specifici profili d’incostituzionalità che non fossero quelli genericamente riferiti all’ordinaria conseguenza di qualunque successione di leggi.

Il secondo motivo è invece inammissibile, tendendo al riesame dei fatti inerenti al giudizio di condanna alle spese del giudizio e alla sussistenza dei presupposti dell’invocata compensazione.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 4200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Dispone che i dati identificativi delle parti siano oscurati nel caso di pubblicazione del provvedimento, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

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