Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24719 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. II, 08/10/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 08/10/2018), n.24719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16616 – 2014 R.G. proposto da:

CASA di CURA EREMO di ARCO s.r.l., – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in

virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato

Flavio Maria Bonazza ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Cosseria, n. 5, presso lo studio dell’avvocato Guido Francesco

Romanelli.

– ricorrente –

contro

d.L.M., – c.f. (OMISSIS) – d.A. – c.f.

(OMISSIS) – d.G. – c.f. (OMISSIS) – rappresentati e

difesi in virtù di procura speciale a margine del controricorso

dall’avvocato Maurizio Tosadori ed elettivamente domiciliati in

Roma, alla via dei Savorelli, n. 11, presso lo studio dell’avvocato

Anna Chiozza;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della corte d’appello di Trento n. 110 dei

6/27.3.2014;

udita la relazione nella camera di consiglio del 19 aprile 2018 del

consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto in data 24.1.2011 d.L.M., d.A. e d.G. citavano a comparire dinanzi al tribunale di Rovereto la “Casa di Cura Eremo di Arco” s.r.l..

Chiedevano dichiararsi e darsi atto dell’intervenuto acquisto da parte loro, per usucapione, in dipendenza della ininterrotta protrazione sin dal 1983 del pubblico e pacifico possesso, della proprietà della particella n. (OMISSIS) e di porzione delle particelle n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), intavolate a nome della “Casa di Cura Eremo di Arco”; chiedevano altresì dichiararsi e darsi atto dell’intervenuta estinzione, per non uso ultraventennale, della servitù di passaggio a carico della particella n. (OMISSIS) di loro proprietà ed a favore delle particelle n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) di proprietà della convenuta.

In data 31.1.2011 gli attori chiedevano farsi luogo ad accertamento tecnico preventivo, sicchè veniva disposta ed espletata c.t.u..

Si costituiva la “Casa di Cura Eremo di Arco” s.r.l..

Instava per il rigetto dell’avversa domanda.

Assunta la prova per testimoni, con sentenza non definitiva n. 471/2012 l’adito tribunale accoglieva le domande di parte attrice; con successiva ordinanza del 19.12.2012 disponeva c.t.u. ai fini della predisposizione del tipo di frazionamento.

Espletata la consulenza tecnica, il tribunale di Rovereto pronunciava sentenza definitiva n. 279/2013.

Avverso la sentenza non definitiva n. 471/2012 proponeva appello la “Casa di Cura Eremo di Arco” s.r.l..

Resistevano d.L.M., d.A. e d.G..

Con sentenza n. 110 dei 6/27.3.2014 la corte d’appello di Trento rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Casa di Cura Eremo di Arco” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

d.L.M., d.A. e d.G. hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese.

La ricorrente ha depositato memoria.

Del pari hanno depositato memoria i controricorrenti.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1158 e 2697 c.c. e degli artt. 116 e 132 c.p.c..

Deduce che la corte di merito non ha disaminato il fatto dell’effettivo esercizio del possesso per un arco temporale quantomeno pari ad un ventennio sull’intera area asseritamente usucapita.

Deduce in particolare che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi e dagli esiti dell’accertamento tecnico preventivo si evince che l’avverso preteso possesso non ha riguardato per la durata di un ventennio l’intera estensione asseritamente usucapita.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che la corte distrettuale, allorchè ha condiviso la valutazione del primo giudice in ordine alla non comparabilità ed alla scarsa leggibilità delle allegate riproduzioni fotografiche, non ha considerato l’essenziale circostanza per cui le foto ritenute irrilevanti erano state senza equivoci riconosciute da taluni dei testi escussi.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi.

Invero pur il primo motivo si qualifica in via esclusiva in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Occorre tener conto, da un lato, che anche con il primo mezzo la ricorrente censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte territoriale ha atteso (“la Corte trentina (…) ha (…) precisato, in forma apodittica ed erronea, con riferimento alla questione dell’estensione spaziale e temporale del preteso possesso, ritenuto esercitato dai co-attori (…)”: così ricorso, pag. 20); dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

In tal guisa ambedue i motivi sono inammissibili.

Più esattamente si rimarca, da un canto, che il giudizio di appello ha avuto inizio con citazione notificata in data 14.6.2013 (cfr. sentenza d’appello, pag. 1); dall’altro, che la previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”, si applica al caso di specie, giacchè non si applica (agli effetti del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 2, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134) ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11.9.2012 (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860).

In ogni caso con i motivi in esame la ricorrente censura la pretesa distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa (“tale fatto ha ricevuto una lineare conferma testimoniale (…)”: così ricorso, pag. 22; “lo stesso accertamento tecnico preventivo (…) ha confermato determinate circostanze attestative del decisivo fatto, (…)”: così ricorso, pag. 25; “le foto ritenute irrilevanti (…) erano state inequivocamente riconosciute, a fronte della relativa chiarezza, da parte di vari testi escussi”: così ricorso, pag. 29).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 1146 c.c., comma 2 e art. 1158 c.c., dell’art. 115c.p.c., comma 2 e art. 345 c.p.c. e della L. n. 499 del 1929.

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte d’appello, la contestazione relativa all’acquisto per usucapione da parte di A. e d.G. “rappresenta un mero sviluppo giuridico delle tesi relative alla contestata applicabilità del disposto dell’art. 1158 c.c. a favore delle originarie co-attrici A. e D.G.” (così ricorso, pag. 33).

Immeritevole di seguito è pur il terzo motivo.

Si premette che la corte di merito ha reputato inammissibili, siccome svolte per la prima volta con l’atto di appello, “le contestazioni relative all’acquisto per usucapione in capo a A. e D.G., per essere state le stesse di nove e dieci anni nel 1983 e per essere le stesse divenute titolari della mera nuda proprietà per donazione solo nel 1999” (così sentenza d’appello, pag. 27).

Propriamente la corte distrettuale ha esplicitato che la s.r.l. appellante non aveva in prime cure specificamente contestato l’esercizio delle facoltà corrispondenti al diritto di proprietà da parte di A. e d.G. unitamente al padre, “fatto che in assenza di contestazione deve essere ritenuto ammesso” (così sentenza d’appello, pag. 27).

In questi termini è da condividere il rilievo della corte territoriale.

Difatti a nulla vale che la ricorrente deduca che in prime cure aveva prospettato “l’inesistenza di un possesso ultraventennale da parte di tutti i co-attori sulle aree di relativa proprietà” (così ricorso, pag. 35), onde addurre che l’argomentazione difensiva veicolata dal quarto motivo d’appello costituiva “mero sviluppo giuridico di tesi, già prospettate in prime cure” (così ricorso, pag. 36).

Invero la circostanza che la “Casa di Cura Eremo di Arco” in primo grado avesse tout court contestato l’avverso possesso, non implica che avesse prefigurato in modo specifico l’impossibilità per A. e d.G. di esercitare il possesso unitamente e congiuntamente al padre.

Va recepito dunque l’argomento della corte distrettuale a tenor del quale il quarto motivo d’appello ha veicolato una tardiva contestazione, recte una tardiva eccezione in senso proprio, atta ad introdurre “un nuovo tema di indagine, ponendo le appellate nella impossibilità di dedurre e provare circostanze idonee a dimostrare quanto allegato” (così sentenza d’appello, pag. 28).

Le puntualizzazioni testè svolte non escludono, al contempo, che pur la censura al terzo mezzo di impugnazione sottesa si risolve nella contestazione del giudizio “di fatto” cui la corte territoriale ha atteso (“i co-attori avevano prospettato (…) un rilievo che, in realtà, è contraddetto dalle risultanze dell’estratto tavolare, relativo alla p. ed. 684 (…)”: così ricorso, pag. 34).

D’altronde i controricorrenti hanno a loro volta addotto, e trattasi di controdeduzioni di certo pertinenti, che “in modo del tutto arbitrario viene messo in relazione il possesso della p.ed. 684 con il possesso dei beni oggetto di domanda” (così controricorso, pag. 45), cioè della particella n. (OMISSIS) e di porzione delle particelle n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), e che “il fatto che A. e d.G. acquisirono dal padre il diritto di nuda proprietà su detto immobile l’id est, sulla particella n. (OMISSIS)) solo nel 1999, non è da solo sufficiente ad escludere un possesso anteriore delle attrici sullo stesso” (così controricorso, pag. 46) e, si aggiunge, sulla particella n. (OMISSIS) e su porzione delle particelle n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS).

In dipendenza del rigetto del ricorso la s.r.l. ricorrente va condannata a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è datato 18.6.2014.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “Casa di Cura Eremo di Arco” s.r.l., a rimborsare ai controricorrenti, d.L.M., d.A. e d.G., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis cit..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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