Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24719 del 04/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24719 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 11487-2012 proposto da:
DI PASQUA AGOSTINO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio
dell’avvocato TRALICCI GINA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato STANISCIA NICOLA
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

2013
8019

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SRL,
CARRERA FEDERICO, INA ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA;
– intimati

avverso la sentenza n. 5643/2011 del TRIBUNALE di
ROMA del 2/03/2011, depositata il 16/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 04/11/2013

consiglio del 10/10/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GIOVANNI GIACALONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

40) R. G. n. 11487/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. — La sentenza impugnata (Trib. Roma, 16/03/2011) ha, per quanto qui
rileva, respinto l’appello promosso da Agostino Di Pasqua contro la
sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma, che aveva rigettato la sua

del veicolo di proprietà della S.r.l. Menarini e condotta da Federico Carrera,
condividendo integralmente la decisione emessa in primo grado, per cui il
modulo di constatazione amichevole non si presentava completo ed
idoneamente compilato.
2. — Ricorre per Cassazione il Di Pasqua; gli intimati non hanno svolto
attività difensiva. La censura lamentata dal ricorrente è:
2.1 — Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3
c.p.c. — con riguardo agli artt. 2054 — 2697 c.c. — 112 c.p.c. error in
procedendo

vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., ritenendo che il

giudice d’appello abbia omesso di pronunciarsi su una circostanza
determinante ai fini della decisione e consistente nell’accertamento da parte
del CTU del nesso eziologico tra il sinistro e il danno fisico subito; inoltre si
lamenta la mancata valutazione dell’efficacia probatoria del CID, benché
presuntivamente non ritualmente applicato, in presenza di una CTU medicolegale attestante la sussistenza del nesso eziologico.
3. Il ricorso è manifestamente privo di pregio. Si ripropone, in particolare,
un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, senza tenere
conto del consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui, quanto alla
valutazione delle prove adottata dai giudici di merito, il sindacato di
legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sè, che appartiene
all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, (Cass. n.
12690/10, in motivazione; n. 5797/05; 15693/04). L’esame dei documenti
esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei
documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio
sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come
la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a
3

domanda di risarcimento dei danni subiti a causa del tamponamento da parte

sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al
giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione
una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che
quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto
a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive,
dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,
sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili

caso di specie, il giudice d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi
di diritto affermati da questa S.C., ritenendo, da un lato, l’indubbia valenza
probatoria riconoscibile al modulo di constatazione amichevole tale da far
ritenere sussistente la responsabilità di un conducente ai danni di un altro;
dall’altro, non sussistenti in concreto i requisiti di completezza richiesti
nella compilazione del modulo stesso. Infatti, questa S.C. ha più volte
ribadito che in mancanza di completezza formale e sostanziale o in caso di
difformità delle dichiarazioni rispetto ad altre dalle parti in precedenza rese,
il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale non è assistito da
alcuna presunzione di veridicità, ma assume valore di mero indizio in ordine
ai fatti in esso indicati relativi al sinistro, ovvero di rettifica delle precedenti
dichiarazioni e che in tema di responsabilità civile, nel caso di scontro tra
veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, affinché possa
sussistere la presunzione di veridicità del modello di constatazione
amichevole dell’incidente (cosiddetto CID), ai sensi dell’articolo 5, comma
secondo, del d.l. 23 dicembre 1976 n.857, conv. nella legge 26 febbraio
1977 n.39, ratione temporis applicabile, è necessario che lo stesso sia
completo in ogni sua parte, e che esso sia trasmesso all’assicuratore prima
dell’inizio del giudizio di risarcimento. Nel caso, invece, che il detto
modello sia prodotto per la prima volta solo nel corso del giudizio, esso vale
come indizio in ordine alla dinamica del sinistro. (Cass. n. 27005/2005; n.
10304/2007).
4. — 1111 relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte.
4

con la decisione adottata (Cass. n. 5328/07, in motivazione; 12362/06). Nel

Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa
sede;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013
11 Pre

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

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