Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24719 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. II, 03/10/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 03/10/2019), n.24719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27783/2015 R.G., proposto da:

NIKAL SERVIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Cuffaro, con domicilio

eletto in Roma alla Via Caio Mariio n. 7.

– ricorrente –

contro

I.T.E. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. Maria Panetta, con domicilio eletto

in Roma alla Piazza Sallustio n. 24.

– controricorrente –

e

FONDAZIONE ECCLESIASTICA ISTITUTO MARCHESI TERESA, GERIMO E LIPPO

GERINI, in persona del legale rappresentante p.t..

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7773/2014,

depositata in data 19.12.2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14.3.2019 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Fondazione Ecclesiastica Istituto Marchesi ha adito il Tribunale di Roma, assumendo di esser titolare di una servitù di passaggio sul fondo meglio identificato in atti, lamentando che l’esercizio del diritto le era stato impedito dall’ISTAS mediante l’apposizione di tre cancelli di accesso al tratto asservito e la realizzazione di un campo da tennis. Ha dedotto inoltre che la convenuta aveva occupato tre porzioni di terreno di sua proprietà, di cui ha chiesto il rilascio.

La causa è stata riunita ad altra controversia proposta dall’ITE al fine di ottenere la rimozione di tutti gli ostacoli che impedivano l’esercizio di altra servitù di passaggio vantata sul fondo già oggetto del primo giudizio.

In corso di causa sono intervenute la Euro Immobiliare 3000 s.r.l. e la Acquasanta Wellness s.r.l., quali aventi causa della ISTAS.

All’esito il tribunale, in accoglimento della domanda proposta dall’ITE, ha ordinato la rimozione dei cancelli apposti all’accesso al circolo tennis Acquasanta, ha rigettato la domanda della Fondazione e le altre riconvenzionali, regolando le spese.

La Corte distrettuale di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha tuttavia accolto l’appello della Fondazione ed ha ordinato alla Veneto Cleaner (avente causa della Veneto Clear s.r.l., incorporante per fusione della Acquasanta Wellness), al rilascio dei terreni censiti in catasto al fl. 921, partt. 53 e 54, respingendo l’appello incidentale della Veneto Cleaner e dichiarando inammissibile quello dell’ITE.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Nikal Servizi s.r.l., quale avente causa della Veneto Cleaner, sulla base di due motivi di ricorso, illustrati con memoria.

La ITE S.p.a. ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1158 e 1164 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la sentenza impugnata abbia erroneamente respinto la domanda riconvenzionale di usucapione del tratto retrostante il cancello di accesso alla circolo del tennis di proprietà della ricorrente, affermando che, vantando quest’ultima il solo diritto di passaggio, non vi era prova del compimento di atti di interversione.

Sostiene la ricorrente che, sin dal momento della costituzione della servitù, aveva esercitato un possesso pieno, avendo la disponibilità esclusiva delle chiavi dei cancelli, non occorrendo il compimento di atti di interversione.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha osservato che la dante causa della ricorrente era titolare solo di una servitù di passaggio sull’area in contestazione e che il tratto oggetto di causa era chiuso sin dall’inizio da un cancello.

In nessun punto della sentenza si rinviene l’assunto secondo cui la proprietaria non avesse disponibilità dell’area o delle chiavi di accesso, avendo la sentenza precisato che – al contrario – la titolare del fondo dominante non aveva esteso il proprio possesso, escludendone la titolare.

Peraltro, la sentenza ha accertato che il cancello era in loco sin dall’epoca di costituzione della servitù per cui era logico concludere che l’esercizio dei diritti spettanti alle parti, pur se di diverso contenuto, si fosse svolto con modalità compatibili con la situazione originaria dei luoghi.

Anche di recente questa Corte ha stabilito che l’art. 1164 c.c., regolando la sola ipotesi che taluno abbia inizialmente esercitato un possesso corrispondente ad un diritto reale su cosa altrui, non è applicabile al caso in cui sin dall’origine il possesso si sia estrinsecato in un’attività corrispondente ad un diritto di proprietà o di comproprietà (Cass. 7846/2015; Cass. 7846/1994; Cass. 1209/1986).

L’errore denunciato poteva – quindi – sussistere solo ove la Corte di merito avesse accertato in concreto – dandone atto in motivazione – l’esercizio da parte della ricorrente di un possesso pieno, manifestato all’esterno con modalità tali da impedire qualsivoglia utilizzo da parte della resistente, per cui, mancando qualsivoglia riscontro in fatto di tale circostanza, la violazione denunciata non può dirsi sussistente.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1158,1164 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, sostenendo che dall’esame dei titoli di acquisto emergeva che l’area controversa, costituita dal viale posto a ridosso del confine dell’immobile della ricorrente, chiusa da un cancello, era oggetto delle domande proposte nei due diversi giudizi, poi riuniti.

In particolare, l’immobile oggetto di causa era in parte ricadente nell’originaria proprietà ITE ed altra parte ricadeva nella proprietà ISTAS. Quest’ultima era titolare del tratto gravato da servitù di passaggio in favore della Fondazione Gerini ed aveva a sua volta il diritto di passaggio sulla porzione in titolarità ITE.

Di conseguenza la sentenza, avendo escluso che la Fondazione avesse usucapito il diritto di passaggio sulla striscia di terreno a causa della chiusura del cancello, non poteva poi escludere l’usucapione del diritto di proprietà da parte della ricorrente nei confronti della ITE.

Il motivo non può essere accolto.

La circostanza che la striscia di terreno oggetto della domanda di usucapione fosse la medesima rispetto alla quale la Fondazione aveva rivendicato il diritto di servitù è stata specificamente presa in considerazione dalla sentenza, laddove ha correttamente identificato i beni controversi.

La Corte ha difatti dato atto che erano stati proposti due distinti giudizi, l’uno intrapreso dalla Fondazione e l’altro dall’ITE, che riguardavano il medesimo tratto di strada (sentenza pag. 3).

Le contrapposte pretese delle parti rispetto al medesimo bene non impediva di escludere il diritto di passaggio in favore della Fondazione e di riconoscere la piena proprietà in capo all’ITE, una volta stabilito che solo la parte che pretendeva di aver usucapito la servitù non aveva accesso al tragitto destinato al transito.

Tale statuizione non implicava – difatti – che anche la ITE fosse nell’impossibilità di godere ed utilizzare il bene, poichè, per quanto già osservato, non trova riscontro nella sentenza impugnata l’assunto secondo cui solo la ricorrente avesse il possesso esclusivo e che proprio perciò, avesse esercitato un possesso pieno utile all’usucapione.

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4500,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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