Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24718 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/10/2017, (ud. 27/04/2017, dep.19/10/2017),  n. 24718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22802-2012 proposto da:

C.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

S.COSTANZA 27, presso lo studio dell’avvocato LUCIA MARINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO MACARI;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRESSANONE 3,

presso lo studio dell’avvocato DIVA PENNACCHIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato SAMANTHA TATTA;

– controricorrente –

e contro

CA.GI., C.L., CA.FR.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2644/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MARINI Lucia con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MACARI Vincenzo, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato TATTA Samantha difensore del resistente che ha

chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del Tribunale di Latina è stata accolta la domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione di alcuni fondi siti in (OMISSIS), proposta da C.G. nei confronti di Gi., L. e C.A., nonchè di Fr. e Ca.Da..

2. La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello proposto da C.A.: la pronuncia di primo grado avrebbe infatti erroneamente ritenuta raggiunta la prova del possesso dei beni; con sentenza del 16 maggio 2012 è quindi stata riformata la pronuncia di primo grado e la domanda di usucapione è stata rigettata.

3. Contro la pronuncia d’appello C.G. propone ricorso in cassazione, articolato in due motivi, nei confronti di A., Gi. e C.L., nonchè di Ca.Fr. (in proprio e quale erede di Ca.Da.).

C.A. resiste con controricorso, denunciando l’inammissibilità del ricorso e comunque l’infondatezza dei motivi. La ricorrente C.G. e il controricorrente C.A. hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Gli intimati Ca.Gi., C.L. e Ca.Fr. non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso, rubricato “violazione e/o falsa applicazione dei principi e delle norme in materia di usucapione ex art. 1158 c.c.”, in realtà fa valere vizi della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.

Con esso la ricorrente infatti lamenta che la Corte d’appello, nel negare la sussistenza del c.d. animus possidendi, ha “decisamente travisato” il “tessuto probatorio”, “del quale è stato fatto mal governo nella motivazione”. La Corte d’appello avrebbe così mal valutato le dichiarazioni in primo grado rese in sede di interrogatorio formale da C.A. e quelle espresse dai cinque testimoni escussi e non avrebbe adeguatamente considerato la mancata difesa degli altri “tolleranti” comproprietari dei beni.

Con il secondo motivo, questo correttamente intitolato “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo”, la ricorrente ancora denuncia la “lettura degli elementi di prova” operata dalla Corte d’appello: la Corte avrebbe infatti errato nell’interpretare le dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente al consulente tecnico d’ufficio nominato in un diverso giudizio avente ad oggetto la divisione di beni, tra i quali erano compresi quelli oggetto della domanda di usucapione.

I due motivi, al di là del non corretto inquadramento del primo, sono comunque infondati.

Nella pronuncia impugnata, la valutazione delle prove assunte in primo grado è svolta in modo analitico, argomentando le scelte interpretative operate: essa si sottrae pertanto al sindacato della Corte di cassazione (ex multis, cfr. Cass. 1792/2017).

2. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 1.700 per compensi, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sentenza redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. Ca.Da..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda Civile, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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