Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24718 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. II, 08/10/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 08/10/2018), n.24718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9094-2014 proposto da:

M.R., MA.LI. e R.C.R.,

rappresentati e difesi dagli Avvocati PAOLO PISCIELLA e DE

BENEDICTIS GABRIELLA ed elettivamente domiciliati presso lo studio

dell’Avv. Franco Sabatini, in ROMA, VIALE GORIZIA 14;

– ricorrenti –

contro

G.G., G.E., D.D., GR.SA. e

R.F.R., rappresentati e difesi dall’Avvocato ANTONINO

MACERA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Luigi

Sabatini in ROMA, PIAZZA CRATI 20;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1101/13 della CORTE DI APPELLO di L’AQUILA,

pubblicata il 6/11/2013;

letta la requisitoria scritta del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO, che ha concluso per il

rigetto del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 24.1.1994, M.R. MA.LI., R.C.R. e P.F. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Teramo G.S., G.G., GR.SA. e R.F.R., chiedendo l’accertamento del loro diritto di proprietà su un’area scoperta, adiacente ad alloggi già dell’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), siti nel Comune di Atri, da essi acquistati direttamente dall’Ente o da aventi causa dell’Istituto. Gli attori chiedevano la condanna dei convenuti al rilascio dell’area detenuta dai medesimi abusivamente e alla rimozione delle opere e delle coltivazioni.

I convenuti, costituendosi, contestavano il fondamento delle domande e proponevano domanda riconvenzionale di usucapione dell’area rivendicata dagli attori.

Costituitisi gli eredi di G.S., a seguito del decesso dello stesso, assunte prove per interrogatorio, con sentenza n. 769/2004, depositata il 29.6.2004, il Tribunale di Teramo accoglieva le domande e condannava i convenuti alle spese di lite.

Avverso tale sentenza proponevano appello G.G., in proprio e quale erede di G.S., G.E. e D.D., quali eredi di S. e Gu.Si., GR.SA. e R.F.R., deducendo: 1) la carenza di prova del diritto di proprietà vantato dagli attori; 2) l’omesso rilievo del loro acquisto dell’area per usucapione; 3) l’erronea qualificazione della loro signoria di fatto sull’area quale detenzione e non quale possesso; 4) l’errata applicazione del regime delle pertinenze. Gli appellati si costituivano, resistendo al gravame, di cui chiedevano il rigetto.

Con sentenza n. 1003/2007, depositata il 26.11.2007, la Corte d’Appello di L’Aquila respingeva l’appello e condannava gli appellanti alle spese di lite del grado.

Avverso detta sentenza gli appellanti proponevano ricorso per Cassazione, notificato l’11.4.2008,

Resistevano con controricorso M.R., Ma.Li., R.C.R. e P.F., chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile e, comunque di rigettarlo.

Con sentenza n. 9896/2010, depositata il 26.4.2010, la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo e rigettava il secondo e il terzo; cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava, anche per le spese, alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione.

Il giudizio veniva riassunto, in sede di rinvio, davanti alla Corte d’Appello di L’Aquila da M.R., Ma.Li., R.C.R. e P.F..

Con sentenza n. 1101/2013, depositata il 6.11.2013, la Corte d’Appello di L’Aquila, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respingeva la domanda degli appellati, condannandoli, in solido tra loro, alle spese di tutte le fasi di giudizio.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione M.R., Ma.Li. e R.C.R. sulla base di cinque motivi; cui resistono con controricorso G.G., G.E., D.D., Gr.Sa. e R.F.R.. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, va rilevato che i controricorrenti hanno eccepito l’inammissiblità del ricorso per non essere stato notificato a P.F., “parte processuale unitamente agli odierni ricorrenti nei precedenti gradi di giudizio”. L’eccezione non può trovare accoglimento: a prescindere dal fatto che essa è stata sollevata solo nella memoria di udienza (non essendovene traccia nel controricorso), se ne deve affermare l’inammissibilità per carenza di interesse della parte processuale che l’ha proposta.

2. – Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la “violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 392 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto il Giudice di rinvio non si è fedelmente attenuto al compito assegnato dalla Suprema Corte, non uniformandosi al principio di diritto enunciato nella sentenza n. 9896/2010, così violando quanto previsto dall’art. 384 c.p.c. Secondo i ricorrenti il Giudice di rinvio, pur procedendo all’esame dei singoli atti degli appellati e loro danti causa, non li ha riportati in modo inesatto.

2.1. – Il motivo non è fondato.

2.2. – La riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonchè conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione (Cass. n. 25244 del 2013). Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, nè presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d’appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l’effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall’altro, la formazione del giudicato interno (Cass. n. 4096 del 2007; Cass. n. 13719 del 2006; Cass. n. 13006 del 2003). Pertanto, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività d’impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (cfr. per tutte, Cass. n. 4018 del 2006).

2.3. – Con la sentenza inter partes n. 9896 del 2010, depositata il 26.04.2010, questa Corte – rilevando che il giudice del gravame aveva “liquidato le doglianze relative alla omessa considerazione dei confini indicati nei rogiti di acquisto con la semplicistica osservazione che dai titoli di un gruppo di contendenti risulterebbe la compravendita della particella (OMISSIS), mentre l’altro gruppo avrebbe acquistato la particella (OMISSIS)” – ha ritenuto che, così giudicando la Corte territoriale (aveva) vulnerato la regola secondo la quale: “In tema di compravendita immobiliare, ai fini dell’individuazione dell’immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell’atto, ad eccezione solamente del caso in cui le parti ad essi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l’immobile, e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene.” (Cass. 9215/04)”. Secondo questa Corte, “la sentenza impugnata (aveva) invece dato valore prevalente alle risultanze catastali rispetto ai confini, contraddicendo un insegnamento consolidato (Cass. 22038/04), secondo il quale i dati censuari costituiscono soltanto uno dei vari elementi utilizzabili in proposito (Cass. 26234/05), mentre il giudice deve procedere alla inequivocabile identificazione dell’immobile compravenduto per il tramite dell’indicazione dei confini o di altri dati oggettivi incontrovertibilmente idonei allo scopo e ad impedire, perciò, che rimangano margini di dubbio sull’identità del suddetto immobile. (Cass. 12506/07)”.

2.4. – Orbene, il Giudice di rinvio si è attenuto al dettame del Giudice di legittimità, analizzando il contenuto descrittivo dei singoli titoli che hanno riguardato ciascuno dei ricorrenti, e statuendo, all’esito, che da tale analisi non fosse possibile ritenere il relativo diritto di proprietà in capo ai ricorrenti. Conclusione, questa, che va ritenuta immune da vizi, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, con il consolidato principio valutativo espresso da questa Corte fondato sul valore non determinante dei dati catastali rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell’atto (principio anche di recente confermato da Cass. n. 3996 del 2017).

3. – Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano il “mancato rispetto da parte del Giudice di rinvio del decisum della sentenza della Cassazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, che ha determinato un error in procedendo, per mancato rispetto delle norme procedimentali che regolano il giudizio di rinvio.

3.1. – Il motivo non è fondato.

3.2. – Valgono le dirimenti considerazioni sopra svolte in ordine alla stretta coerenza della decisione della Corte di rinvio ai dettami espressi da questa Corte in ordine al valore non determinante dei dati catastali onde individuare il bene oggetto del contratto (Cass. 3996 del 2017, cit.).

4. – Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1364,1366,1367,1117 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto l’applicazione e l’interpretazione del principio di diritto devono avvenire nel rispetto dei criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 c.c. e ss..

4.1. – Il motivo è inammissibile.

4.2. – Innanzitutto si rileva la novità della censura, in quanto nella sentenza impugnata non è fatto cenno alcuno alla necessità di interpretazione dei contratti nel loro complessivo contenuto, giacchè, del tutto correttamente, la Corte d’appello si è do `irosamente limitata a restringere il compito decisionale entro i limiti del principio affermato da questa Corte. Per cui, altrettanto correttamente (per le ragioni già esposte) il giudice di rinvio ha rilevato di essere stato chiamato a “verificare se, sulla base dei titoli in atti, si possa procedere alla inequivocabile identificazione dell’immobile compravenduto per tramite dell’indicazione dei confini o di altri dati oggettivi incontrovertibilmente idonei allo scopo e ad impedire perciò che rimangano margini di dubbio sul suddetto immobile come indicato dalla Suprema Corte”.

Resta, pertanto, estranea all’ambito decisionale del giudice del rinvio la complessiva interpretazione dei contratti de quibus e della volontà ad essi sottesa, attraverso l’integrale analisi ermeneutica degli stessi ai sensi degli artt. 1362 c.c. e ss.; laddove risulta palese l’intento, sotteso al proposto motivo, di dare ingresso ad un riesame delle risultanze documentali precluso al Giudice di legittimità, non potendo, altresì, la censura risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione dei ricorrenti e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. n. 25728 del 2013).

4.3. – Peraltro, il motivo come proposto è, altresì, carente di autosufficienza, in mancanza di una esatta indicazione e doverosa trascrizione della documentazione cui fa riferimento la ricorrente. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, qualora il ricorrente per cassazione si dolga dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito, ha l’onere (che nella specie non risulta assolto) di indicare nel ricorso il contenuto rilevante dello stesso, fornendo alla Corte elementi sicuri per consentirne il reperimento negli atti processuali (cfr. altresì Cass. n. 22576 del 2015; n. 16254 del 2012); potendo solo così reputarsi assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso).

I ricorrenti non hanno rispettato il dovere di evidenziare mediante anche l’integrale trascrizione, ove occorra, di detti atti nel ricorso – la risultanza che asseriscono essere decisiva e non valutata o mal valutata, o insufficientemente considerata, ed i canoni che in concreto assumono violati, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza necessità di indagini integrative (Cass. n. 2093 del 2016; cfr., tra le molte, Cass. n. 14784 del 2015; n. 12029 del 2014; n. 8569 del 2013; n. 4220 del 2012).

5. – Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5″, là dove il Giudice di rinvio non ha considerato il trasferimento dell’area da parte dello IACP, e la chiara volontà delle parti di trasferire e acquistare l’area da considerare condominiale.

5.1. – Il motivo è inammissibile.

5.2. – Esso, come formulato, non risulta riconducibile al modello introdotto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 6 novembre 2013. Prevede, infatti, il nuovo testo che la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Orbene è noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 e n. 8054 del 2014), la norma consenta di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, i ricorrenti avrebbero dovuto specificamente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

5.3. – Orbene, della enucleazione di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde poter procedere all’esame del denunciato parametro, non v’è traccia, se non nell’affermazione (del tutto aspecifica ed assertiva) che la Corte di merito ha “trascurato circostanze e dati obiettivi, sicuramente oggetto di discussione tra le parti (…) idonei, qualora fossero stati presi in considerazione, a condurre ad una decisione diversa da quella adottata” (ricorso, pag. 22).

Sicchè, le censure mosse in riferimento al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 si risolvono tutte, in buona sostanza, nella richiesta generale e generica al giudice di legittimità di una (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento in partibus quibus della sentenza impugnata (Cass. n. 1885 del 2018).

6. – Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono la “violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 e 385 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, poichè il Giudice di rinvio, avrebbe dovuto applicare il principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. anche nei confronti delle controparti; ovvero, nella presente fattispecie, caratterizzata dalla reciproca soccombenza, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 92 c.p.c. con la compensazione delle spese.

6.1. – Il motivo non è fondato.

6.2. – E’ giurisprudenza costante quella secondo cui il principio della soccombenza va inteso nel senso che solo la parte interamente vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese processuali (fenomeno che non si è verificato nel caso in esame), mentre ove ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all’apprezzamento del Giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione (Cass. n. 3595 del 2012). Peraltro, anche dall’art. 92 c.p.c., comma 2 si ricava de plano il principio per cui il giudice non è tenuto a rispettare una proporzione esatta e diretta fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico della parte soccombente. Rientra, infatti, nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione delle proporzioni della reciproca soccombenza e la determinazione delle proporzioni in cui le spese giudiziali debbono ripartirsi o compensarsi fra le parti, con esclusione, quindi, di ogni controllo in sede di legittimità (Cass. n. 2149 del 2014).

7. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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