Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24718 del 04/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24718 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 11258-2012 proposto da:
GALASSO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato
CASANOVA

STEFANIA,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato PANICO ANTONIO giusta mandato a margine
del ricorso;
– ricorrente nonchè contro
2013

UNI ONE ASSICURAZIONI SPA, EUROPLASTIK SRL;
– intimate –

8018

avverso la sentenza n. 1478/2011 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI del 22/03/2011, depositata il
02/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 04/11/2013

consiglio del 10/10/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GIOVANNI GIACALONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

39) R. G. n. 11258/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. — La sentenza impugnata (App. Napoli, 02/05/2011) ha, per quanto qui
rileva, rigettato l’appello proposto da Angelo Galasso e confermato la
sentenza del Tribunale di Napoli, che, in parziale accoglimento della

tamponamento da parte dell’autocarro di proprietà della Europlastik S.r.l.,
assicurato dalla Uni One Assicurazioni S.p.a. (già Uniass Ass.ni), aveva
accertato l’operatività della presunzione di pari colpa concorrente di cui
all’art. 2054, secondo comma, c.c. e condannato la Europlastik e la Uni One
Ass.ni, in solido, al pagamento di 1.971, 83 euro a favore dell’odierno
ricorrente.
2. — Ricorre per Cassazione il Galasso; gli intimati non hanno svolto attività
difensiva. I motivi lamentati dal ricorrente sono:
2.1 — Violazione o falsa applicazione dell’art. 2054, secondo comma, c.c.,
art. 176, primo comma CdS e art. 149, primo comma, CdS, in relazione
all’art. 360, n. 3 — 5, in quanto il ragionamento seguito dalla Corte
Territoriale sarebbe in contrasto con la presunzione di responsabilità che de
facto va posta a carico di colui il quale tampona il veicolo che precede,
laddove ha ritenuto condivisibili le conclusioni del giudice di primo grado
circa l’operatività della presunzione di cui all’art. 2054, secondo comma,
c.c.;
2.2 — Erronea o omessa motivazione in ordine alla liquidazione del danno,
violazione dell’art. 1226 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 — 5, per
avere il giudice d’appello ritenuto che il risarcimento del danno vada
commisurato al valore commerciale del bene al momento del sinistro. Il
ricorrente richiama l’orientamento giurisprudenziale in base al quale, nel
caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato
e il costo delle riparazioni, il giudice possa condannare il danneggiante ad
un risarcimento per equivalente: la Corte Territoriale, dopo aver dichiarato
pacifiche la demolizione del veicolo e la eccessiva onerosità delle
riparazioni, ha sottratto la statuizione del primo giudice a censura, in quanto
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domanda di risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura a seguito del

comunque sorretta da una valutazione non specificamente contestata,
laddove quella del Galasso aveva ad oggetto il preventivo di spesa ed il
valore a nuovo del veicolo. Il Galasso, invece, ritiene di aver adeguatamente
dimostrato, già in primo grado, le scriminanti necessarie per determinare un
risarcimento per equivalente, supportate dalla consulenza del perito
Fiorenzo Roveda;
2.3 — Erronea e/o omessa motivazione in ordine alla mancata liquidazione

360 c.p.c. n. 3 — 5, evidenziando che l’IVA costituisce una componente del
danno, in quanto spese non evitabili dal creditore e, conseguentemente,
illegittima la decisione del giudice di secondo grado laddove non provvede
alla liquidazione della stessa;
2.4 — Violazione e o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art.
360 c.p.c. n. 3 — 5, per avere il giudice d’appello confermato quanto
disposto dal giudice di primo grado in ordine alle spese di lite, senza un
adeguato supporto motivazionale a sostegno della disposta compensazione.
3. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
3.1 — Quanto al primo motivo di ricorso, si ripropone, in particolare,
un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, senza tenere
conto del consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui, quanto alla
valutazione delle prove adottata dai giudici di merito, il sindacato di
legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sè, che appartiene
all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, (Cass. n.
12690/10, in motivazione; n. 5797/05; 15693/04). Del resto, i vizi
motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella
difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del
merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice
individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove,
controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze
istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare
prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente
previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n.
6064/08; nonché Cass. n. 26886 /08 e 21062/09, in motivazione). Inoltre, in
tema di incidenti stradali la ricostruzione della loro dinamica, come pure
l’accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e della sussistenza o
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dell’IVA, falsa applicazione dell’art. 18 DPR 633/1972, in relazione all’art.

meno della colpa dei soggetti coinvolti e la loro eventuale graduazione, al
pari dell’accertamento della esistenza o esclusione del rapporto di causalità
tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano
altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità,
qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da
completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico – giuridico, e
ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei

tantissime, Cass. 5 giugno 2007 n. 15434; 10 agosto 2004 n. 15434; Cass.
14 luglio 2003, n. 11007; Cass. 10 luglio 2003, n. 10880; Cass. 5 aprile
2003, n. 5375; Cass. 11 novembre 2002, n. 15809).
3.2 — Il secondo motivo di gravame è infondato. Il ricorrente, nel formulare
la censura, prescinde totalmente dall’orientamento di questa S.C., secondo
cui a norma dell’art. 2058, secondo comma, c.c., il giudice, allorché sia
richiesto il risarcimento in forma specifica può disporre che il risarcimento
avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta
eccessivamente onerosa per il debitore.
Si ha eccessiva onerosità, ai sensi della citata norma, quando il sacrificio
economico necessario per il risarcimento in forma specifica, in qualsiasi dei
modi prospettabili (incluse, quindi, le riparazioni effettuate direttamente dal
danneggiante o la corresponsione delle somme al danneggiato per effettuare
dette riparazioni), superi in misura appunto eccessiva, date le circostanze del
caso, il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente.
Ne consegue che, in caso di domanda di risarcimento del danno subito
da un veicolo a seguito di incidente stradale, costituita dalla somma di
denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni, in effetti si è
proposta una domanda di risarcimento in forma specifica. Se detta somma
supera notevolmente il valore di mercato dell’auto, da una parte essa risulta
eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall’altra finisce per
costituire una lucupletazione per il danneggiato. Ne consegue che in caso di
notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il
costo richiesto delle riparazioni necessarie, il giudice potrà, in luogo di
quest’ultimo, condannare il danneggiante (ed in caso di azione diretta ex art.
18 1. n.990/69, l’assicuratore), al risarcimento del danno per equivalente
(Cass. 2402/1998; 15197/2004; 21012/2010; 259/2013).
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veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (tra le

Nel caso in esame, il giudice d’appello ha ritenuto che, pacifiche la
demolizione a seguito del sinistro del veicolo già del Galasso nonché la
eccessiva onerosità delle riparazioni, si sottrae dunque a censura la
statuizione del primo giudice, comunque sorretta da una valutazione non
specificamente contestata, laddove quella del consulente dell’odierno
ricorrente aveva ad oggetto il preventivo di spesa ed il valore a nuovo del
veicolo.

proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il
controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze
istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della
controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e
disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con
l’unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a
valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare
singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece
sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli
elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella
valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente
disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione
adottata(Cass. n. 9384/1995; 6023/2000; 17365/2004). Quindi è immune da
censure in questa sede di legittimità la sentenza impugnata che ha ritenuto di
non poter accogliere la domanda.
3.3. Conseguentemente, anche il terzo motivo di ricorso è infondato, in
quanto, come motivato nella sentenza qui impugnata, è pur vero che il
risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e
consequenziali, ma solo qualora la liquidazione sia stata operata in base alle
spese di riattazione il risarcimento comprende anche l’IVA; essendo in
questo caso stato riconosciuto il valore commerciale del veicolo e non
l’importo, non sarebbe possibile aggiungervi l’IVA, occorrente per le
riparazioni.
3.4 — Il quarto motivo di gravame è manifestamente privo di pregio, in
quanto non tiene conto che si configura la violazione del precetto di cui
all’art. 91 cod. proc. civ. – che impone di condannare la parte soccombente al
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Inoltre, è devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del

pagamento totale delle spese giudiziali, salvi i casi di compensazione totale
o parziale delle stesse, come consentito dal successivo art. 92 cod. proc. civ.
– ogni qualvolta il giudice ponga, anche parzialmente, le spese di lite a
carico della parte risultata totalmente vittoriosa. (Cass. 12963/2007;
13229/2011). Il giudice d’appello invece ha, nel caso in esame, ritenuto che
la consistente riduzione nel quantum giustificava indubbiamente la
compensazione delle spese di lite in ragione della metà.

sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
nulla per le spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa
sede;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013
Il P

dente

4. — Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai

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