Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24718 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 02/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17063-2015 proposto da:

LILLO S.P.A., (già LDD S.p.a., già Lombardini Discount S.p.a.),

P.IVA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 35/B, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO COLAGRANDE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO LARUFFA giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L., Società Unipersonale I.C.A., C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIZIANO 110, presso lo

studio dell’avvocato SIMONE TABLO’, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRO CARDOSI giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 918/19/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, emessa il 09/03/2015 e depositata li 1/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 918/2015, depositata l’11 marzo 2015, non notificata, la CTR della Lombardia accolse l’appello proposto nei confronti dell’allora Lombardini Discount S.p.A. dalla Società unipersonale I.C.A. – Imposte Comunali Affini – S.r.l. (di seguito, per brevità, I.C.A.) per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Varese, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente, avverso avviso di accertamento emesso dall’I.C.A. in nome e per conto del Comune di Gallarate, per pubblicità realizzata nel corso dell’anno 2013, relativamente a messaggi pubblicitari collocati presso il punto vendita di (OMISSIS).

La sentenza della CTR ritenne sussistente il presupposto impositivo del tributo in oggetto, allorchè, “- come nel caso di specie – la pubblicità venga realizzata mediante semplice raffigurazione dei prodotti che sono commercializzati nell’esecizio, risultando agevole per chiunque effettuare un collegamento logico tra merce venduta e nominativo del produttore o del distributore”.

Avverso detta pronuncia la contribuente (ora Lillo S.p..A.) ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’I.C.A. resiste con controricorso.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la decisione impugnata per avere ritenuto sussistente nella fattispecie il presupposto impositivo del tributo, quale definito in base all’art. 5 citato decreto, sostanzialmente contestando che le vetrine, riportanti immagini generiche di prodotti, fossero idonee a veicolare un messaggio pubblicitario, essendo utilizzate a fini decorativi.

Il motivo è inammissibile, come puntualmente eccepito dalla controricorrente.

Come si rileva dal passo della motivazione della decisione impugnata, sopra testualmente riportato, la CTR ha espresso il proprio convincimento in forza di un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito, che non è sindacabile in sede di legittimità se non in relazione al vizio di motivazione, ove essa risulti incongrua o illogica (in tema d’imposta di pubblicità, oltre a Cass. sez. 5, 1 luglio 2004, n. 12070, citata dalla controricorrente, si veda anche Cass. sez. 5, 21 gennaio 2008, n. 1161), oggi, peraltro, nei più angusti limiti, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 7 aprile 2014, n. 8053), consentiti dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, al processo in esame; parametro, comunque, neppure invocato da parte ricorrente.

Essa, in effetti, sotto la specie del denunciato vizio di violazione di norma di diritto, tende surrettiziamente a sollecitare a questa Corte una difforme valutazione sull’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, ciò che è precluso in sede di legittimità (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 1 aprile 2016, n. 6348; Cass. sez. 2, 4 giugno 2014, n. 12574; Cass. sez. 2, 22 marzo 2013, n. 7330).

Le considerazioni di cui sopra, esposte nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c., sono integralmente condivise dal collegio, non potendo, diversamente da quanto esposto in memoria dalla ricorrente in memoria, convenirsi sulla qualificazione della censura in termini di errore di sussunzione del fatto nella fattispecie astratta prevista dal richiamato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di legge per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore della contro ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro, 200,00 per esborsi ed in Euro 1400,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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