Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24717 del 04/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24717 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 10186-2012 proposto da:
SASSU’

STEFANO (SSSSFN86A20H769K)

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo
studio dell’avvocato CERQUETTI ROMANO, rappresentato
e difeso dall’avvocato CANTARINI ALFIO giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente
contro

DUOMO – UNIONE ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MARCO ATTILIO 14, prresso lo studio
dell’avvocato MATTICOLI MARIO che la rappresenta e
difende giusta procura speciale in atti;
– controri corrente –

Data pubblicazione: 04/11/2013

nonchè contro

RADIO AUTO MARCHE DI GUARDABASSI GIANCARLO & C. SAS,
GUARDABASSI GIANCARLO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 904/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/10/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito l’Avvocato Cerquetti Romano (delega Cantarini)
difensore del ricorrente che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS che ha concluso per la conformità della
relazione.

di ANCONA del 7/06/2011, depositata il 05/11/2011;

6) R. G. n./2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. — La sentenza impugnata (App. Ancona, 05/11/2011) ha, per quanto qui
rileva, respinto l’appello proposto da Stefano Sassù contro la sentenza del
Tribunale di Fermo, che lo aveva condannato a rimborsare alla controparte

dell’incidente, a seguito del quale il Sassù, conducente del ciclomotore,
conveniva in giudizio Giancarlo Guardabassi, conducente dell’autovettura
dalla quale il Sassù veniva investito riportando lesioni e con un danno
complessivo di 24.327,74 euro, Radio Aut Marche S.a.s. di Guardabassi
Giancarlo & C e Uni One Assicurazioni Spa per ottenere il risarcimento dei
danni subiti, dovesse essere esclusivamente attribuita a suo carico, ritenendo
che, dall’istruttoria, non fosse emersa alcuna responsabilità a carico dei
convenuti. Il Sassù, in veste di appellante, deduceva in secondo grado, che il
giudice di primo grado aveva male interpretato le risultanze istruttorie e
disatteso la documentazione da lui prodotta, nonché disapplicato le norme
del Codice della Strada. Il giudice respingeva l’appello del Sassù,
condannandolo al pagamento delle spese di lite, ritenendo chiara la
dinamica del sinistro risultante dai rilievi operati dai Carabinieri ed evidente
la sua responsabilità, che viaggiava ad andatura eccessiva e contromano,
nonché affermando il superamento della presunzione di colpa posta dall’art.
2054, comma 2, c.c., a carico del Guardabassi, che viaggiava sulla propria
corsia e veniva investito dal Sassù che invadeva la corsia di pertinenza.
2. — Ricorre per Cassazione il Sassù con due motivi; resiste con
controricorso la Duomo Uni One Assicurazioni. Le censure lamentate dal
ricorrente sono:
2.1 — Violazione e falsa applicazione dell’art. 145 codice della Strada e
dell’art. 2054 c.c. in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte
Territoriale male interpretato le risultanze istruttorie, disattendendo la
documentazione in atti e così violando l’art. 145 C.d.S., non essendo stato
tenuto conto dell’obbligo che incombeva sul Guardabassi di arrestarsi
comunque allo stop e di dare la precedenza al motociclo e l’art. 2054 c.c.,
3

Uni One Assicurazione spa, le spese di lite, ritenendo che la responsabilità

che imponeva al Sassù di fare tutto il possibile per evitare l’incidente,
mettendo in atto anche una manovra di emergenza che avrebbe comportato
la necessità di non osservare la prescrizione di tenere strettamente la sua
destra.
2.2 — Omessa o insufficiente motivazione sul punto decisivo della
controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), in quanto la Corte d’Appello non avrebbe
fatto alcun cenno, nella ricostruzione della dinamica dell’incidente, al

dell’art. 145, comma terzo, C.d.S.
3. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio. Le censure, che possono
essere trattate congiuntamente data la loro intima connessione, implicano
accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Invero, la Corte Territoriale
procedendo alla valutazione del materiale probatorio acquisito, ha ritenuto
che la responsabilità del sinistro stradale dovesse essere esclusivamente
ascritta a Stefano Sassù e ciò costituisce accertamento di fatto che è
riservato all’apprezzamento del giudice di merito. Del resto, in tema di
incidenti stradali la ricostruzione della loro dinamica, come pure
l’accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e della sussistenza o
meno della colpa dei soggetti coinvolti e la loro eventuale graduazione, al
pari dell’accertamento della esistenza o esclusione del rapporto di causalità
tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano
altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità,
qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da
completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico – giuridico, e
ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei
veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (tra le
tantissime, Cass. 5 giugno 2007 n. 15434; 10 agosto 2004 n. 15434; Cass.
14 luglio 2003, n. 11007; Cass. 10 luglio 2003, n. 10880; Cass. 5 aprile
2003, n. 5375; Cass. 11 novembre 2002, n. 15809). Pacifico quanto precede,
atteso che i ricorrenti, lungi dal prospettare, vizi logici o giuridici posti in
essere dai giudici del merito e rilevanti sotto il profilo di cui all’art. 360
c.p.c., nn. 3 e 5, si limitano a sollecitare una nuova lettura delle prove
raccolte in causa è palese la inammissibilità dei motivi di ricorso in esame.
4. — Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”
4

comportamento del Guardabassi e agli obblighi su di lui gravanti ai sensi

La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria. Le argomentazioni addotte con la
memoria non inficiano i motivi in fatto e in diritto alla base della relazione.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

infondato;
Le spese seguono la soccombenza nel rapporto con la parte costituita;
visti gli arti. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio a favore della Uni One , che liquida in Euro 1.800,00—, di
cui Euro 1.600,00= per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013
Il Presi

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente

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