Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24717 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 02/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17057/2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI

APRILE N. 11, presso lo STUDIO LEGALE PANUNZIO E ROMANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CORRADO MORRONE, giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AVELLINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10966/12/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, emessa il

1/12/2014 e depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Campania – sezione staccata di Salerno – con sentenza n. 10966, depositata il 16 dicembre 2014, non notificata, pronunciando sull’appello proposto dal sig. S.G. nei confronti del Comune di Avellino, avverso la sentenza della CTP di Avellino, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento per ICI per l’anno 2008, emise un dispositivo del seguente tenore letterale: “La Commissione dichiara la nullità della sentenza di primo grado e, per l’effetto, dichiara l’inammissibilità del ricorso introduttivo”:

A tale dispositivo la CTR pervenne dopo avere ritenuto fondata l’eccezione preliminare di nullità della sentenza di primo grado, ma, ritenendo nel contempo di pronunciarsi sul merito della controversia, pervenendo ugualmente a dichiarare “l’inammissibilità del ricorso introduttivo”, sul rilievo che non fosse stata depositata copia dell’atto di appello avverso la sentenza di primo grado presso la segreteria della CTP di Avellino.

Avverso la pronuncia della CTR il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi.

L’intimato Comune non ha svolto difese.

Il primo, il secondo e l’ottavo motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi.

Con il primo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando come giammai avrebbe potuto d’ufficio essere rilevata la pretesa inammissibilità del ricorso di primo grado per non avere il contribuente comprovato la sua tempestiva proposizione, sebbene il Comune, costituito in primo grado, non avesse contestato la data indicata dal contribuente quale data di ricezione della notifica dell’atto impositivo impugnato.

Analogo rilievo è formulato, con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in punto di assoluta illogicità della sentenza, contestata da parte ricorrente ancora in relazione al suddetto parametro con l’ottavo motivo, col quale il contribuente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’avvenuto deposito di copia dell’atto di appello avverso la sentenza n. 10/4/12 presso la segreteria della CTP di Avellino.

I motivi sono manifestamente fondati.

Come è noto, pur nel quadro della riduzione al c.d. “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, affermata dalle sezioni Unite di questa Corte (Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053) e dalla successiva giurisprudenza conforme, riguardo alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, è ad esso riconducibile quell’anomalia motivazionale talmente grave che si sostanzi, tra le altre ipotesi, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Escluso, pacificamente, che alcun accertamento di fatto sia stato espletato in ciascun grado di giudizio, la sentenza impugnata – mentre nella parte motiva ritiene fondato il motivo d’appello quanto alla nullità della pronuncia di primo grado che aveva ritenuto inammissibile il ricorso – ritenendo quindi di pronunciare nel merito, afferma l’inammissibilità dell’appello sul presupposto che l’appellante non avesse comprovato l’avvenuto deposito di copia dell’appello presso la segreteria della CTP di Avellino che aveva emesso la sentenza impugnata.

E’ di palese evidenza come l’eventuale inammissibilità dell’appello, il cui rilievo si sostanzia in una pronuncia di mero rito e non di merito, come erroneamente ritiene la CTR, avrebbe precluso ogni valutazione sulla fondatezza del motivo di gravame, che pure la stessa CTR mostra nella parte motiva di volere accogliere.

La sentenza impugnata va quindi senz’altro cassata, per il contrasto irriducibile tra le diverse affermazioni contenute nella parte motiva e nel dispositivo stesso della pronuncia.

Va, in questa sede, in relazione alla verifica che dovrà compiere il giudice di rinvio, dato atto comunque della fondatezza del primo motivo di ricorso, anche a prescindere dall’ulteriore documentazione prodotta in grado d’appello.

La CTP non avrebbe potuto, infatti, d’ufficio dichiarare inammissibile il ricorso di primo grado, per non avere il contribuente comprovato la data di ricezione della notifica dell’avviso di accertamento impugnato, atteso che il Comune di Avellino, costituito nel giudizio di primo grado, non risultava avere in alcun modo contestato quanto allegato dal contribuente, di avere cioè ricevuto notifica dell’avviso di accertamento in data 3 marzo 2011, risultando proposto il ricorso di primo grado in data 28 aprile 2011 (sull’applicabilità anche al processo tributario del principio di non contestazione cfr. già Cass. sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540 e successiva giurisprudenza conforme).

Il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza in relazione al primo, secondo ed ottavo motivo, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Campania – sezione staccata di Salerno – che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo, secondo ed ottavo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa anche per le spese a diversa sezione della CTR della Campania – sezione staccata di Salerno.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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