Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24716 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. II, 08/10/2018, (ud. 13/04/2018, dep. 08/10/2018), n.24716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7086-2014 proposto da:

COOPERATIVA EDILIZIA A RL REGIONE CAMPANIA N 380, elettivamente

domicilialo in ROMA, VIA AMITERNO 3, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNA BATTITA BUONAVOGLIA, rappresentato e difeso dagli avvocati

MARIANO PUOTI, AUGUSTO CHIOSI;

– ricorrente –

contro

ICOM SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 362, presso

lo studio dell’avvocato PASQUALE TRANE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIORGIO FILIPPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 217/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2018 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto per quel che qui ancora rileva, che la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, rigettò la domanda riconvenzionale proposta dalla Cooperativa edilizia a r.l. Regione Campania n. 380, con la quale era stata richiesta alla s.r.l. ICOM la restituzione della somma di Lire 1.019.000.000;

che per una adeguata intelligenza della vicenda deve ricordarsi che il Tribunale di Napoli, accolta in parte la domanda della ICOM, che aveva avuto in appalto i lavori di costruzione di alloggi sociali della cooperativa, aveva disposto trasferirsi all’attrice la proprietà dei piani seminterrato, terra e sottotetto del fabbricato edificato e, accolta in parte la domanda riconvenzionale, aveva condannato la ICOM a restituire alla cooperativa la somma di cui sopra, oltre al rimborso di quanto occorrente per estinguere il mutuo contratto dalla cooperativa in parola nell’interesse della ICOM;

ritenuto che avverso la sentenza d’appello insorge la Cooperativa edilizia a r.l. Regione Campania n. 380 prospettando tre motivi di doglianza, ulteriormente illustrati da memoria;

che la ICOM s.r.l. resiste con controricorso;

ritenuto che con il primo motivo la ricorrente allega “error in procedendo ed in iudicando in merito all’appello principale”, denunziando erroneità della pronuncia, per quanto di seguito: 1) la Corte d’appello aveva errato nel ritenere che la Cooperativa, in qualità di mutuante, non avesse fornito la prova di aver erogato alla ICOM la somma richiesta in restituzione (somma che essa ricorrente si era, a sua volta, procurata attraverso prestito bancario), così violando l’art. 2697 c.c., in quanto la ICOM aveva ammesso di aver ricevuto la somma di denaro e non aveva dimostrato di avere ultimato i lavori, che erano stati anzi abbandonati (con ulteriore danno da atti vandalici); 2) aveva ancora errato nello svalutare il valore probatorio degli assegni, comprovanti la dazione di denaro;

Ritenuto che con il secondo motivo si allega, ancora una volta “error in procedendo ed error in iudicando in merito all’appello incidentale”, deducendosi “omessa ed insufficiente motivazione sull’eccezione d’intervenuta prescrizione” della domanda ex contratto proposta dalla controparte, addebitandosi alla sentenza d’appello di non avere considerato che dalla costruzione dei locali, che per contratto andavano trasferiti all’appaltatore, alla messa in mora, operata con lettera raccomandata inviata dalla ICOM, era decorso oltre un decennio, non corrispondendo al vero che il cantiere fosse stato consegnato alla cooperativa nel 1990, essendo ciò avvenuto due anni prima;

ritenuto che con il terzo motivo la ricorrente prospetta per l’ennesima volta “error in procedendo ed error in iudicando in merito all’appello incidentale”, assumendo l’erroneità della pronuncia censurata per avere giudicato inammissibile, per difetto di specificità, in violazione dell’art. 342 c.p.c., il motivo d’appello con il quale la cooperativa aveva lamentato la contraddittorietà della sentenza di primo grado per avere “a fronte dell’inadempimento della ICOM s.r.l. e della mancata consegna degli alloggi alla Cooperativa, (disposto), in accoglimento della domanda della ICOM s.r.l., il trasferimento degli immobili in favore della medesima società e non (riconoscendo) il risarcimento del danno subito da quest’ultima a seguito degli atti vandalici”: si afferma che la doglianza non poteva affatto dirsi priva di specificità, tenuto conto del contenuto dell’art. 342 c.p.c., al tempo vigente, essendo emerso che, sia pure in parte residuale (secondo quanto accertato dal Tribunale), i lavori erano rimasti incompleti;

considerato che il ricorso, nel suo complesso, a voler superare una evidente imprecisione e vaghezza nell’enunciazione delle singole censure (alla commista e generica evocazione dell’errore in giudicando e di quello in procedendo, la individuazione della norma assunta come violata resta non d’immediata percepibilità, a ciò dovendosi, inoltre, aggiungere il riferimento al non più previsto vizio di insufficiente motivazione), è destituito di giuridico fondamento per una pluralità convergente di ragioni:

quanto al primo motivo, con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.:

a) appare evidente che la evocazione della regola sull’onere probatorio perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi la prospettata violazione di legge, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la conclusione nel senso auspicato dal ricorrente, evenienza che qui niente affatto ricorre, richiedendosi, in definitiva, che la Corte di legittimità, sostituendosi inammissibilmente alla Corte d’appello, faccia luogo a nuovo vaglio probatorio, di talchè, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage (che per vero qui neppure è stato sperimentato) del richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c.;

b) la Corte locale, alle pagg. 4 e 5, prende partitamente in rassegna i documenti sulla scorta dei quali la Cooperativa fondava e fonda la propria pretesa (alla ICOM sarebbe stata versata la cospicua somma di denaro non in conto o a saldo dei lavori svolti, ma a titolo di mutuo), escludendo univocità e concludenza di una tale documentazione, così esprimendo un giudizio valutativo di merito in questa sede incensurabile;

c) correttamente delinea l’onere probatorio in materia, richiamando il principio enunciato da questa Corte, secondo il quale la “datio” di una somma di danaro non vale – di per sè – a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'”accipiens” non confermi il titolo posto “ex adverso” alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'”accipiens”, della sussistenza di un’obbligazione restitutoria impone all’attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l’obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo (in questo caso, il contratto d’appalto), ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l’onere della prova; con la conseguenza che l’attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l’avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione (Sez. 3, n. 9541, 22/4/2010, Rv. 612425);

d) inconferente deve ritenersi la disquisizione nella quale il ricorso impegna le pagg. 23 e 24, a riguardo del “valore probatorio degli assegni”, stante che la sentenza gravata, come si è anticipato, ha escluso, con specifica motivazione, che dagli evocati titoli di credito fosse dato trarre la indicazione probatoria anelata;

quanto al secondo motivo l’infondatezza deriva da quanto segue: a) la Corte locale, dopo aver chiarito, in conformità dell’interpretazione resa in questa sede (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 15631, 27/7/2016, Rv. 640674), che l’inerzia, costituente l’elemento costitutivo della prescrizione, non può che decorrere dal momento in cui il titolare può esercitare il diritto (quindi, nella specie, dal momento in cui erano stati edificati i locali che avrebbero dovuto essere trasferiti i proprietà alla ICOM), ha escluso che la odierna ricorrente, che la prescrizione eccepiva, avesse allegato il predetto elemento costitutivo, individuandone l’epoca;

b) la cooperativa contrasta inammissibilmente l’assunto di rigetto evocando documenti non contemplati dalla sentenza d’appello e non conoscibili da questa Corte (epoca del preteso ultimo pagamento in favore della ICOM), peraltro neppure idonei a provare l’assunto, secondo il quale, al tempo della ricezione della lettera interruttiva (5/9/1998) fosse trascorso il decennio di legge dal momento in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere;

quanto al terzo ed ultimo motivo l’infondatezza deriva da quanto segue:

a) con il motivo d’appello, giudicato privo di sufficiente specificità dalla Corte di Napoli, la cooperativa aveva prospettato che la controparte, sulla base della istruttoria, doveva ritenersi inadempiente, per non aver completato e collaudato i lavori e per non avere formalmente effettuato la consegna alla committente, non avendo impedito la commissione di atti vandalici ad opera di ignoti;

b) chiarisce la Corte d’appello che una tale esposizione non censura la ratio decidendi del Tribunale, il quale aveva accertato l’inadempimento della ICOM, tuttavia confinandolo in una valenza di scarsa gravità, tale da non giustificare la risoluzione per inadempimento del contratto e collocandolo, inoltre, in epoca successiva al contrapposto inadempimento della cooperativa;

c) il contenuto precettivo dell’art. 342 c.p.c., al tempo vigente (cioè anteriormente alla più rigorosa riformulazione operata con il D.L. n. 83 del 2012, conv. nella L. n. 134 del 2012), imponeva comunque una corrispondenza univoca tra critica censuratoria e ratio decisoria, cosa che nella specie non si registra, essendosi l’appellante limitata a condividere la motivazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva accertato l’inadempimento, pur lieve, della ICOM, senza avversare compiutamente la conclusione secondo la quale il predetto inadempimento, non solo, appunto, era lieve, ma successivo all’inadempimento della committente;

d) le S.U. (S.U. n. 23299, 9/11/2011, Rv. 620062) hanno chiarito, in relazione al testo dell’art. 342, ante riforma del 2012, che, affinchè un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, si è affermato a S.U., non è sufficiente che nell’atto d’appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l’atto d’appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento;

considerato che l’epilogo impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali del giudizio di legittimità in favore della controricorrente nella misura, stimata congrua, di cui in dispositivo, tenuto conto del valore e qualità della causa e delle attività svolte;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA