Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24716 del 04/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24716 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 10035-2012 proposto da:
PINNA DONATELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA G. AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato
APERIO BELLA LEOPOLDO, rappresentata e difesa
dall’avvocato CURZI CORRADO, giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente contro

2013
8014

MASULLO GIUSEPPE in proprio e quale

legale

rappresentante pro-tempore della società MADAN SRL,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA
73, presso lo studio dell’avvocato BATTISTELLI
MASSIMILIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIOVANNI CALAFIORE, giusta procura speciale in calce

Data pubblicazione: 04/11/2013

al controricorso;
– controricorrente nonchè contro

GROUPAMA

ASSICURAZIONI

SPA

(già

GAN

Italia

Assicurazioni);

avverso la sentenza n. 110/2011 del TRIBUNALE di
ANCONA – Sezione Distaccata di FABRIANO, depositata
il 03/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/10/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito per la ricorrente l’Avvocato Leopoldo Aperio
Bella (per delega avv. Corrado Curzi) che si riporta
alla relazione scritta.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. PIERFELICE PRATIS che si riporta alla relazione
scritta.

– intimata –

35) R. G. n. 10035/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. — La sentenza impugnata (Trib. Fabriano, 09/05/2011) ha, per quanto qui
rileva, accolto l’appello promosso dalla ditta Madan s.r.l. e da Giuseppe
Masullo, riformando la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di Pace

Donatella Pinna, attrice in primo grado e Giuseppe Masullo, entrambi
conducenti di due autoveicoli rimasti coinvolti nel sinistro stradale,
dichiarando così la concorrente responsabilità nella misura del 50% a carico
di ciascuno. A seguito dell’impugnazione di tale sentenza da parte della
Madan e del Masullo – che chiedevano, in via istruttoria, l’ammissione dei
testi Leonardo Formentini e Michele Lombardi e, nel merito, la
dichiarazione di infondatezza della domanda proposta dalla Pinna, con
conseguente condanna alla refusione delle spese processuali – la Corte
Territoriale ha riformato la sentenza di primo grado, affermando l’esclusiva
responsabilità del sinistro in capo alla Pinna, all’esito della valutazione delle
risultanze istruttorie, escludendo, tuttavia, la capacità di testimoniare del
Formentini e del Lombardi.
2. — Ricorre per Cassazione la Pinna con due motivi di ricorso; resiste con
controricorso il Masullo. Le censure lamentante dal ricorrente sono:
2.1 — Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per giudizio, per avere la sentenza impugnata,
utilizzato in maniera contraddittoria il principio per cui, ai sensi dell’art.
2054 c.c., l’accertamento della responsabilità di uno dei conducenti non fa
venir meno la presunzione di corresponsabilità in capo all’altro, a meno che
non sia acquisita la prova che quest’ultimo si sia uniformato integralmente
alle norme sulla circolazione stradale rispettando le regole di comune
prudenza per evitare il sinistro, in quanto sussistente l’inadempienza del
Masullo all’obbligo di concedere la precedenza alla vettura della ricorrente;
2.2. — Violazione per omessa applicazione del disposto dell’art. 2054,
secondo comma, c.c., in quanto la contraddittorietà della motivazione
avrebbe condotto il giudice d’appello ad individuare nella ricorrente l’unica
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di Fabriano, che aveva riconosciuto il concorso di colpa ex art. 2054 c.c. tra

responsabile del sinistro per cui è causa sulla base dell’esito dell’esame
delle dichiarazioni della Pinna rilasciate ai Carabinieri.
3. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
Le censure, che possono essere trattate congiuntamente data l’intima
connessione, implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito.
Ripropongono, in particolare, un’inammissibile “diversa lettura” delle
risultanze probatorie, senza tenere conto del consolidato orientamento di

giudici di merito, il sindacato di legittimità non può investire il risultato
ricostruttivo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al
giudice di merito, (Cass. n. 12690/10, in motivazione; n. 5797/05;
15693/04). Del resto, i vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non
possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle
prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte,
spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio
convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la
concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a
dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di
prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale
è assegnato alla prova (Cass. n. 6064/08; nonché Cass. n. 26886 /08 e
21062/09, in motivazione). L’esame dei documenti esibiti e delle
deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle
risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e
sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie
risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la
motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del
merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di
prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare
le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni
singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo
ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non
menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione
adottata (Cass. n. 5328/07, in motivazione; 12362/06). La sentenza
impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria
decisione, basate sull’interpretazione delle risultanze di fatto rilevate dei
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questa S.C. secondo cui, quanto alla valutazione delle prove adottata dai

Carabinieri intervenuti sul posto in occasione del fatto e sulle dichiarazioni
rese dalla Pinna nell’immediatezza del sinistro.
Inoltre, si deve ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di
violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da
parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una
norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo
della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della

l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo
delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di
legge e rientra nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è
possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione; il
discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a
causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero
erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria
ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal
fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla
contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 16698 e 7394 del
2010; 4178/07; 10316/06; 15499/04). L’assunta violazione di legge
presuppone una diversa ricostruzione delle risultanze di causa, censurabile
solo sotto il profilo del vizio di motivazione, ma, come si è visto innanzi, nei
limiti di deducibilità di detto vizio. Del resto, in tema di incidenti stradali la
ricostruzione della loro dinamica, come pure l’accertamento delle condotte
dei veicoli coinvolti e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti
coinvolti e la loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento della
esistenza o esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei
singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito,
come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a
base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e
coerenza dal punto di vista logico – giuridico, e ciò anche per quanto
concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito
la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (tra le tantissime, Cass. 5 giugno
2007 n. 15434; 10 agosto 2004 n. 15434; Cass. 14 luglio 2003, n. 11007;
Cass. 10 luglio 2003, n. 10880; Cass. 5 aprile 2003, n. 5375; Cass. 11
novembre 2002, n. 15809).
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legge assegnata alla Corte di cassazione dall’art. 65 ord. giud.); viceversa,

4. — Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza nel rapporto con la parte costituita;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio a favore del Masullo, che liquida in Euro 1500,00, di cui
Euro 1300,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013

DCPOSITATO IN CANCEIIWA

condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

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