Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24716 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 02/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17001-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.D., M.P., M.S., M.M.,

MA.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3378/10/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, emessa il 16/04/2014 e depositata il 19/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR del Lazio, con sentenza n. 3378/10/14, depositata il 19 maggio 2014, pronunciando in sede di rinvio a seguito della pronuncia di questa Corte, sez. 5, n. 277, depositata il 12 gennaio 2012, resa in accoglimento di precedente ricorso dell’Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. M.T., già dirigente ENEL, dante causa degli odierni intimati, ha statuito nel senso che dovesse essere assoggettato alla ritenuta del 12,50% della L. n. 482 del 1985, ex art. 6 la quota parte attribuitagli alla cessazione del rapporto di lavoro, entro il 31.12.2000, dal Fondo di Previdenza Integrativa ENEL, come liquidazione del c.d. rendimento, con ciò ritenendo di fare applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte nella richiamata pronuncia, nel solco di quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 22 giugno 2011, n. 13642), secondo cui “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto nguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 citato”.

La controversia traeva origine dall’impugnazione proposta dal sig. M.T. del silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata dal contribuente in relazione alla ritenuta erronea applicazione da parte dell’ENEL, quale sostituto d’imposta, dell’aliquota del 31,69% sull’intero importo erogatogli dall’Ente nell’anno 2000.

Avverso la pronuncia resa dalla CTR quale giudice di rinvio l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, il secondo dei quali subordinatamente proposto, mentre gli intimati non hanno svolto difese.

Con il primo motivo, la ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 e degli artt. 384, 392 e 394 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Rileva l’Agenzia che la sentenza impugnata solo apparentemente si è uniformata al principio di diritto innanzi richiamato. Posto, infatti, che la stessa pronuncia della CTR ha richiamato, nella parte relativa all’esposizione dei fatti di causa, la nota ENEL in data 19 marzo 2014, attestante che “non esiste alcun rendimento del fondo PIA sui mercati finanziari”, ne sarebbe dovuto conseguire – in caso di riconosciuto valore probatorio a detto documento – l’accoglimento integrale dell’appello originario dell’Amministrazione finanziaria, alla stregua del principio di diritto al quale il giudice di rinvio era tenuto ad uniformarsi.

Alla censura è strettamente correlata quella formulata in subordine con il secondo motivo, con il quale l’Agenzia delle Entrate denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, essendo mancata la verifica del fatto storico, decisivo alla luce del succitato principio di diritto, se le somme affluite nel fondo PIA fossero state impiegate sui mercati finanziari e quale fosse stato, in caso affermativo, l’importo del rendimento derivante da tale impiego.

I motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.

La pronuncia impugnata, non può, infatti, in alcun modo ritenersi uniforme al principio di diritto al quale era obbligata ad attenersi: in maniera diretta, laddove ha accolto parzialmente il ricorso originario del contribuente, qualora abbia attribuito valore probante alla nota ENEL del 19.3.2014, menzionata nella pronuncia della CTR, attestante che il fondo PIA non era produttivo di alcun rendimento sui mercati finanziari; indirettamente, per omesso esame di detto fatto storico, che avrebbe dovuto essere accertato con adeguata istruttoria, laddove detta attestazione, al pari di precedente nota ENEL del 17 novembre 2011, non fosse stata ritenuta esaustiva in tal senso (si veda, al riguardo, Cass. sez. 6-5, ord. 30 luglio 2014, n. 17635, in punto di necessità di accertare se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze sulle posizioni individuali); onde poter pervenire alla puntuale applicazione del principio di diritto succitato, riferendo al solo rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro, l’aliquota del 12,50% ai fini della ritenuta da applicare dal sostituto d’imposta.

Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria va dunque accolto per manifesta fondatezza e la sentenza impugnata cassata con rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR del Lazio che – alla stregua dei chiarimenti di cui sopra – si uniformerà al principio di diritto già richiamato dalla precedente sentenza n. 277/2012 di questa Corte. Il giudice di rinvio provvederà anche per le spese dei giudizi di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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