Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24715 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. II, 08/10/2018, (ud. 07/03/2018, dep. 08/10/2018), n.24715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3000-2016 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO

7, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FEDELI BARBANTINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA RIGOBELLO, giusta

procura speciale (OMISSIS) per Notaio dott. C.P.,

nonchè P.G., rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCA AZZANO CANTARUTTI del Foro di Rovigo, con domicilio eletto in

ROMA, VIA CAIO MARIO 7 (Studio BARBANTINI);

– ricorrenti –

P.S.V., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, via APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

D’AMICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RICCARDO BONELLO;

– controricorrente –

e contro

P.B., P.P.N., BANCA ADRIA (già

BANCA di CREDITO COOPERATIVO della CATTEDRALE di ADRIA Soc. Coop.),

in persona del legale rappresentante pro tempore, B.L. ora

P.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2982/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/12/2015;

nonchè sul ricorso 9256-2017 proposto da:

P.M., rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA

RIGOBELLO del Foro di Rovigo, nonchè P.G.,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA AZZANO CANTARUTTI del Foro

di Rovigo, entrambi con domicilio eletto in ROMA, VIA CAIO MARIO 7

(presso Studio BARBANTINI);

– ricorrenti –

contro

P.S.V. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

D’AMICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RICCARDO BONELLO;

– controricorrente –

e contro

P.B., P.P.N., BANCA ADRIA (già

BANCA di CREDITO COOPERATIVO della CATTEDRALE di ADRIA Soc. Coop.),

in persona del legale rappresentante pro tempore, B.L. ora

P.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 89/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2018 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO, che ha concluso per la riunione del ricorso rg.n.

9256/17 al ricorso rg.n. 3000/16 e, nel merito, quanto al ricorso

rg.n. 3000/16 per l’inammissibilità dei primi otto motivi per

P.G. e nel resto per il rigetto del ricorso; quanto al

ricorso rg.n. 9256/17 per l’inammissibilità o il rigetto del

ricorso;

uditi gli Avvocati Luca AZZANO CANTARUTTI e Nicola RIGOBELLO,

difensori dei ricorrenti, che hanno chiesto la riunione dei

procedimenti e l’accoglimento di entrambi i ricorsi, riportandosi

anche alle memorie;

udito l’Avvocato Riccardo BONELLO, difensore della controricorrente,

che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata nel luglio 2003 il signor P.B. conveniva in giudizio il fratello G. e le sorelle V., M. e P. per la divisione dell’asse ereditario del padre P.A.N., deceduto il (OMISSIS) senza lasciare testamento, previa collazione alla dividenda massa delle donazioni dirette e/o indirette fatte in vita a vantaggio dei convenuti. L’attore conveniva nello stesso giudizio la Banca di credito cooperativo della cattedrale di Adria (ora Banca Adria – Credito cooperativo del Delta soc. coop.) per sentir dichiarare che nulla egli le doveva in relazione ad un consistente credito di cui la medesima era titolare nei confronti del de cuius. Nel corso del giudizio di primo grado interveniva anche, quale coerede, un ulteriore figlio, giudizialmente riconosciuto tale, di P.A.N., sig. B.L. (ora P.).

Con sentenza non definitiva, il tribunale di Rovigo, per quanto qui ancora interessa, accertava e dichiarava che l’atto 18.10.93 con cui G. e P.M. avevano acquistato dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, con patto di riservato dominio in favore della venditrice, i fondi agricoli “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, di circa 22 ettari, si era sostanziato in una donazione indiretta da parte del padre a loro favore, così come la concessione agli stessi dell’uso di un appartamento ciascuno, in (OMISSIS); mentre P.B. non aveva corrisposto al padre il canone d’affitto del fondo “(OMISSIS)”. Di conseguenza, attese le relative lesioni di legittima in danno dei coeredi, il tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la determinazione del relictum, comprensivo di quanto da conferire da parte di G., M. e B..

Avverso la predetta sentenza non definitiva proponeva appello P.M., impugnando l’accertamento della donazione indiretta dei fondi “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, disposta dal padre a favore di lei e del fratello G., e lamentando l’omessa pronuncia del tribunale sulla questione della collazione alla massa ereditaria di alcune attrezzature agricole da parte del fratello B.. Nella contumacia degli altri appellati, si costituivano in secondo grado soltanto P.G., che dichiarava di aderire all’appello principale della sorella M., e P.V., che proponeva appello incidentale, contestando numerosi punti della sentenza di primo grado.

La corte di appello di Venezia, con sentenza non definitiva n. 2982/15 del 30.12.15, accoglieva l’appello principale di P.M. limitatamente alla doglianza avverso il capo di sentenza di primo grado che aveva disposto la collazione alla massa ereditaria del valore dell’utilizzo, da parte dell’appellante, di un appartamento del padre dal 1980 al 1990; al riguardo, la corte territoriale argomentava che la concessione di un immobile in comodato non poteva essere ricondotta nella fattispecie della donazione. Quanto al capo della sentenza di primo grado che aveva disposto la collazione alla massa ereditaria del valore dell’utilizzo di un appartamento paterno da parte di P.G., invece, la corte veneziana lo riteneva passato in giudicato, essendosi P.G. limitato, costituendosi nel giudizio di secondo grado, ad aderire all’appello della sorella M., senza proporre appello incidentale.

Per il resto, l’appello principale di P.M. veniva rigettato. In particolare, per quanto qui di interesse, la corte veneziana confermava la statuizione di prime cure che aveva accertato l’esistenza di una donazione indiretta dei due fondi agricoli “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” da P.A.N. ai figli G. e M., ritenendo che le scritture del 28.11.94 (sottoscritta dal de cuius) e del 24.3.96 (sottoscritta dal de cuius e da tutti i figli) fornissero la prova che l’acquisto di tali fondi era stato effettuato con denaro del de cuius. Al riguardo la sentenza d’appello, per un verso, giudica irrilevante, in difetto querela di falso, il disconoscimento della provenienza dal de cuius della scrittura del 28.11.94, effettuato nel corso del giudizio di primo grado da G. e P.M., e, per altro verso, argomenta che l’autenticità di detta scrittura risulterebbe comprovata dalla successiva scrittura 24.3.96 (sottoscritta, oltre che dal de cuius, anche da tutti i suoi figli), qualificando quest’ultima come dichiarazione di scienza e non, come sostenuto dall’appellante principale, come dichiarazione confessoria; da ultimo, peraltro, la sentenza gravata valorizza, ai fini della dimostrazione del fatto che i fondi “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” erano stati acquistati da P.A.N. per i figli G. e M., le relazioni di rendiconto delle aziende esercitate su tali fondi, prodotte da P.V. e redatte dai tecnici T. e L. in altro contenzioso intercorso tra lei ed il fratello G..

Quanto all’appello incidentale di P.V., la corte veneziana lo accoglieva parzialmente, adottando, per quanto qui ancora interessa, le seguenti statuizioni:

a) accertava, ad integrazione della sentenza di prime cure, che la donazione indiretta dei fondi “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” comprendeva anche il valore delle relative attrezzature agricole;

b) accertava il diritto di P.V. a ricevere dalla sorella M. un indennizzo per il godimento gratuito che quest’ultima aveva continuato ad avere sull’appartamento concessole in comodato dal padre pur quando, dopo l’apertura alla successione, il medesimo era entrato in proprietà comune di tutti coeredi;

c) dichiarava P.V. esonerata dal debito del de cuius verso I banca, avendo ella già pagato la propria quota;

d) condannava condividenti rimborsare a P.V., pro quota, le spese dalla stessa anticipate per i funerali del padre e il restauro della tomba di famiglia.

La corte distrettuale rimetteva quindi la causa sul ruolo per la liquidazione del valore delle attrezzature agricole di cui al punto sub a) e dell’indennizzo, dovuto da M. a P.V., di cui al punto sub b).

Alla suddetta sentenza non definitiva n. 2982/15 la corte d’appello di Venezia ha poi fatto seguito la sentenza definitiva n. 89/2017 del 13.1.17, con la quale, sulla scorta delle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio all’uopo disposta, si è provveduto a:

– liquidare il valore capitale delle attrezzature agricole acquistate da M. e P.G., da portare in collazione, in Euro 20.000 (alla data di apertura della successione);

– liquidare l’importo pro quota dell’indennizzo dovuto da P.M. alla sorella V. per il godimento esclusivo da parte della prima dell’abitazione già concessale in comodato dal padre e dalla medesima occupata senza corrispettivo nel periodo dal (OMISSIS) (data di apertura della successione) al 31 dicembre 2015 in Euro 7.375,13, oltre Euro 48,33 mensili dall’1 gennaio 2016 fino ad avvenuta divisione ereditaria.

Entrambe le suddette sentenze della corte d’appello di Venezia sono state impugnate per cassazione da M. e P.G.: la sentenza non definitiva del 2015 con il ricorso iscritto a ruolo al numero 3000/16 e la sentenza definitiva del 2017 con il ricorso iscritto a ruolo al numero 9256/17. In entrambi i procedimenti depositava controricorso solo P.V., mentre nè gli altri eredi intimati nè la Banca Adria spiegavano attività difensiva.

Entrambi procedimenti venivano chiamati all’udienza del 7 marzo 2018; nel solo procedimento n. 3000/16 la ricorrente P.M. (che nelle more di tale procedimento nominava difensore l’avv. (OMISSIS) in sostituzione del deceduto avv. A.) e la controricorrente P.V. depositavano memoria ex art. 378 c.p.c.. All’esito dell’udienza, nella quale il Procuratore Generale concludeva come in epigrafe, le cause venivano decise in camera di consiglio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione dei due procedimenti per ragioni di economia processuale, in conformità alle richieste delle parti, ai sensi dell’art. 274 c.p.c. (per la cui applicabilità nel giudizio di cassazione, anche in relazione ad impugnazioni di sentenze diverse, cfr. SSUU 1521/13).

Sul ricorso n. 3000/16.

Il ricorso n. 3000/16 si articolo su 10 motivi.

Preliminarmente va scrutinata l’eccezione della controricorrente secondo cui, non avendo P.G. appellato la sentenza di prime cure che aveva qualificato l’acquisto di fondi “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” da parte di M. e P.G. come donazione indiretta del loro padre, tale statuizione sarebbe passata in giudicato nei suoi confronti, cosicchè il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado sarebbe inammissibile, per quanto riguarda G., in relazione alle doglianze concernenti la qualificazione di detto acquisto immobiliare come donazione indiretta.

L’eccezione non può trovare accoglimento.

Premesso che la domanda spiegata da P.B. nell’atto introduttivo del presente giudizio ha ad oggetto la qualificazione come donazione indiretta dell’atto del 18.10.93 con cui i fratelli M. e G. acquistarono i fondi oggetto della richiesta di collazione, cosicchè i medesimi M. e P.G. devono considerarsi litisconsorti necessari, va qui richiamato il principio che nelle cause inscindibili o dipendenti è sufficiente la proposizione dell’appello avverso la sentenza sfavorevole da parte di uno dei litisconsorti per impedire, anche nei confronti del litisconsorte non impugnante, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; discendendone, altresì, che ritualmente il ricorso per cassazione avverso la sentenza sfavorevole di secondo grado può essere proposto anche da quello, tra i litiscorsorti, che non abbia proposto appello (cfr. Cass. n. 24751/13, Cass. n. 26043/09, Cass. n. 1021/06).

Con i primi due motivi di impugnazione, suscettibili di trattazione congiunta, i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 1523 c.c., in relazione, rispettivamente, all’art. 12 preleggi ed all’art. 2644 c.c., asserendo che la corte di appello avrebbe violato la disciplina della vendita con patto di riservato dominio (primo motivo), nonchè le norme sulla opponibilità ai terzi della trascrizione (secondo motivo), nel ritenere che M. e P.G. fossero proprietari dei fondi “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, ancorchè essi li avessero acquistati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (ora I.S.M.E.A.) con patto di riservato dominio, regolarmente trascritto, e il piano rateale di pagamento non fosse ancora terminato; cosicchè la proprietà di detti fondi era ancora in capo all’alienante e tale sarebbe rimasta sino al pagamento dell’ultima rata di prezzo.

I motivi vanno disattesi perchè non attingono l’effettiva ratio decidendi della sentenza gravata, in quanto si fondano su una interpretazione formalistica del testo della stessa, che ne tradisce il vero significato.

La corte veneziana ha riconosciuto, confermando sul punto la sentenza del tribunale, che i fondi “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” avevano formato oggetto di una donazione indiretta ai fratelli M. e P.G. sul rilievo che tali fondi erano stati acquistati per loro dal padre; ciò risultando, si argomenta nella sentenza gravata, oltre che dalle scritture del 28.11.94 e del 24.3.96, dalle relazioni peritali in atti. Da queste ultime, in particolare, la corte distrettuale trae la conclusione (cfr. pag. 15 della sentenza) che la somma di Lire 340.000.000 che M. e P.G. dovevano versare a rate alla Cassa per la formazione della proprietà contadina a titolo di prezzo dei terreni era stata già loro interamente corrisposta dagli originari proprietari dei medesimi terreni, i quali tale somma avevano a propria volta ricevuto dalla Cassa quale prezzo degli stessi (dalla stessa Cassa comprati proprio al fine di venderli a rate a M. e P.G.) ed ai quali il de cuius aveva previamente versato il (maggior) prezzo di Lire 600.000.000. Con l’affermazione secondo cui “anche nella vendita con riserva della proprietà il compratore è da subito, nella sostanza, il proprietario del bene” (pag. 11 della sentenza n. 2882/15) la corte distrettuale non intendeva, quindi, affermare che la titolarità formale della cosa venduta si trasferirebbe immediatamente in capo all’acquirente anche nella compravendita con patto di riservato dominio, bensì che questo era il risultato conseguito dalle parti “nella sostanza”, ossia, come si legge poche righe dopo nella stessa pag. 11 della sentenza, che gli acquirenti/donatari avevano “accresciuto il loro patrimonio a scapito di altri eredi”. Donde la non pertinenza delle cesure proposte con i primi due mezzi di ricorso.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 809 c.c. ed il difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 criticandosi la ricostruzione fattuale della vicenda operata dalla corte distrettuale nei termini già illustrati (acquisto dei terreni realizzato dal padre in favore dei figli M. e P.G. facendo transitare la relativa proprietà dagli originari titolari alla Cassa per la formazione della proprietà contadina e da questa ai donatari sostanziali, con i passaggi di denaro sopra indicati). In particolare, i ricorrenti, sotto un primo profilo, denunciano un travisamento del contenuto della scrittura privata 24 marzo 1996 e, sotto un secondo profilo, lamentano la mancanza di prove in ordine all’esistenza di un contratto preliminare di compravendita dei terreni tra il de cuius e gli originari proprietari, così come in ordine ai menzionati spostamenti di denaro e in ordine alla simulazione contrattuale.

Il motivo va disatteso in relazione ad entrambi i profili in cui esso si articola; quanto all’interpretazione della scrittura del 24 marzo 1996, le modeste differenze tra il testo della stessa ed il relativo stralcio riprodotto in sentenza non consentono di mettere in discussione l’ermeneusi negoziale operata dalla corte di appello, non censurabile in questa sede se non sotto il profilo della violazione delle regole legali dell’interpretazione dei contratti e non censurata in tali termini dai ricorrenti; quanto al secondo profilo, il Collegio rileva che le doglianze dei ricorrenti si risolvono nella prospettazione di questioni di merito che non possono trovare ingresso nel giudizio di cassazione e che, sotto altro aspetto, risultano eccentriche rispetto alla ratio decidendi della sentenza gravata; tali doglianze, infatti, non attingono il nucleo di tale ratio, che qualifica come donazione indiretta l’acquisto dei terreni de quibus da parte degli odierni ricorrenti perchè il relativo prezzo risulta essere stato in definitiva pagato dal loro padre.

Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 214 c.p.c., comma 2 e art. 216 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 impugnando il capo della sentenza gravata che ha escluso l’efficacia del disconoscimento della provenienza da P.A.N. della scrittura privata datata 28 novembre 1994, effettuato dai suoi eredi M. e P.G..

Il motivo va giudicata inammissibile per carenza di interesse alla relativa proposizione, in quanto esso, quand’anche venga giudicato fondato, risulterebbe comunque inidoneo a condurre alla cassazione della sentenza gravata. L’accertamento operato dalla corte d’appello sul fatto che i terreni acquistati dagli odierni ricorrenti erano stati pagati dal loro padre non si fonda, infatti, soltanto sulla scrittura del 28 novembre 1994, ma anche sulla scrittura del 24 marzo 1996, che peraltro la corte d’appello valorizza anche come prova della “piena autenticità” della scrittura del 1994 (così in definitiva sterilizzando lo stesso disconoscimento); nonchè sulle risultanze delle perizie contabili redatte in altra causa dei tecnici T. e L. e prodotte dalla difesa di Virginia P.. Donde l’irrilevanza della censura proposta con il quarto mezzo di gravame.

Con il quinto motivo i ricorrenti censurano la violazione degli artt. 2730 e 2735 c.c., in relazione all’art. 458 c.c., in cui la corte di appello sarebbe incorsa escludendo la natura confessoria della scrittura privata del 24 marzo 1996 e qualificando tale scrittura come mera dichiarazione di scienza; qualificazione sulla cui base la corte distrettuale ha disatteso l’assunto, sviluppato nell’appello P.M., secondo cui il patto documentato da tale scrittura costituirebbe patto successorio, nullo ai sensi dell’art. 458 c.c..

Anche questo motivo va giudicato inammissibile perchè si risolve in una critica dell’interpretazione della scrittura 24.3.96 operata dalla corte territoriale, non consentita in sede di legittimità se non sotto il profilo, non prospettato dai ricorrenti, della violazione delle regole legali di ermeneutica negoziale.

Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 132 c.p.c., nn. 4 e 5, in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa ritenendo insussistente il denunciato contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza di prime cure; contrasto emergente dal rilievo che il tribunale, ai fini della collazione dei terreni de quibus alla massa ereditaria, avrebbe fatto riferimento, in dispositivo, agli immobili in natura e, in motivazione, al valore dei medesimi. I ricorrenti lamentano la mancanza di prova del fatto che il loro padre avesse mai acquistato i suddetti terreni con atto pubblico o con scrittura privata.

La doglianza è inammissibile per difetto di specificità, in quanto essa non si misura con le argomentazioni spese a pagina 17 della sentenza gravata per disattendere il motivo di appello il cui rigetto viene qui censurato (“il dispositivo non contrasta con la motivazione, ma va a letto unitamente a quest’ultima, da cui si evince che il tribunale inteso disporre la collazione della somma corrispondente al valore del fondo al momento dell’apertura della successione”).

Con il settimo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 809 c.c., impugnando l’accertamento della donazione indiretta di attrezzature agricole in favore di M. e P.G.; in particolare i ricorrenti deducono la mancanza di prova del fatto che essi avrebbero acquistato tali attrezzature dalle loro padre e non dal teste G.L..

Il motivo è inammissibile perchè si risolve in una contestazione dell’apprezzamento del risultanze istruttorie e, quindi, dell’accertamento di fatto operato dalla corte territoriale, che esula dalle funzioni istituzionali del giudice di legittimità.

Con l’ottavo motivo, riferito al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, si censura la statuizione della sentenza gravata concernente la condanna di P.M. a pagare alla sorella V. un indennizzo per il godimento esclusivo della casa concessale in comodato dal padre, per il periodo successivo all’apertura della successione, quando la stessa era entrata nella massa ereditaria. Secondo i ricorrenti la corte territoriale avrebbe errato nel non rilevare che tale abitazione faceva parte di un fondo ((OMISSIS)) condotto in affitto da P.G., cosicchè solo quest’ultimo, e non la sorella V., sarebbe stato legittimato a dolersi dell’occupazione dell’appartamento da parte di M. ed a pretendere da costei un indennizzo; sotto altro profilo i ricorrenti deducono che l’appartamento del cui godimento si discute sarebbe di valore nettamente inferiore alla quota ereditaria spettante a P.M..

Il motivo è inammissibile perchè, per un verso, difetta della necessaria specificità, in quanto non indica quali disposizioni di legge risulterebbero violate dall’impugnata statuizione, e, per altro verso, si fonda su circostanze di fatto (che la casa occupata da P.M. insisterebbe nel fondo (OMISSIS), che quest’ultimo fondo sarebbe condotto in affitto dal fratello G., che il valore di tale casa sarebbe inferiore alla quota ereditaria di P.M.) che non emergono alla sentenza gravata e che i ricorrenti non deducono in quale sede di merito sarebbero state dedotte.

Il nono motivo, rubricato con riferimento alla violazione dell’art. 115 c.p.c., vecchio testo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 attinge la statuizione con cui la corte distrettuale ha riconosciuto che P.V. aveva onorato la propria quota del debito del de cuius nei confronti della Banca Adria. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto non esplicita in cosa si sostanzierebbe la denunciata violazione del disposto dell’art. 115 c.p.c., vecchio testo.

Con il decimo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 1105 c.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa condannando i coeredi al rimborso delle spese sostenute da P.V. per la ristrutturazione della tomba di famiglia; secondo i ricorrenti, anche riconducendo detta spesa nell’ambito della amministrazione ordinaria della cosa comune, risulterebbe violato l’obbligo di previa informativa degli altri partecipanti alla comunione.

Il motivo è inammissibile perchè si fonda su una circostanza di fatto (la mancata informazione preventiva sulle spese) che non emerge dalla sentenza gravata (dove peraltro si fa riferimento alla mancata contestazione delle spese, pag. 23, ultimo capoverso) e non può essere accertato in questa sede di legittimità.

In definitiva il ricorso n. 3000/16 deve essere rigettato.

Sul ricorso numero 9256/17.

Il ricorso si articola in tre motivi.

Con il primo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, i ricorrenti lamentano l’omesso esame del contratto di affitto agrario datato 19 ottobre 1999 con cui il de cuius avrebbe affittato a P.G. il fondo comprendente l’abitazione occupata da P.M.. Secondo i ricorrenti tale documento, prodotto in primo grado dalla resistente P.V., risulterebbe decisivo ai fini del giudizio, poichè dimostrerebbe che P.M. non godeva del bene comune autonomamente ma quale ospite del fratello G., unico titolare del diritto di godimento di tale immobile forza del citato contratto.

Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1599,1602 e 1615 c.c. nonchè della L. n. 203 del 1982, artt. 1,41 e 49 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; secondo i ricorrenti la liquidazione dell’indennizzo di Euro 7.375,13 a favore di P.V. per l’occupazione da parte di P.M. dell’abitazione di cui si discute sarebbe illegittima, poichè i frutti naturali e civili del fondo in cui essa insiste competerebbero al solo fittavolo P.G..

Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 impugnando la sentenza gravata nella parte in cui essa “fa proprie le conclusioni” della sentenza non definitiva in merito alla sussistenza di una donazione indiretta delle attrezzature, con conseguente obbligo di collazione per imputazione a carico dei ricorrenti.

Tutti e tre i motivi del ricorso n. 9256/17 sono inammissibili, in quanto le doglianze che essi propongono non risultano pertinenti al contenuto della sentenza impugnata. La sentenza definitiva n. 88/17 non ha infatti ad oggetto nè l’accertamento del credito di P.V. nei confronti dalla sorella M. per il godimento di un immobile comune, nè l’accertamento del diritto dei coeredi alla collazione alla massa ereditaria delle attrezzature agricole acquistate da M. e P.G., bensì esclusivamente la liquidazione di detto credito e la determinazione del valore di dette attrezzature. I motivi del ricorso n. 9256/17, attingendo l’accertamento della sussistenza di detti diritti (contenuto nella sentenza non definitiva n. 2982/15), non la relativa quantificazione (contenuta nella sentenza definitiva n. 88/17, costituente l’oggetto dell’impugnazione), risultano quindi inammissibili.

In definitiva, dunque, anche il ricorso n. 9256/17 deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Deve anche darsi atto della sussistenza, in entrambi i procedimenti riuniti, dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi n. 3000/16 e n. 9256/17, li rigetta entrambi. Condanna i ricorrenti M. e P.G. a rifondere alla contro ricorrente P.V. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 8.000 per il ricorso n. 3000/16 in Euro 3.000 per il ricorso n. 9256/17, oltre Euro 200 per esborsi ed accessori di legge per ciascuno dei due ricorsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti M. e P.G., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuno dei due ricorsi riuniti, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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