Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24715 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 05/11/2020), n.24715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23564/2016 R.G. proposto da:

Metlife Europe Limited rappresentanza generale per l’Italia, in

persona del preposto della sede secondaria di Roma rappresentata e

difesa dall’Avv. Di Iacovo Tonio, presso cui è elettivamente

domiciliata in Roma viale Castro Pretorio 122, (studio Pirola

Pennuto Zei & associati) giusta procura speciale in calce;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro-tempore

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 1230/29/16 depositata l’8 marzo 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre

2019 dal Consigliere Dinapoli Marco.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La contribuente ricorreva in primo grado avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) recante la richiesta di maggiore Iva per l’anno 2007 e contro l’atto di contestazione n. -(OMISSIS) di irrogazione sanzioni per lo stesso anno di imposta, per omesso pagamento dell’Iva sulle fatture relative alle commissioni di delega per i servizi resi fra imprese coassicuratrici, ritenendole imponibili in quanto non comprese nell’ambito delle prestazioni esenti.

La Commissione tributaria provinciale di Roma, riuniti i ricorsi, li rigettava con sentenza n. 22573/16/2014, avverso cui la contribuente presentava appello.

La commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe rigettava l’appello ritenendo che le prestazioni delegate fra imprese coassicuratrici non potessero fruire delle cause di esenzione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, nn. 2 e 9 e art. 12 perchè non costituivano una fase dell’attività assicurativa, non investivano direttamente la stipula di un contratto di assicurazione, ma i servizi relativi alla gestione del rapporto, nè potevano essere qualificate operazioni accessorie, perchè rese a favore di altre imprese in virtù di un autonomo accordo fra di loro, distinto dal contratto di assicurazione.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, per 3 motivi, la Metlife Europe Limited rappresentanza generale per l’Italia ed ha chiesto cassarsi la sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite.

L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso con cui sostiene l’infondatezza del ricorso avverso, e ne chiede il rigetto, vinte le spese.

Con memoria successiva, depositata ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., la contribuente ha ulteriormente illustrato alcuni dei motivi di ricorso, ed ha richiesto l’applicazione del regime sanzionatorio più favorevole introdotto dal D.Lgs. n. 158 del 2015.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Motivi del ricorso e del controricorso

1.1 – Violazione di legge (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10 comma 1, n. 2 e art. 13, par. b della direttiva Cee 17 maggio 1977 n. 77/388 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) perchè erroneamente la sentenza impugnata avrebbe escluso l’esenzione dal tributo, mentre invece, in base alle norme indicate, il relativo regime ricomprenderebbe anche la prestazioni di cui alla clausola di delega, che fanno parte del contratto di coassicurazione.

1.2- Violazione di legge (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 9 e art. 13 par. b della direttiva Cee 17 maggio 1977 n. 77/388 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) poichè erroneamente la sentenza impugnata avrebbe escluso l’esenzione, mentre invece la fattispecie rientrerebbe nell’ipotesi di mandato con rappresentanza, esente dall’Iva in virtù delle norme male applicate dalla sentenza.

1.3 – Violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 12 in combinato disposto con l’art. 10, comma , n. 2 perchè erroneamente la sentenza impugnata avrebbe escluso il carattere accessorio della prestazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che invece sarebbe strettamente strumentale alla prestazione assicurativa.

2. – Il controricorso contrasta le avverse deduzioni, e rileva, fra l’altro, che la ratio delle esenzioni Iva consiste nel divieto di doppia imposizione, in quanto la prestazione assicurativa resa al privato è soggetta all’imposta speciale sulle assicurazioni private, a differenza delle prestazioni rese dalla coassicuratrice delegata, nei cui confronti pertanto il divieto non opera.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. – E’ opportuno premettere il quadro normativo di riferimento che prevede le diverse ipotesi di esenzione dal tributo.

3.1 – Il D.P.R. 26 ottobre 197, n. 633, art. 10, intitolato “operazioni esenti dall’imposta”, prevede l’esenzione, limitatamente alle ipotesi rilevanti ai fini della decisione, per le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio (comma 1, n. 2), nonchè per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7 (comma 1, n. 9).

3.2- Il medesimo D.P.R., art. 12, intitolato “cessioni e prestazioni accessorie” stabilisce che non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese.

3.3- L’art. 13, par. b, lett. a), della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme) prevede l’esenzione dal tributo per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione.

3.4- L’art. 135, comma 1, lett. a) della direttiva 2006/112/ce del consiglio del 28 novembre 2006 (relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto) stabilisce che gli Stati membri esentano le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione.

4.1- I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, essendo fra loro connessi. Tutti i motivi proposti, ancorchè formulati per violazione di legge, in realtà contestano il merito della decisione da parte del giudice di appello, mediante l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta da parte sua rispetto alle risultanze di causa: sin particolare, si legge in sentenza che “l’attività svolta…in qualità di delegataria, trova la propria fonte in un accordo fra le varie imprese coassicuratrici, dal quale sorgono obblighi della stessa nei confronti di queste ultime e non dell’assicurato che rimane terzo rispetto al suddetto rapporto”.

La questione, quindi, non attiene all’interpretazione della legge ma alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v., per tutte, Cass. Sez. 1, ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549 – 02).

In ogni caso i motivi di ricorso sono infondati, con riferimento sia alla legislazione nazionale che a quella unionale.

4.2- Premesso che le norme di esenzione vanno interpretate restrittivamente in quanto eccezionali rispetto al principio generale dell’obbligatorietà del tributo per ogni cessione di beni o prestazione di servizi, rileva la Corte che le prestazioni pacificamente incluse nella clausola di delega fra coassicuratori, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, non possono qualificarsi come “operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio” ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10 comma 2, perchè estranee all’oggetto del contratto di assicurazione, che consiste nella copertura di un rischio dietro pagamento di un compenso. Nel caso di coassicurazione la copertura del rischio viene assicurata “pro quota” da tutti i coassicuratori (art. 1911 c.c.), ma la gestione del contratto, oggetto della clausola di delega, non rientra nella nozione di attività assicurativa, perchè ha diverso contenuto.

4.3 – Alla medesima conclusione perviene la Corte di Giustizia, con riferimento alla normativa unionale di cui sopra ai punti 3.3 e 3.4. (sentenza Aspiro SA in causa C-40/15) per cui “benchè il servizio di liquidazione di sinistri di cui al procedimento principale, descritto dal giudice del rinvio, costituisca una componente essenziale dell’operazione di assicurazione laddove comprende, nel caso di specie, la determinazione delle responsabilità e dell’importo del danno nonchè la decisione di versare o di rifiutare un indennizzo all’assicurato, non può configurare un’operazione di assicurazione ai sensi dell’art. 135 per. 1, lett. a) della direttiva Iva” ed inoltre:

“l’attività consistente nella liquidazione dei sinistri in nome e per conto di un assicuratore, come quella di cui al procedimento principale, non è in alcun modo connessa al fatto di ricercare potenziale clienti e metterli in relazione con l’assicuratore in vista della conclusione di contratti di assicurazione”.

4.4 – Non merita censura neanche la decisione circa l’esclusione della causa di esenzione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 9, di cui possono beneficiare, in virtù della normativa unionale richiamata, soltanto le attività di assicurazione vera e propria, fra cui non rientrano le prestazioni delegate, che hanno un oggetto diverso da quello tipico del contratto di assicurazione.

4.5- Infine, non opera la causa di esenzione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 12, perchè la nozione di “accessorietà della prestazione” fa riferimento a due prestazioni (principale ed accessoria) effettuate fra i medesimi soggetti, come emerge dalle esemplificazioni fatte dalla norma (trasporto, posa in opera, imballaggio, confezionamento, fornitura di recipienti o contenitori), ovvero effettuate anche da un terzo a spese di uno dei contraenti, ma a vantaggio dell’altro. Non è tale la natura della delega da parte di una impresa di assicurazione nei confronti della coassicuratrice, perchè non riguarda l’oggetto principale della prestazione, che è costituito dalla copertura del rischio, nè è diretta a favore del contraente, attribuendogli facoltà e/o diritti specifici, ma limita i suoi effetti ai soli rapporti interni fra le imprese assicuratrici. Inoltre, il diritto unionale (v. sopra punti 3.3 e 3.4) qualifica il nesso di accessorietà nella materia delle assicurazioni in relazione a due presupposti concorrenti, uno oggettivo ed uno soggettivo: il primo richiede che il servizio prestato sia correlato al contenuto della prestazione principale (copertura del rischio), mentre non rilevano, ai fini dell’esenzione dal tributo, le attività successive oggetto della delega; il secondo richiede che il servizio venga svolto da un mediatore o intermediario di assicurazione, attività svolte in vista della stipulazione del contratto e prima di essa (cfr. CGUE sentenza Aspiro SA in causa C-40/15; Cass. Sez. V n. 11442/2018). Nessuno dei due profili ricorre con riferimento alle prestazioni delegate oggetto del presente giudizio, la cui natura accessoria è stata perciò correttamente esclusa dalla sentenza impugnata.

5. – In conclusione, non può trovare applicazione al caso in esame nessuna della cause di esenzione invocate dalla ricorrente, confermandosi il principio di diritto affermato da questa Corte nella sentenza n. 11442/2018: “in tema di Iva, posto che la coassicurazione non modifica la ripartizione pro quota del rischio tra i coassicuratori, nè concerne aspetti essenziali dell’attività d’intermediario o di mediatore di assicurazione, con particolare riguardo alla ricerca di potenziali clienti, l’attività oggetto della clausola di delega al coassicuratore non può essere considerata esente da iva, a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10,1 comma, n. 2, perchè, per un verso, non ha natura assicurativa e, per altro verso, non è accessoria, nell’accezione speciale al riguardo rilevante, rispetto a questa”.

6. – In base alle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto. Non può essere accolta la richiesta di rideterminazione delle sanzioni, che è tardiva perchè effettuata per la prima volta con la memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., mentre avrebbe dovuto essere formulata nel ricorso, che concerne la sentenza pronunciata e depositata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015 che ha introdotto il regime sanzionatorio più favorevole richiesto. Viene disposta la compensazione fra le parti delle spese processuali, in considerazione del fatto che l’orientamento giudiziario qui condiviso si è formato successivamente alla proposizione del ricorso. Va dato atto, infine che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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