Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24715 del 04/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24715 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 8412-2012 proposto da:
elettivamente
CRLRM065L27G713T
I
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

CARLESI

ROMEO

(

rappresentato e difeso dall’avv. MEREU ANNA LUCIA,
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

VISCUSI ALESSANDRO,
UGF ASSICURAZIONI – già Unipol;
– intimati

avverso la sentenza n. 64/2011 del TRIBUNALE di
PISTOIA del 10.1.2011, depositata il 31/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/10/2013 dal Consigliere Relatore

Data pubblicazione: 04/11/2013

Dott. GIOVANNI GIACALONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. PIERFELICE PRATIS.

34) R. G. n. 8412/2012

IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1 — La sentenza impugnata (Tribunale di Pistoia 31/01/2011, non
notificata) ha, per quanto qui rileva, dichiarato inammissibile l’appello
proposto da Carlesi Romeo contro la sentenza emessa dal Giudice di Pace in

l’atto di gravame fosse stato notificato a Unipol assicurazioni e Viscosi
Alessandro (allora appellati) in data 22/05/2008, oltre il termine di
decadenza previsto dal primo comma dell’art. 327 c.p.c..
1. – Ricorre per cassazione il Carlesi con un unico motivo di ricorso; gli
intimati non hanno svolto attività difensiva. La censura lamentata dal
ricorrente è:
2.1 — Violazione e falsa applicazione dell’Art. 4 L. 890/82, così come
interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 477/02, in
combinato disposto con l’art. 149 c.p.c., e degli art. I e 3, comma III, della
L. 53/94. Violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.I1
giudice di secondo grado avrebbe errato nel ritenere tardivamente proposto
l’appello, considerando la notifica perfezionata per l’appellante non al
momento della spedizione dell’atto di appello a mezzo del servizio postale,
bensì alla data di ricezione dell’atto.
2. — Il ricorso è manifestamente fondato.
Dagli atti è evidente che l’odierno ricorrente ha spedito a mezzo del servizio
postale l’atto di appello per la notifica in data 19/05/2008. Pertanto risulta
essere rispettato il termine di impugnazione, in conformità a quanto
riconosciuto dalla Corte costituzionale (n. 477 del 2002) ed in particolare
dell’affermarsi del principio della scissione fra il momento di
perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario,
deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al
momento della consegna della spedizione dell’atto, con la conseguenza che,
ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata
all’inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata.

data 3/04/2007, poiché tardivamente proposto. Il giudice a quo riteneva che

4. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio, l’accoglimento del
ricorso e il rinvio per l’esame dell’impugnazione e per la determinazione in
ordine alle spese, incluse quelle del presente giudizio, al medesimo
Tribunale (Trib. Pistoia) in persona di altro magistrato.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere accolto essendo manifestamente fondato,
con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale
di Pistoia, in persona di altro magistrato, per l’esame dell’impugnazione;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per
le spese del presente giudizio, al Tribunale di Pistoia in persona di altro
magistrato.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013
Il Pr

ente

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